Inammissibilità del ricorso: il dovere di specificità
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli nel giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che non è sufficiente contestare genericamente una decisione, ma occorre smontare ogni singola motivazione addotta dal giudice di merito con precisione e puntualità.
I fatti di causa
Un soggetto condannato ha proposto ricorso per cassazione contro un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza. Il provvedimento impugnato non si limitava a riscontrare una singola violazione, ma evidenziava una condotta complessivamente negativa. Tra i punti critici figuravano numerose assenze ingiustificate ai controlli programmati e la sospensione di un tirocinio di inclusione sociale. Tale interruzione era stata causata dal palese disinteresse mostrato dal condannato verso il percorso di reinserimento, elemento che il tribunale ha ritenuto decisivo per la propria valutazione.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che l’atto di impugnazione era del tutto privo del requisito della specificità dei motivi. Il ricorrente non ha preso una posizione chiara su tutte le circostanze di fatto evidenziate dal Tribunale di Sorveglianza, limitandosi a contestazioni parziali o prive di adeguata documentazione a supporto. Questo difetto procedurale impedisce alla Corte di entrare nel merito della questione, rendendo definitiva la decisione precedente.
Inammissibilità del ricorso e autosufficienza
La Corte ha chiarito che il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza. Questo significa che l’atto deve contenere in sé tutti gli elementi necessari per permettere al giudice di valutare le doglianze, senza dover ricercare informazioni mancanti in altri documenti del fascicolo. Nel caso analizzato, il ricorrente non ha contestato efficacemente le assenze ai controlli né il fallimento del tirocinio sociale. Poiché l’ordinanza del tribunale si reggeva su più pilastri motivazionali, la mancata contestazione di anche uno solo di essi rende inutile l’impugnazione degli altri, confermando la legittimità del provvedimento restrittivo.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza risiedono nella natura stessa del giudizio di legittimità, che non è un terzo grado di merito ma un controllo sulla correttezza giuridica della decisione. Se il ricorrente non indica specificamente quali norme siano state violate e non offre una ricostruzione alternativa documentata rispetto a tutti i punti della sentenza impugnata, il ricorso non può essere accolto. La genericità dei motivi e la violazione del principio di autosufficienza portano inevitabilmente alla chiusura del procedimento senza un esame dei fatti.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza sottolinea l’importanza di una difesa tecnica estremamente accurata. L’inammissibilità del ricorso comporta conseguenze gravose per il ricorrente, che oltre a vedere confermato il provvedimento sfavorevole, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha stabilito il versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, sanzionando così la proposizione di un ricorso manifestamente infondato o tecnicamente carente.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici, non contestano tutte le ragioni della decisione impugnata o mancano dei requisiti tecnici previsti dalla legge.
Cosa si intende per principio di autosufficienza del ricorso?
È l’obbligo per il ricorrente di inserire nell’atto tutti gli elementi e i riferimenti necessari affinché il giudice possa decidere senza dover consultare altri documenti esterni al ricorso stesso.
Quali sono le sanzioni in caso di ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto della domanda, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50910 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50910 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che l’argomento dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, che l’ordinanza impugnata non fonda la propria decisione soltanto sulla violazione riscontrata ma anche sulle assenze al calendario dei controlli programmati e sulla sospensione del tirocinio di inclusione sociale per il mancato interesse del condannato, circostanze su cui il ricorso n prende posizione o che contesta senza, però, allegazioni in violazione del principio autosufficienza;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023.