Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi sono Generici o Nuovi
L’accesso alla Corte di Cassazione, ultimo grado del giudizio penale, è regolato da norme procedurali molto rigorose. Proporre un ricorso richiede non solo una profonda conoscenza del diritto, ma anche una scrupolosa attenzione ai requisiti formali. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la violazione di tali regole porti a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguenze economiche per il ricorrente. In questo articolo, analizzeremo il caso per comprendere quali errori evitare.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava, con due distinti motivi, la decisione dei giudici di secondo grado. Tuttavia, la sua impugnazione non ha superato il vaglio preliminare della Corte di Cassazione, che ha immediatamente rilevato la presenza di vizi insanabili che ne hanno impedito la discussione nel merito.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte Suprema ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si è basata su due pilastri fondamentali, uno per ciascun motivo di ricorso presentato.
1. Primo motivo: È stato giudicato inammissibile perché sollevava una questione che non era stata precedentemente sottoposta al vaglio del giudice d’appello. La legge processuale penale, infatti, vieta di presentare per la prima volta in Cassazione doglianze che dovevano essere formulate nel grado precedente.
2. Secondo motivo: È stato ritenuto inammissibile per la sua genericità. Il ricorrente si era lamentato del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma senza argomentare in modo critico e specifico contro la motivazione della Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Corte
Approfondiamo le ragioni giuridiche che hanno portato alla decisione della Corte. La pronuncia si fonda su principi cardine della procedura penale che ogni difensore deve conoscere.
Il Divieto di Motivi Nuovi in Cassazione
Il primo motivo di rigetto si basa sul cosiddetto “effetto devolutivo” dell’appello. Secondo l’articolo 609, comma 2, del codice di procedura penale, il giudizio in Cassazione è limitato alle questioni già dibattute e decise nei gradi precedenti. Introdurre un argomento nuovo per la prima volta in sede di legittimità costituisce un errore procedurale grave che porta direttamente all’inammissibilità di quel motivo. Questo principio garantisce l’ordine e la coerenza del processo, evitando che la Cassazione si trasformi in un terzo grado di merito.
La Necessità di un Confronto Critico con la Sentenza Impugnata
Il secondo motivo di inammissibilità del ricorso riguarda la genericità della censura. La Corte d’Appello aveva negato le attenuanti generiche sulla base di precisi elementi: la personalità negativa dell’imputato, desunta dai suoi numerosi e rilevanti precedenti penali, che avevano persino giustificato l’applicazione della recidiva. Il ricorrente, nel suo ricorso, si è limitato a dolersi della decisione senza però “confrontarsi criticamente” con questa motivazione. Un ricorso efficace non può essere una semplice lamentela, ma deve smontare punto per punto le argomentazioni del giudice precedente, dimostrando la loro erroneità giuridica o il loro vizio logico. In assenza di tale confronto specifico, il motivo risulta generico e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce due lezioni fondamentali per chi opera nel diritto penale. In primo luogo, l’importanza di strutturare una strategia difensiva completa fin dal primo grado, presentando tutte le doglianze pertinenti in appello. In secondo luogo, la necessità di redigere ricorsi per cassazione specifici, puntuali e critici, che dialoghino direttamente con la motivazione della sentenza impugnata. L’inammissibilità del ricorso non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, un onere che serve a disincentivare impugnazioni dilatorie o manifestamente infondate.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due motivi principali: un motivo non era stato presentato nel precedente grado di giudizio (in appello) e l’altro era stato formulato in modo generico, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che il motivo è formulato in modo vago e non specifico, non riuscendo a contestare puntualmente le ragioni esposte dal giudice nella sentenza. Nel caso specifico, non criticava efficacemente la valutazione sulla personalità negativa dell’imputato usata per negare le attenuanti generiche.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non valida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21750 Anno 2024
è
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21750 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MOTTOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminato il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza indicata nel preambolo.
Rilevato che entrambi i motivi dedotti non superano il vaglio di ammissibilità.
1.1. Il primo motivo non può essere preso in esame perché non previamente sottoposto al vaglio del giudice di appello così come previsto dall’art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
1.2. Il secondo motivo, oltre ad essere generico, non si confronta criticamente con il reale contenuto della motivazione che ha posto a fondamento della denegazione delle circostanze attenuanti generiche l’assenza di elementi valorizzabili a tal fine a fronte della personalità negativa dell’imputato, desunta dai precedenti penali così rilevanti da avere giustificato l’applicazione della recidiva.
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 18 aprile 2024
Il Consigliere estensore COGNOME
Il residente