Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41625 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41625 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIMERCATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il delitto contestato, p diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova e, i delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è consentito dalla legge in sede stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tr argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati da (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle doglianze dedotte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimen applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di dell’imputato e della sussistenza del delitto contestato (si vedano, in particola della motivazione);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e lo scostamento dal minimo della pena comminata, è manifestamente infondato in quanto l’onere argomentat giudice nella determinazione della pena è stato adeguatamente assolto, a pagina 6, un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
che la decisione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti gen conforme al consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, s non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in consid gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti specie sono stati valutati e considerati inidonei – ma è sufficiente che faccia rife ritenuti decisivi o rilevanti nonché all’assenza di elementi positivi, rimanen superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
D E PO ITATA
Così deciso, in data 26 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente