Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26881 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26881 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
LOY
che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha confermato la decisione del Tribunale di Ragusa – che aveva dichiarato NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti (COGNOME capi A,B,C,D,E,F; COGNOME capi capi A, B; COGNOME: solo capo F) condannandoli alla pena ritenuta di giustizia.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, con il ministero del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, il quale svolge tre motivi.
2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione della legge e correlati vizi della motivazio con riferimento all’affermazione di responsabilità per ciascuno dei capi di imputazione contesta al COGNOME, che avrebbe dovuto essere assolto per non aver commesso il fatto, mancando la prova della sua compartecipazione criminosa nei COGNOME sub A), B), E), sostenendosi la illogicità d motivazione, che non avrebbe individuato il contributo concorsuale concreto del ricorrente ne COGNOME commessi in concorso; quanto ai capi C), D), F) mancherebbe il riscontro del riconducibilità al COGNOME COGNOME COGNOME ivi rubricati: la affermazione di responsabilità si fo unico elemento, non univoco, costituito dall’avere il COGNOME COGNOME un’auto notat occasione dei furti da alcuni testimoni.
2.2. Analoghi vizi vengono denunciati con il secondo e il terzo motivo con riguardo al dinie delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, da commisurarsi nel minimo edittale con aumenti per la continuazione analogamente contenuti;
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO il quale svolge tre motivi.
3.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione della legge e correlati vizi d motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità, nella parte in cui si attri pieno valore probante al riconoscimento effettuato dal teste COGNOME, nonostante le inesattezze le contraddizioni e le difformità rispetto alle dichiarazioni rese durante le indagini, discenderebbe la totale inattendibilità del teste, che ha reso tre diverse versioni dei COGNOME nella descrizione della cicatrice che assume di avere notato sulla guancia sinistra dell’imputa laddove un’unica cicatrice presente sul suo volto si trova sul lato destro del viso).
3.2. Con il secondo motivo, è denunciata violazione dell’art. 213 in relazione all’art. 603 proc. pen., per mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dalla ricognizione, assumersi nel rispetto delle formalità di legge, prova ritenuta superflua dalla Corte di appel
3.3. Con il terzo motivo ci si duole della commisurazione della pena, in entità maggiore di que inflitta a COGNOME COGNOMECOGNOME risponde di due reati), sebbene il ricorrente sia stato ri responsabile di un solo furto in abitazione.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, con il patrocinio dell’AVV_NOTAIOo NOME COGNOME, GLYPH che
svolge quattro motivi.
4.1. Con il primo, denuncia vizi della motivazione nell’affermazione di responsabilità per il d sub A), basato su prove prive di univocità a carico del ricorrente.
4.2. Con il secondo e il terzo motivo sono denunciati violazione di legge e vizi della motivaz con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla commisurazione della pena.
L’ultimo motivo lamenta vizi della motivazione della sentenza impugnata per omessa valutazione delle doglianze dell’appellante.
Il difensore dei NOME COGNOME ha depositato memoria integrativa con la quale insiste ne motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi risultano tutti inammissibili.
1.Ricorso COGNOME.
1.1.11 primo motivo è inammissibilmente riversato in fatto e mira alla rivalutazione di te prove già scrutinate dai due giudici di merito, con motivazione affatto illogica, laddove in di legittimità non è consentito di procedere a una rilettura degli elementi di fatto p fondamento della decisione o all’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzion e valutazione dei COGNOME. Motivi del genere più che specifici, come richiede l’art. 581 cod. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Da tempo la Corte di cassazione ha chiarito che i vi motivazionali ed argomentativi di una pronuncia di merito possono essere dedotti in sede d legittimità purchè ricompresi entro un orizzonte preciso e ben delimitato, diretto a riscont l’esistenza di un logico apparato argomentativo del provvedimento impugnato, potendo ritenersi inadeguato, con conseguenze di annullamento, soltanto quell’impianto motivazionale che sia afflitto da manifesta illogicità.II controllo di legittimità non riguarda, dunque, né la rico di COGNOME, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la ri concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione d circostanze esaminate dal giudice di merito. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
1.2. Afflitti da genericità, oltre che manifestamente infondati, anche il secondo e il terzo m in quanto omettono di confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha motivato il trattamento sanzionatorio, sia nella individuazione della pena base e degli aumenti per la continuazione, ch nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, ponendo in rilievo la personalità dell’impu e la gravità del fatto ( vedi pg. 9). E’ noto che la graduazione della pena, anche in relazion aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazi sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressi tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettaglia spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243).
