Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17401 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17401 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME ALI (CUI CODICE_FISCALE) nato il 11/08/1982
avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATE() E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 20 maggio 2024, con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza che ritenuto Ali
COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs.n. 159/2011 e lo ha condannato alla pena di mesi uno di arresto
Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., si lamenta la carenza di motivazione in ordine alla
mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e in subordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all’art.
62-bis cod. pen.;
che in realtà il ricorrente propone un’alternativa lettura degli elementi già
valutati nel provvedimento impugnato con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze;
che il giudice a quo ha specificamente richiamato i precedenti penali dell’imputato e la biografia penale, contrassegnata dalla commissione di delitti
sintomatici di indole violenta, come lesioni, resistenza e minaccia;
che il fatto è stato contestualizzato e ritenuto sintomatico di una sistematica inottemperanza alle prescrizioni, sì da giustificare ampiamente l’esclusione dei presupposti per dichiarare il fatto di particolare tenuità e per riconoscere le circostanze attenuanti generiche;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così de9so il 17 aprile 2025
NOME estensore
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NOME COGNOME
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