Inammissibilità del ricorso: i limiti del sindacato di legittimità
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione. Quando un atto di impugnazione non rispetta i criteri di specificità e pertinenza richiesti dalla legge, i giudici di legittimità non possono entrare nel merito della questione, confermando di fatto la sentenza precedente.
Nel caso analizzato, la Suprema Corte ha affrontato il tema della genericità dei motivi, sottolineando come la semplice indicazione nominale di violazioni di legge non sia sufficiente a sostenere un ricorso.
I motivi della decisione della Suprema Corte
La Corte ha evidenziato che il ricorso presentato era basato su doglianze prive di reale contenuto critico. In particolare, le contestazioni relative agli articoli 533 c.p.p. e 133 c.p. risultavano meramente enunciate senza una specifica argomentazione che potesse scardinare la motivazione della sentenza impugnata.
La genericità delle doglianze e l’inammissibilità del ricorso
Un ricorso è considerato inammissibile quando si limita a riproporre questioni già affrontate e risolte correttamente dai giudici di merito, senza offrire nuovi spunti di riflessione giuridica. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un controllo sulla corretta applicazione delle norme.
Rinnovazione istruttoria e valutazione delle prove
Un punto centrale della controversia riguardava la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 603 c.p.p. L’imputato lamentava la mancata acquisizione di una relazione tecnica e l’omessa escussione del suo autore.
Tuttavia, i giudici hanno ritenuto tale richiesta manifestamente inconferente. La Corte territoriale aveva già raggiunto una certezza logica basata su altri elementi probatori, rendendo superflua l’acquisizione di ulteriori documenti. La valutazione inferenziale operata dai giudici di merito è stata considerata immune da censure, confermando che la prova richiesta non avrebbe spostato l’esito del processo.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella natura stessa del ricorso per cassazione. La Corte ha ribadito che il diniego delle circostanze attenuanti generiche era stato correttamente motivato in appello sulla base dei precedenti penali dell’imputato. Il ricorso non ha saputo indicare elementi di segno opposto che fossero stati trascurati dai giudici precedenti, limitandosi a una critica generica.
Inoltre, la Cassazione ha sottolineato che la struttura del ricorso deve essere tale da contrastare puntualmente ogni passaggio logico della sentenza impugnata. La mancanza di questa specificità conduce inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Le conclusioni
La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento serve a scoraggiare l’uso improprio del ricorso di legittimità quando mancano i presupposti minimi di fondatezza. La sentenza riafferma l’importanza di una difesa tecnica precisa e puntuale, capace di individuare reali errori di diritto piuttosto che tentare un impossibile riesame dei fatti già accertati.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile se i motivi sono generici, non argomentati o basati su questioni di fatto non consentite in sede di legittimità.
È sempre possibile richiedere la rinnovazione delle prove in appello?
No, la rinnovazione istruttoria è un istituto eccezionale e viene negata se il giudice ritiene di avere già elementi sufficienti per decidere.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità per il ricorrente?
Oltre al rigetto del ricorso, il soggetto viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1745 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1745 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GIFFONI VALLE PIANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
;etto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e ii provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legg ‘ec7;tlirnità,
:n Quanto del tutto generici perchè frutto di mere indicazioni nominali avuto riguardo a seconda e alla quarta violazione prospettate alla pagina 1 in relazioni ad asseriti dife motivazione e violazioni di legge ex art 533 cpp e 133 cp, non argomentate ma solo .:Dc .;dit – ticamente dedotte;
quanto manifestamente inconferenti rispetto alla necessità della rinnovazione istruttori oilecitata con i motivi di appello perché a tacere d’altro resa del tutto indifferente dalla valutazione spesa sul piano logico dalla Corte territoriale nel giungere a precisare il conte 17K)ccetta trovata nella disponibilità del cessionario ( dal terzo capoverso di pagina 7), valui – azione nferenziale) tale da rendere indifferente al fine l’acquisizione della relazione tec ·:- esa :n primo grado e i contenuti della stessa e di riflesso anche la sollecitata escussio dell’autore della detta relazione, rivendicata in asserita violazione dell’art 603 cpp;
quanto manifestamente infondato rispetto ai denegato riconoscimento delle generiche, in ‘ragione dei precedenti riferibili all’imputato con argomentare che pone la decisione, qua, n, — In-wne a censure prospettabili in sede di legittimità e che comunque viene cdritrastata dal ricorso in termini di assoluta genericità, senza l’indicazione di emerg yi.iretermesse utili ad una conclusione di segno diverso; r cvo che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes cella somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
tni deciso il 19
dicembre 2022.