2.Ricorso COGNOME.
2.1.11 primo motivo è manifestamente infondato e reiterativo di doglianze già formulate, oltr che privo del dovuto confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che ha specificamente argomentato in merito al giudizio di affidabilità del riconoscimento effettuat udienza dal teste COGNOME COGNOME cfr. pg 6), anche dando conto delle ragioni della ritenuta irrilevanza della confusione in cui è incorso il teste in merito alla posizione della cicatrice su dell’imputato.
2.2. Parimenti infondato il secondo motivo: la Corte di appello ha affermato l’inutilità richiesta nuova escussione del testimone COGNOME ( pg. 7), correttamente determinandosi, atteso che la rinnovazione istruttoria è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell’eser del potere discrezionale, che i dati probatori già acquisiti presentino margini apprezzabi incertezza e che l’attività processuale richiesta rivesta carattere di decisività. Alla rinnov dell’istruzione nel giudizio di appello ai sensi dell’art. 603 Co. 1 cod.proc.pen , può rico cioè, solo quando il giudice ritenga “di non poter decidere allo stato degli atti”, sussistend impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quand l’incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso potrebbe eliminare le eventua incertezze e ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo a inficiare ogni altra risultanza. (cfr. tutte, Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003 (dep. 2004 ) Rv. 227494). Sostanzialmente, il giudice dell’appello ha l’obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta d parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato per inerzia colp o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado. In tutti gli altri casi, la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere discrezionale del il quale è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostran in positivo, la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite ( Cass. sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Rv. 245996; Sez. 2 n. 45739 del 04/11/2003, Rv 226977; conf. sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Faro). Si è, in conseguenza, affermato che, mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, dando conto dell’uso del potere discrezionale connesso alla consapevolezza di non potere decidere ex actis, al contrario, nell’ipotesi di rigetto dell’istanza di rinnovazione, la motivazione può essere anche implicit corpo della motivazione della pronuncia di merito, nella quale si evidenzi la sufficienza d elementi esistenti, già acquisiti, ai fini della valutazione della responsabilità, senza neces rinnovare il dibattimento; l’ordinanza di rigetto dell’ istanza di rinnovazione dell’ist dibattimentale si sottrae, dunque, al sindacato di legittimità , quando la struttura argomenta della motivazione della decisione di secondo grado si fondi su elementi sufficient compiuta valutazione della responsabilità (Cass. sez. 3 n. 47963 del 13/09/2016, 268657; sez. 6 n. 8936 del 13/01/2015, COGNOME, Rv 262620; sez. 6 n. 11907 del 13/12/2013, Rv, 259893; sez. 6 n. 1249 del 26/09/2013 , COGNOME, Rv. 258758; Sez. 4 n. 47095 del 02/12/2009; Sez. 5 n. 15320 del 10/12/2009, Rv. 246859). Nel caso di specie, come già detto, la Corte territoriale ha dato conto del tutto razionalmente delle ragioni della propria decis con la conseguenza che il relativo motivo di ricorso risulta inammissibile. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
2.3. Manifestamente infondato anche il motivo che attinge il trattamento sanzionatorio, d momento che la Corte di appello ha argomentato in merito ai criteri di commisurazione della pena, ponendo in rilievo il rilevante valore della refurtiva di cui al furto sub F). Ricorso COGNOMECOGNOME
Il primo motivo è interamente rivalutativo e tendente a una diversa ricostruzione delle pro congruamente valutate, alla luce di un quadro indiziario ritenuto connotato da una pluralità elementi, precisi e concordanti, specificamente richiamati e valutati a pg. 5, dando atto de sussistenza di elementi idonei a confermare la sentenza di condanna anche per il fatto sub A).
3.1. Il secondo e il terzo motivo del ricorso di COGNOME sono inammissibilmente privi specificità, declinati genericamente sui principi senza confronto con la specifica COGNOMEspec rilievo.
3.2. Anche il quarto motivo si rivela generico e astratto nel denunciare il mancato confronto c motivi di appello, senza specificare il vulnus che ne sarebbe derivato alla difesa, e senza riuscire a illustrare in che modo i motivi trascurati dalla Corte di appello avrebbero potuto disartic il ragionamento probatorio che sorregge la decisione.
4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna d ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilit determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giug 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro 3000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì, 07 marzo 2024
Il GLYPH nsigliere estensore