Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8778 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8778 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/02/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME, nato a MACERATA il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte d’appello di Ancona; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’intervenuta prescrizione del reato, pur considerando i periodi di sospensione intervenuti nel corso del giudizio di merito, Ł manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla data di emissione della sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266), senza che possa in proposito rilevare la successiva data di deposito della motivazione;
Rilevato che sono stati correttamente computati, con intervallo massimo di 60 giorni di sospensione per ciascun disposto differimento di udienza dovuto a legittimo impedimento, i giorni complessivi di disposta sospensione del corso della prescrizione, che ammontano a 420 gg. e che, pertanto, il termine ultimo cadeva in data 9 settembre 2025, data successiva di gran lunga a quella della pubblicazione del dispositivo della sentenza di appello;
Ritenuto pertanto che il motivo di ricorso palesa ragioni di manifesta infondatezza ed assoluta aspecificità nel non censurare (eventualmente) in misura ripartita i singoli segmenti di sospensione, ove ritenuti non conformi a legge;
considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità in ordine all’elemento materiale e psicologico non Ł consentito dalla legge in sede di legittimità ed Ł manifestamente infondato, perchØ tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito;
che la Corte di appello di Ancona, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto ampiamente provato che il ricorrente abbia ricevuto il semirimorchio nella consapevolezza della sua provenienza delittuosa al fine di conseguire un profitto (si vedano le pagg. 4-6 della sentenza impugnata);
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
Ord. n. sez. 2612/2026
CC – 17/02/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 17/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME