Inammissibilità del ricorso: quando i motivi sono troppo generici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità delle impugnazioni nel processo penale. La pronuncia sottolinea come la genericità e l’aspecificità dei motivi conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che le corti superiori siano gravate da appelli pretestuosi o mal formulati.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo, precedentemente condannato dalla Corte d’Appello di Roma per il reato di tentato furto aggravato. L’imputato ha adito la Corte di Cassazione lamentando un presunto ‘vizio di motivazione’ nella sentenza di secondo grado. Secondo la difesa, la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito sarebbe stata ‘manifestamente illogica e astratta’, senza però articolare in modo specifico e puntuale le ragioni di tale affermazione.
La Valutazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione della censura mossa dal ricorrente come ‘generica e aspecifica’. I giudici hanno evidenziato che l’atto di impugnazione non teneva in alcun conto la motivazione, definita ‘satisfattiva e giuridicamente corretta’, della sentenza impugnata.
Perché un ricorso sia ammissibile, non è sufficiente lamentare un vizio in termini astratti. È necessario, invece, che vi sia una stretta correlazione tra le argomentazioni della decisione criticata e le ragioni poste a fondamento dell’impugnazione. L’atto di appello non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, altrimenti cade inevitabilmente nel vizio di aspecificità, rendendo impossibile per il giudice superiore esaminare il merito della questione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la propria decisione su consolidati principi giurisprudenziali. Richiamando le sentenze ‘Scicchitano’ (Sez. 4, n. 34270/2007) e ‘Galtelli’ (Sez. U, n. 8825/2016), ha ribadito che un’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi quando manca una critica puntuale e argomentata alla decisione di merito. Il ricorso, in sostanza, si limitava a una doglianza superficiale senza entrare nel vivo del ragionamento logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che l’inammissibilità del ricorso è riconducibile a ‘colpa del ricorrente’, citando una sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000). Questa colpa giustifica non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende. Tale sanzione ha una duplice funzione: da un lato, disincentivare ricorsi dilatori o palesemente infondati; dall’altro, finanziare programmi di riabilitazione per i condannati.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in commento rappresenta un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. Non basta dissentire dalla decisione; è indispensabile articolare una critica specifica, pertinente e argomentata, che si confronti direttamente con le motivazioni della sentenza che si intende contestare. In assenza di questi requisiti, il ricorso non supererà il vaglio di ammissibilità.
Le conseguenze sono chiare: oltre alla conferma della condanna, il ricorrente si vedrà addebitare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro. Questa pronuncia riafferma l’importanza di un approccio tecnico e rigoroso nella redazione degli atti processuali, a tutela della funzionalità della giustizia e della serietà del dibattito giuridico.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità quando manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, risultando così aspecifico.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso 3.000 euro) in favore della cassa delle ammende.
Perché l’inammissibilità del ricorso è attribuita a ‘colpa del ricorrente’?
Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n. 186/2000) richiamata nell’ordinanza, la presentazione di un ricorso privo dei requisiti di legge è un comportamento colposo che giustifica l’applicazione di sanzioni economiche a carico di chi lo ha proposto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42930 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42930 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ASMARA( ETIOPIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto c tentativo di furto aggravato.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione, essendo la ricostruzione manifestamente illogica e astratta.
Il ricorso è inammissibile.
La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satis giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammenta l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazio correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fo dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento cen senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, AVV_NOTAIO; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorren Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesima al pagamento delle processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore dell delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle amme Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024
Il onsiglí re estensore
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