Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6785 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6785 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MORBEGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Il difensore dell’imputato ha inoltrato memoria di replica alle conclusioni del Procurato generale, con cui ha, tra l’altro, eccepito l’estinzione per prescrizione dei reati sub a) e d).
Ritenuto in fatto
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per i delitti a lui
contestati ai capi A (art. 588, secondo comma, cod. pen.), B (art. 4 legge 895 del 1967 e 61 n. 2 cod. pen.) e D (limitatamente al delitto di violenza privata) dell’imputazione, ritenuta contestata recidiva reiterata specifica infra-quinquennale e riuniti i reati nel vincolo d continuazione.
Il ricorso per cassazione si compone di tre motivi.
2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte avrebbe affermato la responsabilità penale del ricorrente nonostante una volta espunte le dichiarazioni ritenute inutilizzabili non vi sia alcun elemento probatorio che riconduca in maniera cert l’arma al COGNOME, così come apparirebbe indimostrata la partecipazione dello stesso alla rissa, in cui egli rivestirebbe piuttosto il ruolo di soggetto aggredito dagli altri imputati.
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al divieto di reformatio in peius, poiché secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il citato divieto esplicherebbe la propria efficacia anche in sede di giudizio di rinvio, c pronuncia del primo giudice che potrebbe assurgere a parametro di riferimento solo qualora la sentenza di secondo grado sia stata annullata per ragioni esclusivamente processuali. Ciò non sarebbe avvenuto nel caso di specie, stante il fatto che il vizio che ha determinato l caducazione della sentenza di appello sarebbe consistito nell’utilizzo di elementi inutilizzab per fondare la penale responsabilità dell’imputato, e che dunque non avrebbe inciso in alcun modo sulla valida costituzione del rapporto processuale.
2.3. Il terzo motivo censura violazione di legge in relazione all’intervenuto mutamento del regime di procedibilità del reato di violenza privata di cui al capo D, divenuto procedibile querela a seguito della c.d. “riforma Cartabia” di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Ta mutamento opererebbe retroattivamente sia alla luce della natura “mista” della querela sia in virtù della disciplina transitoria di cui all’art. 85 del citato decreto legislativo. La appello avrebbe dovuto rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’assenza de condizione di procedibilità; rilevabilità d’ufficio che, secondo la giurisprudenza di legitti sarebbe possibile anche davanti alla Corte di cassazione, pur in mancanza di deduzione nei motivi di appello.
Considerato in diritto
1.11 ricorso è inammissibile.
2.E’ necessario premettere, in vista della delibazione dell’atto di ricorso, che la giurispruden di questa Corte, nell’ipotesi di doppia conforme, è radicata nel riconoscere il principio del
reciproca integrazione motivazionale RAGIONE_SOCIALE sentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE rispetti decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, COGNOME, non mass.).
D’altra parte, quando si censuri la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen. o si lamenti una violazione di legge penale, occo che tali vizi risultino dal testo del provvedimento impugnato, ovvero che il testo d provvedimento si presenti manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e comunque che il loro esame non comporti una rivisitazione nel merito RAGIONE_SOCIALE argomentazioni illustrate dall pronunce dei due gradi di giudizio, perché rimane esclusa, in sede di legittimità, la possibili di opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una dive ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME Francesco, Rv. 205621). Né l’esito del giudizio di responsabilità – in sede di legittimità – può essere invali da prospettazioni alternative, sostanzialmente risolventesi, come accaduto nel caso de quo, nella sollecitazione di una mirata “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento de sentenza, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 d 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794; sez. U n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sul congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giud sulla rilevanza e attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la sce divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME e a Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
3.11 primo motivo non è dunque consentito in sede di legittimità e difetta pure della necessaria specificità, per inidoneità di confronto con i passaggi della decisione impugnata.
Ritiene in primo luogo il collegio che il giudice del rito rescissorio, con la sente pronunciata, si sia puntualmente uniformato al dictum della sentenza di annullamento della Corte di cassazione a riguardo della violazione di legge riscontrata e, per l’effetto, abb
colmato le lacune motivazionali da essa registrate con un tessuto espositivo razionale, appropriato e certo non illogico, sottratto alle censure di stretta pertinenza del sindacato legittimità.
