Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48733 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48733 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ABOU SEDA NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
014 t Rilevato Vil primo motivo di ricorso proposto da AVV_NOTAIO, che deduce la violazione dell’at. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e per la mancanza della conoscenza effettiva del procedimento in capo all’imputato, è inammissibile non solo perché la doglianza non era stata dedotta con l’atto di appello, ma perché, in ogni caso, come ammesso dal difensore l’imputato, già dichiarato latitante nel corso del dibattimento di primo grado, ha comunque avuto conoscenza effettiva del processo (quantomeno) nell’agosto 2022, e, quindi, è stato in grado di esercitare tutti i dirit difensivi;
rilevato che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, avendo la Corte di merito, con un apprezzamento di fatto non manifestamente illogico – e quindi non censurabile in questa sede di legittimità – individuato, quale elemento ostativo a una riduzione di pena, le plurime condanne, con vari alias, anche successive ai fatti per cui è processo;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.