Inammissibilità del ricorso: i limiti del giudizio di legittimità
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta un esito frequente quando l’impugnazione non rispetta i rigidi confini stabiliti dal codice di procedura penale. Nel caso in esame, la Suprema Corte ha ribadito principi fondamentali riguardanti la prescrizione del reato e la natura del controllo di legittimità.
Analisi dei fatti e del ricorso
Un imputato ha proposto ricorso avverso una sentenza della Corte di Appello, sollevando tre motivi principali. Il primo riguardava l’asserito decorso del termine di prescrizione del reato. Il secondo contestava la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito, richiedendo in sostanza una rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi raccolti. Il terzo motivo censurava il rigetto di un’istanza presentata ai sensi dell’articolo 129 bis del codice di procedura penale.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di piazza Cavour hanno dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. La Corte ha rilevato come il termine di prescrizione fosse rimasto sospeso per un periodo superiore a un anno, rendendo la doglianza manifestamente infondata. Per quanto riguarda la valutazione delle prove, la Cassazione ha ricordato che tale attività è preclusa al giudice di legittimità, spettando esclusivamente ai giudici di merito fornire una motivazione esaustiva, come avvenuto nel caso di specie.
Inammissibilità del ricorso e motivi tardivi
Un punto cruciale della decisione riguarda le censure relative all’articolo 129 bis c.p.p. Queste sono state ritenute inammissibili poiché avanzate tardivamente o in violazione delle norme che regolano la proposizione dei motivi aggiunti. La disciplina delle impugnazioni non permette infatti di introdurre nuove questioni oltre i termini stabiliti, garantendo così la stabilità del processo.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si poggiano sulla distinzione netta tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito dove si riapre l’istruttoria dibattimentale. Se la motivazione della sentenza impugnata è logica e completa, il controllo di legittimità si arresta. Inoltre, il calcolo della prescrizione deve tenere conto di tutte le cause di sospensione intervenute durante il procedimento, le quali spostano in avanti il termine finale di estinzione del reato.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo il passaggio in giudicato della condanna, ma anche sanzioni pecuniarie per il ricorrente. Oltre alle spese processuali, è stata inflitta una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto per i ricorsi manifestamente infondati o proposti con colpa. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di una redazione tecnica e tempestiva degli atti di impugnazione, che devono concentrarsi su vizi di legge e non su mere divergenze interpretative dei fatti.
Perché la Cassazione non può rivalutare le prove?
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare i fatti già accertati nei gradi precedenti.
Cosa succede se la prescrizione viene sospesa?
La sospensione della prescrizione ferma temporaneamente il decorso del tempo necessario per l’estinzione del reato, prolungando di fatto il termine entro cui può intervenire una condanna definitiva.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto dell’impugnazione, il ricorrente viene solitamente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40150 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40150 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso di COGNOME NOME e la memoria presentata a sostegno, ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto il term prescrizione risulta sospeso per oltre un anno il che consente di ritenere che l pronuncia della sentenza appello il 17 ottobre 22 il termine di prescrizione non fosse
rilevato che il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in q risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità della dimostrativa delle prove at dalla competenza del giudice di legittimità invero la Corte territoriale ha offerto u motivazione in ordine alla conferma della responsabilità che non risulta incisa dal doglianze difensive (pag. 2 e 3 della sentenza impugnata);
rilevato che le censure nei confronti del rigetto dell’istanza proposta ai sensi dell’a bis cod. proc. pen. non sono consentite in quanto avanzate tardivamente o, in violazione dello statuto codicistico che regola le impugnazioni e, in particolare, la proposizione di moti rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente