Inammissibilità del ricorso: quando i motivi sono generici
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta un esito frequente quando le difese si limitano a riprodurre acriticamente le doglianze già espresse nei precedenti gradi di giudizio. La Suprema Corte ha recentemente ribadito che il ricorso di legittimità non può trasformarsi in una terza istanza di merito, ma deve contenere censure specifiche e puntuali contro la sentenza impugnata.
Il caso e l’inammissibilità del ricorso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza della Corte di Appello. Il ricorrente lamentava una valutazione errata dell’elemento psicologico del reato e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Tuttavia, l’analisi dei giudici di legittimità ha evidenziato come tali motivi fossero meramente riproduttivi di quanto già discusso in appello, senza apportare nuovi elementi critici o evidenziare vizi logici nella decisione impugnata.
La questione della particolare tenuità del fatto
Uno dei punti centrali del ricorso riguardava l’applicabilità dell’Art. 131-bis c.p. Questa norma permette di escludere la punibilità quando l’offesa è minima e il comportamento non risulta abituale. La Cassazione ha rilevato che i giudici di merito avevano già fornito una motivazione congrua e giuridicamente corretta per negare tale beneficio, rendendo la nuova contestazione del ricorrente priva di fondamento giuridico in sede di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del ricorso per Cassazione. I motivi addotti sono stati definiti generici in quanto non si confrontavano realmente con l’apparato argomentativo della sentenza di secondo grado. La Corte ha sottolineato che la riproposizione di profili di censura già vagliati e disattesi con argomenti corretti determina inevitabilmente l’inammissibilità. Inoltre, è stata ravvisata una colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, non avendo egli formulato doglianze conformi ai requisiti di specificità richiesti dal codice di procedura penale.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguenze onerose per la parte privata. Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Questa decisione conferma il rigore della giurisprudenza nel sanzionare impugnazioni esplorative o prive di una reale critica ai provvedimenti giudiziari, ribadendo l’importanza di una difesa tecnica che sappia individuare con precisione i vizi di legittimità senza scadere nella genericità.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici, ovvero quando si limitano a ripetere argomenti già respinti nei gradi precedenti senza contestare specificamente i passaggi della sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità?
Comporta il rigetto del ricorso, la condanna al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, il versamento di una somma tra mille e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Si può richiedere la particolare tenuità del fatto in Cassazione?
Sì, ma solo se si contesta un vizio di motivazione o una violazione di legge nella decisione del giudice di merito che l’ha negata, non potendo la Cassazione rivalutare i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50635 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50635 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMATORE NOME NOME a LICATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura in ordine all’elemento psicologico del reato ed alla sussi dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. già adeguatamente vaglia disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 3 e 4)
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023.