La Corte territoriale del processo di rinvio, rimosso ogni accostamento al contenuto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dai coimputati del ricorrente in armonia con le direttrici della pronuncia annullamento, ha valorizzato la deposizione del teste COGNOME e le risultanze degli accertamenti balistico-scientifici sulla riconducibilità dei residui di polvere da sparo, decisivi per l’attri degli spari e dunque della detenzione e del porto della pistola, alla persona di NOME COGNOME.
Al cospetto della circostanziata, piana e certo non intrinsecamente illogica ricostruzione dell vicenda e della materia probante – una volta rispettata l’espunzione del portato dichiarativo dei coimputati, come imposto dal mandato rescindente – la difesa del ricorrente ha opposto argomenti parziali e frammentari, orientati a fornire una chiave interpretativa diversa da quell dei giudici di merito e a stimolare la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione ad incunearsi nella rivalutazione dei fatti e degli elementi dimostrativi della responsabilità, operazione, come anticipato, no autorizzata. Si è così insistito sul “segmento” dell’aggressione, da parte del gruppo antagonista a COGNOME, dopo lo scontro tra la Renault Clio e il motociclo, sganciandola dall’andamento complessivo RAGIONE_SOCIALE reciproche violenze tra opposte fazioni, antecedenti e successive; sull’impossibilità, per il teste COGNOME, di vedere chi avesse esploso i colpi d’arma da fuoco, sen considerare gli esiti degli accertamenti scientifici sul repertato deposito, sul manubrio ciclomotore, RAGIONE_SOCIALE tracce di polvere da sparo e sulla loro autosufficienza ai fini di un giudizi “positività da esposizione diretta” e di riconducibilità a colui che aveva “appena sparato colpi arma da fuoco per poi salire sullo scooter”, pacificamente identificato nell’attuale ricorren sull’inattendibilità complessiva dell’apporto narrativo del teste medesimo, apprezzato invece come lucido, dettagliato e cruciale dalla Corte d’appello all’esito di una compiuta e congrua disamina della descrizione RAGIONE_SOCIALE condotte tenute dai protagonisti della zuffa.
4.11 secondo motivo è manifestamente infondato, insussistente essendo la violazione del divieto di reformatio in peius. La Corte d’appello ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, alla quale ha fatto esclusivo riferimento, senza in alcun modo disattendere i precetti di cui all’art. 597 cod. proc. pen., proprio in ossequio ai precedenti giurisprudenz menzionati dal ricorrente.
5.11 terzo motivo è per più ordini di ragioni geneticamente inammissibile, dal momento che con il ricorso per cassazione avverso la prima sentenza di secondo grado – come si desume dall’esposizione del riepilogo dei motivi di ricorso nel “Ritenuto in fatto” della sente rescindente, ma anche dall’esame diretto dei motivi del ricorso per cassazione – non era stata dedotta la carenza della querela in relazione al delitto di cui all’art. 610 cod. pen., contestat capo D). Occorre invero rammentare il principio di diritto, condiviso dal collegio, secondo quale, all’esito del giudizio di rinvio, è preclusa la possibilità di dedurre una questione non
devoluta alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l’annullamento con rinvio e che non abbia neanche costituito oggetto di attenzione da parte della sentenza impugnata (sez.5, n. 29358 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276207; in termini, sez.6, n. 17934 del 27/04/2023, COGNOME, Rv. 284595; più recentemente, sez.1, n. 12016 del 10/12/2024, Orvieto e altri, n.m.; sez.6, n. 35022 del 13/06/2024, COGNOME e altra, n.m.; sez.5, n. 31182 de 13/06/2023, Polonia, n.m.).
Mette conto poi rilevare che, in ogni caso, soccorrerebbe, nel caso in esame, anche il principio ermeneutico, stabilito dal diritto vivente, in virtù del quale la sopravvenienza d procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sull inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell’ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d.” giudicato sostanziale” (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all’abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa, la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione – essenzialmente di economia processuale – è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile (cfr. anche sez.4, n. 49513 del 15/11/2023, COGNOME, Rv. 285468).
Quanto all’eccezione di prescrizione sollevata con memoria difensiva trasmessa a questa Corte in data 8 gennaio 2026, l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla genericità e manifesta infondatezza dei motivi non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell’impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, COGNOME; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, COGNOME; Sez. Un. 32 del 22/11/2000, COGNOME; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, COGNOME; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, COGNOME) e, in particolare, il decorso del termine massimo di prescrizione, maturato dopo la sentenza d’appello, datata 7 aprile 2025.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del rico conseguono la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, 14/01/2026
Il Presidente
Il consigliere estensore