Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi Vengono Respinti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio pratico dei rigorosi requisiti di ammissibilità dei ricorsi per Cassazione. La Suprema Corte ha ribadito principi fondamentali della procedura penale, sottolineando come la non corretta formulazione dei motivi porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e le ragioni giuridiche alla base della decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino, che aveva confermato una condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (ex art. 337 c.p.) e lesioni. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto tre motivi di ricorso alla Corte di Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna.
I primi due motivi contestavano la configurabilità stessa del reato di resistenza, mentre il terzo motivo sollevava una questione relativa alla sussistenza di un’aggravante (specificamente, l’aggravante teleologica) per il reato di lesioni. Come vedremo, la struttura di tali motivi è stata la causa diretta del loro rigetto.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. La decisione si basa su due distinti profili di criticità che affliggevano i motivi proposti.
Motivi Ripetitivi e Censure Già Valutate
I primi due motivi di ricorso, relativi al reato di resistenza a pubblico ufficiale, sono stati giudicati ‘meramente riproduttivi’. In altre parole, l’appellante si è limitato a ripresentare alla Cassazione le stesse argomentazioni e censure che erano già state adeguatamente esaminate e respinte con ‘corretti argomenti giuridici’ dalla Corte d’Appello. Questo approccio è contrario alla funzione stessa del giudizio di legittimità, che non è un terzo grado di merito dove si possono semplicemente riproporre le medesime questioni fattuali, ma una sede di controllo sulla corretta applicazione della legge.
Il Divieto di Motivi Nuovi in Cassazione
Il terzo motivo, che contestava l’aggravante teleologica per il reato di lesioni, è stato dichiarato inammissibile per una ragione ancora più netta: era stato ‘dedotto per la prima volta in questa Sede’. Il processo penale è strutturato per gradi, e le questioni di fatto e di diritto devono essere sollevate e discusse nei giudizi di merito (primo grado e appello). Non è consentito introdurre per la prima volta in Cassazione una doglianza che non era mai stata sottoposta all’attenzione dei giudici precedenti.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi cardine della procedura penale. L’inammissibilità del ricorso per motivi ripetitivi serve a preservare l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Cassazione venga oberata da appelli che non presentano reali questioni di diritto ma mirano solo a un nuovo, e non consentito, esame del merito. Un ricorso in Cassazione deve evidenziare un vizio di legittimità della sentenza impugnata (come un’errata interpretazione di una norma o un vizio logico della motivazione), non semplicemente riproporre una tesi difensiva già rigettata.
Allo stesso modo, il divieto di ‘nova’ (motivi nuovi) in Cassazione garantisce il corretto svolgimento del processo e il rispetto del doppio grado di giurisdizione di merito. Consentire di sollevare questioni inedite in sede di legittimità priverebbe le controparti del diritto di difendersi su quel punto specifico nei gradi precedenti e snaturerebbe il ruolo della Cassazione, trasformandola da giudice della legge a giudice del fatto.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in commento costituisce un monito importante per gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso per Cassazione richiede uno studio approfondito che vada oltre la mera riproposizione degli atti precedenti. È necessario individuare specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata e articolarli in modo chiaro, evitando di introdurre elementi non discussi in appello. In caso contrario, il rischio concreto non è solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende. Una strategia difensiva efficace deve tener conto dei limiti e delle finalità di ogni grado di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i primi due motivi erano semplici ripetizioni di argomenti già respinti dalla Corte d’Appello, mentre il terzo motivo conteneva una censura sull’aggravante teleologica sollevata per la prima volta in Cassazione, pratica non consentita.
È possibile presentare nuovi argomenti per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione?
No, sulla base di questa decisione, non è possibile introdurre motivi di ricorso o censure per la prima volta in sede di Cassazione. Il giudizio di legittimità si basa sulle questioni già dibattute nei gradi di merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3904 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3904 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 05/03/1996
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
Il primo e il secondo motivo – aventi ad oggetto la configurabilità del reato di cui all’art. 337 cod. pen. – sono meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagg. 5-7).
Il terzo motivo – avente ad oggetto la sussistenza dell’aggravante teologica del reato di lesioni – è inammissibile perché dedotto per la prima volta in questa Sede.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/09/2024