Inammissibilità del ricorso: quando la Cassazione conferma la pena
L’inammissibilità del ricorso rappresenta un limite invalicabile quando le difese si limitano a riproporre argomenti già ampiamente vagliati dai giudici di merito. In una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito, specialmente se la motivazione della sentenza impugnata risulta logica e coerente.
Il caso in esame
Un imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando un vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena. La difesa sosteneva che i criteri previsti dall’art. 133 c.p. non fossero stati applicati correttamente, nonostante la Corte d’Appello avesse già ridotto la sanzione pecuniaria e concesso le attenuanti generiche.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione principale risiede nella natura “riproduttiva” delle censure: il ricorrente non ha apportato nuovi elementi critici, ma ha semplicemente reiterato quanto già esposto nel precedente grado di giudizio. La Cassazione ha confermato che la Corte di merito ha operato correttamente, valorizzando i precedenti penali dell’imputato come parametro per la congruità della pena.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sulla constatazione che la sentenza di secondo grado era immune da illogicità manifeste. Il giudice di merito ha esercitato il proprio potere discrezionale rispettando i parametri legali, bilanciando la gravità dei precedenti penali con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Poiché la motivazione fornita era solida e aderente ai fatti, non vi era spazio per un intervento in sede di legittimità. Inoltre, la mancata individuazione di una causa di inammissibilità non imputabile a colpa ha comportato l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 c.p.p.
Le conclusioni
Il provvedimento sottolinea l’importanza di formulare ricorsi basati su vizi di legge reali e non su semplici divergenze valutative rispetto al merito della causa. L’inammissibilità del ricorso non solo preclude la revisione della pena, ma aggrava la posizione economica del ricorrente con l’obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende. Questo orientamento conferma il rigore della Cassazione nel filtrare impugnazioni prive di specificità o meramente dilatorie.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile se riproduce motivi già esposti?
La Cassazione è un giudice di legittimità e non può riesaminare i fatti se il giudice di merito ha già fornito una motivazione logica e coerente su quegli stessi punti.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto dell’istanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Come influiscono i precedenti penali sulla determinazione della pena?
I precedenti penali sono uno dei criteri previsti dall’art. 133 c.p. che il giudice deve valutare per stabilire la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9590 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9590 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, che deduce il vizio motivazione con riferimento all’art. 133 cod. pen., è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argo giuridici dalla Corte di merito, la quale, con motivazione immune da profili di ill manifesta – e quindi non censurabile in sede di legittimità – ha ribadito la congruità della inflitta alla luce dei plurimi precedenti penali di cui è gravato l’imputato, a cui p Tribunale ha riconosciuto l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oltret riducendo la pena pecuniaria in misura eccedente il terzo;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.