Inammissibilità del ricorso: il rigore della Cassazione sulle misure di prevenzione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli ostacoli principali nel giudizio di legittimità, specialmente quando le doglianze della difesa non rispettano i criteri di specificità richiesti dal codice di rito. In una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito l’importanza di una contestazione puntuale, rigettando l’impugnazione relativa a reati connessi al Codice Antimafia.
Il caso e la violazione delle misure di prevenzione
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per la violazione dell’art. 75 del d.lgs. 159/2011. Il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello sostenendo un vizio di motivazione riguardo alla sussistenza del dolo. Tuttavia, la Cassazione ha rilevato come il motivo fosse privo di specificità, limitandosi a una censura generica senza indicare i dati di fatto o le ragioni di diritto a supporto della tesi difensiva.
La prova del dolo e la specificità dei motivi
Per evitare l’inammissibilità del ricorso, non è sufficiente lamentare un’omessa valutazione. È necessario che la parte indichi chiaramente quali elementi probatori siano stati trascurati o interpretati erroneamente dal giudice di merito. Nel caso di specie, la difesa non ha fornito elementi concreti per scardinare la ricostruzione del dolo operata nei gradi precedenti.
Il diniego delle attenuanti generiche
Un secondo punto cruciale ha riguardato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente sosteneva che il giudice di appello non avesse motivato a sufficienza il diniego. La Cassazione ha invece confermato la validità della sentenza impugnata, sottolineando come il giudice avesse analizzato correttamente la gravità dell’azione posta in essere.
Valutazione della gravità del reato
La decisione di non concedere sconti di pena è stata ritenuta logica e coerente. Il giudice di merito ha infatti valorizzato la condotta oggettiva del reo e ha riscontrato l’assenza totale di elementi positivi che potessero giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio. Questo approccio conferma che le attenuanti non sono un automatismo, ma richiedono una base fattuale solida.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla manifesta infondatezza e sulla genericità dei motivi addotti. La motivazione del giudice di appello è stata giudicata lineare e conforme alle risultanze dei dati probatori. La mancanza di una critica specifica ai singoli passaggi della sentenza impugnata rende il ricorso inidoneo a superare il vaglio di legittimità, portando inevitabilmente alla sanzione pecuniaria.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame sottolinea come la difesa in Cassazione richieda un rigore tecnico estremo. L’inammissibilità del ricorso non solo conferma la condanna definitiva, ma comporta anche oneri economici aggiuntivi per il ricorrente, come il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende. La precisione nella redazione dei motivi è dunque l’unico strumento per garantire un esame nel merito della causa.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Il ricorso è inammissibile se non indica specificamente le ragioni di diritto e i fatti che sorreggono le critiche alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze del rigetto di un ricorso in Cassazione?
Il ricorrente subisce la conferma della condanna e deve pagare le spese processuali oltre a una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Il giudice è obbligato a concedere le attenuanti generiche?
No, il giudice valuta discrezionalmente la gravità del fatto e la personalità del reo, motivando l’eventuale diniego in base all’assenza di elementi positivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1118 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1118 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché lo stesso non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste recanti indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono (in particolare, il ricorrente si limita a censurare l’omessa motivazione sulla sussistenza del dolo del reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, senza indicare gli elementi alla base della propria doglianza);
Considerato che il secondo motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato perché afferente ad asseriti vizi della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all’esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, il giudice di appello ha puntualmente motivato circa il diniego alla concessione delle circostanze attenuanti genetiche, tenendo conto non del titolo del reato, ma della gravità dell’azione posta in essere da COGNOME e dell’assenza di elementi che potessero essere valorizzati ai fini della mitigazione della pena);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.