Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi sono Troppo Generici
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un principio fondamentale della procedura penale: la corretta formulazione dei motivi di appello. Il caso in esame dimostra come la genericità e la ripetitività delle argomentazioni possano condurre a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, impedendo di fatto un esame nel merito della questione. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni dei giudici.
I Fatti del Processo
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello per il reato di rapina, ha presentato ricorso per Cassazione basando le sue doglianze su tre punti principali:
1. Mancata perizia psichiatrica: Si lamentava il mancato espletamento di una perizia volta ad accertare la sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto.
2. Pena eccessiva: Si contestava la misura della pena inflitta, ritenuta sproporzionata.
3. Mancata concessione di un’attenuante: Si criticava il diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
Questi argomenti, tuttavia, non erano nuovi. Erano già stati presentati e analizzati dalla Corte d’Appello, che li aveva respinti con una motivazione dettagliata.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’inammissibilità del ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione fondamentale risiede nella violazione del principio di specificità dei motivi, come previsto dal codice di procedura penale. Secondo i giudici, il ricorrente non ha fatto altro che riproporre le medesime questioni già discusse e ritenute infondate nel precedente grado di giudizio, senza un reale e critico confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Questo vizio procedurale conduce inevitabilmente alla pronuncia di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha spiegato in modo puntuale perché ogni motivo di ricorso fosse infondato e, soprattutto, generico. La motivazione della Corte d’Appello era stata considerata completa e giuridicamente corretta, rendendo il successivo ricorso un mero tentativo di riesame.
La Genericità come Causa di Inammissibilità
Il cuore della decisione si basa sull’articolo 591, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. L’inammissibilità deriva dalla “mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione”. In parole semplici, non basta ripetere le proprie ragioni; è necessario spiegare perché la motivazione del giudice precedente sia sbagliata.
Sulla Necessità della Perizia
La Corte d’Appello aveva già chiarito che non vi era alcun obbligo di disporre una perizia sulla capacità dell’imputato. Non era stata presentata alcuna documentazione né erano emersi elementi dalla sua condotta che potessero far sorgere un dubbio in tal senso. La richiesta era, quindi, priva di fondamento.
Sul Diniego dell’Attenuante
Anche il rifiuto di concedere l’attenuante del danno di speciale tenuità era stato ben motivato. La Corte aveva considerato la gravità degli effetti dannosi sulle vittime, persone offese da una rapina a mano armata e con violenza fisica, escludendo che il danno potesse essere qualificato come di lieve entità.
Sulla Determinazione della Pena
Infine, per quanto riguarda la misura della pena, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la sua determinazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Tale discrezionalità è esercitata sulla base degli articoli 132 e 133 del codice penale, valutando la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo. Il giudice adempie al suo onere motivazionale anche con espressioni sintetiche come “pena congrua”, soprattutto quando la sanzione è inferiore alla media prevista dalla legge per quel reato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per la pratica legale: un ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti. È un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza della motivazione. Per superare il vaglio di ammissibilità, i motivi devono essere specifici, pertinenti e devono confrontarsi criticamente con la decisione che si intende impugnare. Riproporre passivamente le stesse argomentazioni già respinte equivale a presentare un ricorso destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato generico e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato generico quando ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del precedente grado, senza una specifica correlazione critica tra le argomentazioni della decisione impugnata e i motivi dell’impugnazione.
Il giudice è sempre obbligato a disporre una perizia sulla capacità di intendere e di volere?
No. Secondo la sentenza, non è necessaria una perizia se non vi è alcuna documentazione o elemento concreto derivante dalla condotta dell’imputato che possa far sorgere anche solo un dubbio sulla sua capacità.
Come giustifica il giudice la misura della pena inflitta?
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice, che la esercita secondo i principi degli artt. 132 e 133 del codice penale. L’obbligo di motivazione è assolto anche con l’uso di espressioni come “pena congrua” o con il richiamo alla gravità del reato, specialmente se la pena è inferiore alla media edittale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45998 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45998 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2023 della Corte d’appello di Napoli
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, con cui si lamenta il mancato espletame della perizia sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato, l’eccessiv pena inflitta e la mancata concessione della circostanza attenuante del da patrimoniale di speciale tenuità, sono generici perché fsono ondati su argome che ripropongono le stesse ragioni già dìscusse e ritenute infondate dal giudic gravame (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) e, pertanto, n specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a me dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisi impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
ritenuto, comunque, che la Corte d’appello di Napoli ha adeguatamente motivato, facendo uso di corretti argomenti giuridici: sia sulla non necessa dell’espletamento dì una perizia in ordine alla capacità di intendere e di
dell’imputato, in assenza di qualsiasi documentazione che potesse fare insorgere anche solo un dubbio in tale senso e della condotta tenuta dallo stesso imputato; sia sul diniego della concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, in considerazione degli effetti dannosi recati alle persone offese, in quanto vittime di una rapina commessa con un’arma e con violenza fisica; sia, infine, sulla determinazione della misura della pena, considerato anche che, in ogni caso, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., che l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, o mediante l’utilizzo d espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, non essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito quando la pena sia inferiore alla media edittale (si veda la pagina 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023.