Inammissibilità del ricorso: quando i motivi sono troppo generici
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta un esito frequente quando l’impugnazione non rispetta i criteri di specificità richiesti dal codice di rito. Nel caso in esame, la Suprema Corte ha ribadito che la mera riproposizione di argomenti già vagliati dai giudici di merito conduce inevitabilmente al rigetto del ricorso.
I fatti di causa
Un imputato aveva proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello, lamentando vizi relativi alla valutazione dell’elemento soggettivo del reato e alla mancata applicazione dell’esimente della particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero approfondito adeguatamente tali profili, richiedendo un nuovo intervento della legittimità.
La decisione della Corte
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che i motivi addotti erano non solo generici, ma costituivano una mera riproduzione di quanto già esposto nei precedenti gradi di giudizio. La sentenza impugnata, infatti, conteneva già una motivazione congrua e corretta sotto il profilo giuridico, rendendo il ricorso privo di reale forza critica.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano sul principio di specificità dell’impugnazione. Quando un ricorso si limita a reiterare censure già disattese con argomenti validi, senza contestare puntualmente i passaggi logici della sentenza d’appello, esso deve essere considerato inammissibile. Nel caso specifico, la Corte ha osservato che i rilievi sull’elemento soggettivo e sull’art. 131-bis c.p. erano stati già ampiamente trattati nelle pagine della sentenza impugnata. Inoltre, la Corte ha ravvisato una colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, applicando la sanzione pecuniaria prevista dalla legge in favore della Cassa delle Ammende, in linea con i principi espressi dalla Corte Costituzionale.
Le conclusioni
Le conclusioni di questo provvedimento evidenziano l’importanza di una redazione tecnica e mirata degli atti di ricorso. Non è sufficiente manifestare un dissenso generico rispetto alla decisione di merito, ma è necessario individuare errori logici o giuridici specifici. L’inammissibilità del ricorso comporta non solo la definitività della condanna, ma anche un aggravio economico significativo per il ricorrente, tra spese processuali e sanzioni pecuniarie. Risulta quindi fondamentale una valutazione preventiva e rigorosa della fondatezza dei motivi prima di adire la Suprema Corte.
Cosa accade se i motivi del ricorso sono generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e la Corte di Cassazione non entra nel merito della questione, confermando la sentenza precedente.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, solitamente, di una sanzione pecuniaria tra i mille e i tremila euro verso la Cassa delle Ammende.
Si può riproporre in Cassazione la richiesta di particolare tenuità del fatto?
Sì, ma solo se si contestano vizi logici o giuridici specifici della sentenza d’appello e non limitandosi a ripetere quanto già negato dai giudici di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50639 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50639 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in ep esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici e me riproduttivi di profili di censura in ordine all’elemento soggettivo del reato ed alla s presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. già adeguatamente vagliati con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano la terza e la quar ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della c ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023.