Inammissibilità del Ricorso: Quando la Motivazione è Insufficiente
L’inammissibilità del ricorso rappresenta una delle decisioni più nette che la Corte di Cassazione possa adottare, chiudendo la porta a un ulteriore esame del caso. Un’ordinanza recente ci offre uno spunto prezioso per comprendere quando un’impugnazione rischia di essere respinta prima ancora di entrare nel vivo della discussione. Il caso in esame riguarda un ricorso giudicato inammissibile perché basato su un motivo ritenuto ‘manifestamente infondato’, relativo al bilanciamento tra circostanze attenuanti e recidiva.
I Fatti del Caso in Esame
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava la valutazione compiuta dai giudici di merito nel bilanciare le circostanze del reato. Nello specifico, si contestava il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva qualificata (ex art. 99, comma 3, del codice penale), sostenendo che le prime avrebbero dovuto prevalere.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5587/2024, ha tagliato corto, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. La ragione di tale drastica decisione risiede nella valutazione del motivo di impugnazione, considerato ‘manifestamente infondato’. Questo significa che, secondo la Suprema Corte, l’argomento presentato dal ricorrente era così palesemente privo di pregio da non meritare un approfondimento nel merito.
I giudici di legittimità non hanno riesaminato la scelta della Corte d’Appello, ma hanno verificato la correttezza del suo percorso logico-giuridico. La Corte di merito, infatti, aveva giustificato la propria decisione con una motivazione ritenuta ‘sufficiente e non illogica’. Questo passaggio è cruciale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si rivalutano i fatti, ma un organo che controlla la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione delle sentenze.
Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, essa comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha condannato l’imputato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che mira a disincentivare la proposizione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio cardine del suo ruolo: il controllo di legittimità. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, a meno che quest’ultima non sia viziata da palese illogicità o da errori di diritto. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva spiegato in modo adeguato perché avesse ritenuto le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e non prevalenti. Poiché tale spiegazione è apparsa logica e sufficiente, il giudizio di merito è diventato ‘non censurabile’ in sede di legittimità. L’inammissibilità è quindi la naturale conseguenza di un ricorso che, di fatto, chiedeva alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, compito che non le spetta.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un importante monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di un giudice d’appello; è necessario individuare vizi specifici nella sentenza, come errori nell’applicazione delle norme o evidenti contraddizioni nella motivazione. Un ricorso basato su una generica contestazione della valutazione del giudice di merito, se questa è sorretta da una motivazione logica, è destinato a scontrarsi con una pronuncia di inammissibilità, con tutte le conseguenze economiche che ne derivano.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo di impugnazione, relativo al bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva, è stato ritenuto manifestamente infondato, in quanto la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione sufficiente e non illogica a sostegno della propria decisione.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Cosa significa che la motivazione della Corte d’Appello era ‘non censurabile’?
Significa che il ragionamento seguito dai giudici d’appello per arrivare alla loro decisione era logicamente coerente e giuridicamente corretto. Pertanto, la Corte di Cassazione, in qualità di giudice di legittimità, non poteva sindacare o modificare tale valutazione di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5587 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5587 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; COGNOME
/
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unico motivo di impugnazione, inerente giudizio di ritenuta equivalenza nel bilanciamento tra generiche e recidiva ex 99 comma 3, manifestamente infondato avendo la Corte del merito giustificato la propria decisione con motivazione sufficiente e non illogica così da rendere il relativo giudizio di merito non censura in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 gennaio 2024.