Inammissibilità del ricorso: quando l’appello alla Cassazione è destinato a fallire
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio pratico sull’inammissibilità del ricorso, un esito processuale che si verifica quando l’atto di impugnazione non rispetta i requisiti di forma e di sostanza previsti dalla legge. In questo caso, i ricorsi sono stati respinti perché i motivi erano generici, ripetitivi e miravano a un riesame dei fatti, compito che non spetta alla Corte di legittimità. Analizziamo la vicenda e le ragioni giuridiche alla base della decisione.
Il caso in esame: condanna per detenzione di stupefacenti
Due persone venivano condannate sia in primo grado che in appello per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti (eroina e cocaina), previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990. I loro difensori decidevano di presentare ricorso per cassazione, contestando vari aspetti della sentenza della Corte d’Appello di Roma.
In particolare, la difesa di una ricorrente contestava l’affermazione della sua responsabilità penale, sostenendo un ruolo marginale e chiedendo il riconoscimento di un’attenuante e la riduzione della pena. La difesa del secondo ricorrente, invece, si doleva del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La chiave della decisione: l’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La ragione principale risiede nella natura stessa dei motivi proposti. I giudici supremi hanno rilevato che le difese si erano limitate a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza però confrontarsi specificamente con le motivazioni di quella decisione. Questo approccio rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
La richiesta di una nuova valutazione dei fatti
Un punto cruciale della decisione è il richiamo al principio secondo cui la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di ricostruire i fatti o di rivalutare le prove, ma di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. I ricorrenti, invece, chiedevano proprio una rivalutazione del materiale probatorio e degli elementi di fatto, ad esempio sul ruolo di uno degli imputati o sulla concessione delle attenuanti, attività preclusa alla Suprema Corte.
Il diniego delle attenuanti come giudizio di fatto
La Corte ha inoltre chiarito che la valutazione circa la concessione delle attenuanti (sia quelle comuni che quelle generiche) è un giudizio di fatto, strettamente legato agli elementi emersi durante il processo. Se il giudice di merito motiva adeguatamente la sua decisione di negarle, come in questo caso, basandosi sulla gravità del reato e sul comportamento degli imputati, tale valutazione non può essere messa in discussione in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha fondato la sua decisione su consolidati principi giurisprudenziali. Ha ribadito che un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche e pertinenti alle ragioni esposte nella sentenza impugnata. Non è sufficiente una mera riproposizione dei motivi d’appello. I giudici hanno sottolineato come le difese non avessero mosso alcuna critica puntuale al ragionamento della Corte territoriale, limitandosi a sollecitare una riconsiderazione dei fatti che, come detto, non è consentita.
Per quanto riguarda le attenuanti, la Corte ha osservato che il diniego era stato correttamente agganciato a elementi fattuali di sicuro rilievo, come la gravità del reato e il comportamento tenuto da uno degli imputati. La difesa, d’altra parte, non aveva fornito argomenti di diritto o elementi di fatto specifici a sostegno della richiesta.
Le conclusioni: le conseguenze dell’inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze significative. Innanzitutto, la sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa definitiva, e la pena deve essere eseguita. In secondo luogo, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per i casi di inammissibilità, per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o privi dei requisiti di legge. La decisione serve quindi come monito sull’importanza di redigere ricorsi per cassazione tecnicamente corretti, focalizzati su vizi di legittimità e non su doglianze di merito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se è privo dei requisiti richiesti dalla legge. Ad esempio, se i motivi sono generici, si limitano a ripetere le argomentazioni già presentate in appello senza criticare specificamente la motivazione della sentenza impugnata, oppure se chiedono alla Corte una nuova valutazione dei fatti.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il che significa che il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Non può effettuare un nuovo esame delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, attività che spettano ai giudici di primo e secondo grado (giudici di merito).
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a titolo di sanzione a favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38576 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38576 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME NOME quello di COGNOME NOME NOME proposto rico per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, in epigrafe indicata, con la è stata confermata, nei loro confronti, la condanna di cui alla sentenza del Tribunale cittad reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di più quantitativi di e quantitativo di cocaina, in Roma il 3/3/2023);
ritenuto che le difese NOME formulato motivi (per la COGNOME inerenti alla affermaz della penale responsabilità e, in ogni caso, al ruolo marginale della stessa, al riconos dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4, cod. pen., con rideterminazione della pena e applic benefici di legge; quanto al NUE, inerenti invece al diniego delle generiche), con i qua prospettato deduzioni reiterative di quelle oggetto dei motivi di gravame, senza previo, e confronto con le ragioni della decisione censurata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui Principi possono applicarsi anche al ricor cassazione), peraltro sollecitando a questa Corte di legittimità valutazioni in fa rivalutazione del materiale probatorio che le sono precluse (sez. 6 n. 47204 del 07/10/ Musso, Rv. 265482-01; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601-01; sez. 3, n. 18521 del 11/1/2018, COGNOME, Rv. 273217-01; sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099); COGNOME, che, infine, il diniego delle generiche è stato strettamente agganciato ad elementi di sicuro rilievo (sulla natura del relativo giudizio – anch’esso di fatto – vedi sez. 5, 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269-01; sull’onere motivazionale del giudice, anche in relazione a allegazioni difensive, vedi sei. 3, n. 2233 del 17/6/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693-01; n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Cari/lo, Rv. 275509-03; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, COGNOME/ano, Rv. 279549-02), laddove il ruolo della COGNOME è stato ritenuto non marginale a stregua del comportamento tenuto dalla donna all’atto dell’accesso nell’immobile, qu all’attenuante di cui all’art. 62 n. 4, cod. pen., esclusa alla stregua della gravità d avendo la difesa neppure prospettato ragioni in diritto e dati fattuali a sostegno della mera richiesta di riconoscimento di detta attenuante;
che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero quanto alla causa d’inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorse e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 18 settembre 2024