Inammissibilità del Ricorso: La Cassazione e i Limiti della Tenuità del Fatto
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali in materia di inammissibilità del ricorso e di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La decisione offre spunti cruciali per comprendere quando un ricorso proposto alla Suprema Corte non può essere esaminato nel merito e quali elementi, come l’intensità del dolo, possono precludere l’applicazione di istituti premiali.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’appellante contestava la decisione dei giudici di merito, sollevando una serie di censure relative alla valutazione delle prove e alla qualificazione giuridica del fatto. La questione centrale, tuttavia, verteva sulla mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, che disciplina la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La ragione di questa decisione risiede nel fatto che le censure proposte dal ricorrente non erano nuove, ma si limitavano a riprodurre doglianze già adeguatamente esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. I giudici di legittimità hanno constatato che gli argomenti della Corte d’Appello erano giuridicamente corretti, puntuali e logicamente coerenti, rendendo così il ricorso un mero tentativo di ottenere una terza valutazione sul fatto, attività preclusa in sede di Cassazione.
Le Motivazioni
Il cuore della motivazione dell’ordinanza si concentra sulla ragione per cui l’istituto della particolare tenuità del fatto non era applicabile al caso di specie. La Corte Suprema ha evidenziato che i giudici di merito avevano correttamente valutato l’intensità del dolo dell’imputato. Questa valutazione, essendo un giudizio di fatto supportato da argomentazioni logiche e non manifestamente incongruenti, non è sindacabile in sede di legittimità.
L’elevata intensità dell’elemento psicologico (il dolo) è stata ritenuta ostativa all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Tale norma, infatti, richiede una valutazione complessiva del fatto che include non solo l’entità del danno o del pericolo, ma anche le modalità della condotta e il grado della colpevolezza. Un dolo intenso, secondo la Corte, è incompatibile con il giudizio di ‘particolare tenuità’ richiesto dalla legge per escludere la punibilità.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche di questa ordinanza sono chiare. In primo luogo, viene ribadito che il ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già sconfessate in appello. Per superare il vaglio di ammissibilità, è necessario prospettare vizi specifici della sentenza impugnata, come violazioni di legge o difetti motivazionali evidenti. In secondo luogo, la decisione conferma che l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. non è automatica, ma subordinata a una valutazione discrezionale del giudice di merito che, se ben motivata, è difficilmente censurabile in Cassazione. Infine, l’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a sanzione di un’impugnazione ritenuta priva di fondamento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure prospettate erano una semplice riproduzione di doglianze già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di vizi logici.
Per quale motivo non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Non è stata applicata perché i giudici di merito hanno ritenuto presente una notevole intensità del dolo, e tale valutazione, essendo un giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità, è stata considerata ostativa alla possibilità di qualificare il fatto come di ‘particolare tenuità’.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36002 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36002 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate dal ricorso riproduco profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argom giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerent riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla ritenuta intensità del dolo, apprezzata, con giudizio per quanto sopra sindacabile in questa sede, in termini ostativo alla possibilità di applicare alla specie l’art cp rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 12 luglio 2024.