Inammissibilità del Ricorso: Quando un Appello in Cassazione è Inefficace
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’inammissibilità del ricorso come conseguenza della sua genericità. Questa pronuncia offre spunti cruciali per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di redigere atti di impugnazione che rispettino i rigorosi requisiti di legge. Il caso in esame vedeva due persone ricorrere contro una sentenza di condanna della Corte d’Appello, ma il loro tentativo si è scontrato con le ferree regole procedurali che governano l’accesso alla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Due soggetti, condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello di Palermo, decidevano di presentare ricorso per Cassazione. Le loro doglianze si concentravano su due punti principali: la qualificazione giuridica dei fatti e l’accertamento della loro responsabilità penale, inclusa la contestazione di una specifica aggravante prevista dall’articolo 416-bis.1 del codice penale. In sostanza, i ricorrenti chiedevano alla Suprema Corte di rivedere la valutazione compiuta dai giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 6 marzo 2024, ha troncato sul nascere le speranze dei ricorrenti, dichiarando entrambi i ricorsi inammissibili. La conseguenza di tale decisione non è stata solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per i ricorrenti di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Scure sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte ha basato la sua decisione su argomentazioni nette e consolidate, incentrate sulla violazione dell’articolo 581 del codice di procedura penale. I motivi di ricorso sono stati giudicati inadeguati per diverse ragioni concorrenti:
1. Mancanza di Specificità Concreta: I ricorsi erano privi di specificità, formulati in maniera generica e indeterminata. Non indicavano con la dovuta precisione quali parti della motivazione della sentenza d’appello fossero errate e per quali ragioni di diritto.
2. Carattere Reiterativo: Le argomentazioni presentate erano una mera ripetizione di quelle già esposte e respinte nei gradi di merito, senza un reale confronto critico con le logiche e non censurabili motivazioni della Corte d’Appello.
3. Tentativo di Rivalutazione dei Fatti: I ricorrenti, di fatto, non lamentavano un errore di diritto, ma chiedevano una nuova e diversa valutazione delle prove. Questa attività, tuttavia, è estranea al giudizio di legittimità. La Cassazione non è un “terzo grado” di merito dove si può ricostruire la vicenda in modo alternativo, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti.
La Suprema Corte ha sottolineato che i giudici d’appello avevano, al contrario, ampiamente e correttamente motivato la loro decisione, sia sulla ricostruzione del fatto che sulla sussistenza dell’aggravante contestata. Di fronte a una motivazione completa e coerente, un ricorso generico, che non individua vizi logici o giuridici specifici, è destinato all’inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. Dimostra che l’accesso alla Corte di Cassazione non è automatico ma è subordinato al rispetto di requisiti formali e sostanziali molto stringenti. Proporre un ricorso generico o che si limita a riproporre le stesse tesi già bocciate, senza un’analisi critica della sentenza impugnata, non solo è inutile, ma è anche controproducente. Comporta infatti la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, rendendo definitiva la sentenza di condanna e aggravando la posizione dell’imputato. La decisione riafferma con forza la funzione nomofilattica della Cassazione, custode della corretta interpretazione della legge, e non giudice dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava dei requisiti di specificità richiesti dalla legge (art. 581 cod. proc. pen.). Era generico, si limitava a ripetere argomenti già respinti e non si confrontava criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, sulla base di questa ordinanza, la Corte di Cassazione non può effettuare una rivalutazione delle fonti probatorie o una ricostruzione alternativa dei fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non agire come un terzo grado di giudizio sul merito.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12542 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12542 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a GIARDINELLO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GIARDINELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
ba-t – éiSalvatore;
Letti i ricorsi diVito – ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso, in punto di qualificazion giuridica ed accertamento della responsabilità, oltre che ricorrenza d aggravante contestata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., sono privi di concreta specificità, oltre che meramente reiterativi in assenza di confronto con le log e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tendono a prefigura una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei mediante criteri dì valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del m estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazi di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate giudicanti;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisi impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, come ricostruito, nella fattispecie oggetto di contestazione e condanna, an quanto alla aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano pagg. 6 e 7 e segg.);
considerato conseguentemente che tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità ed alla caratterizzazione circostanziale della cond imputata sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduz generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustifica ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna det ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 6 marzo 2024.