Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9682 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9682 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano del 18 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Milano il 7 maggio 2024, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 fatto commesso in Milano il 19 aprile 2023.
Osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio colpevolezza dell’imputato, è inammissibile, in quanto il tema della responsabilità non era stat dedotto con l’atto di appello, contenente doglianze riferite al solo trattamento sanzionatorio.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.