Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi sono Troppo Generici
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi opportune. Un principio fondamentale del diritto processuale è che ogni impugnazione deve essere specifica e puntuale. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito con forza questa regola, dichiarando l’inammissibilità del ricorso di due imputati a causa della genericità dei motivi presentati. Questa analisi esplora la decisione e le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Due individui, condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello, hanno deciso di presentare ricorso per Cassazione. Le loro doglianze si concentravano principalmente su due punti. In primo luogo, entrambi contestavano la decisione dei giudici di merito di non concedere la sospensione del processo con messa alla prova, un istituto che avrebbe potuto portare all’estinzione del reato. In secondo luogo, uno dei due ricorrenti chiedeva la riqualificazione del reato contestatogli in una fattispecie meno grave, specificamente quella prevista dall’art. 378 del codice penale.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi e li ha dichiarati entrambi inammissibili. La ragione di questa decisione non risiede nel merito delle richieste, ma nella forma e nella sostanza dei motivi di appello. Secondo gli Ermellini, i ricorsi erano “generici” perché non si confrontavano in modo efficace con la motivazione della sentenza impugnata.
Per quanto riguarda la messa alla prova, la Corte d’Appello aveva chiaramente spiegato perché non riteneva gli imputati meritevoli del beneficio: uno era gravato da numerosi precedenti, mentre l’altro aveva dimostrato una particolare “scaltrezza e professionalità” nel compiere il reato. I ricorsi, invece di contestare punto per punto questa valutazione, si erano limitati a lamentare la mancata concessione dell’istituto. Allo stesso modo, la richiesta di riqualificazione del reato è stata giudicata una mera riproposizione di una censura già adeguatamente esaminata e respinta dalla Corte d’Appello, senza che venissero evidenziati specifici errori di diritto nel ragionamento dei giudici di secondo grado.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte Suprema ha colto l’occasione per ribadire un principio cardine del giudizio di legittimità: l’inammissibilità del ricorso scatta quando l’appellante si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, senza individuare e criticare le specifiche ragioni giuridiche e logiche che sorreggono la decisione impugnata. Un ricorso per Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle difese svolte nei gradi precedenti.
La decisione sulla messa alla prova, ha sottolineato la Corte, si basa su una valutazione di merito (l’idoneità del soggetto) che, se motivata in modo logico e completo come nel caso di specie, non è sindacabile in sede di legittimità. I ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare un vizio logico o una violazione di legge nel ragionamento della Corte d’Appello, cosa che non hanno fatto.
Analogamente, per la richiesta di riqualificazione, non è sufficiente dissentire dalla conclusione del giudice. È necessario attaccare il percorso argomentativo che ha portato a quella conclusione, evidenziandone le fallacie. La semplice riproduzione della stessa tesi difensiva si traduce in una richiesta di riesame dei fatti, preclusa alla Corte di Cassazione.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione di un ricorso efficace richiede un’analisi critica e approfondita della decisione che si contesta. Non basta essere convinti della propria innocenza o della bontà delle proprie tesi; è indispensabile strutturare motivi di ricorso specifici, che dialoghino criticamente con la motivazione del giudice e ne mettano in luce le eventuali contraddizioni o violazioni di legge. In mancanza di questa specificità, il rischio concreto è quello di incorrere in una dichiarazione di inammissibilità, con la conseguenza di rendere definitiva la condanna e di essere onerati del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come accaduto ai ricorrenti in questo caso.
Perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché ritenuti generici, in quanto non si confrontavano specificamente con le motivazioni della decisione della Corte d’Appello ma si limitavano a riproporre le stesse lamentele già esaminate e respinte.
Quali erano le ragioni della Corte d’Appello per negare la messa alla prova?
La Corte d’Appello ha negato la messa alla prova perché uno degli imputati aveva plurimi precedenti penali e l’altro aveva dimostrato particolare scaltrezza e “professionalità” nel commettere il reato, elementi che li rendevano non meritevoli di accedere al beneficio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con la condanna al versamento di tremila euro.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21197 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21197 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ADRANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME
OSSERVA
Rilevato che i motivi dei ricorsi che censurano l’omessa sospensione del processo con messa alla prova risultano generici in quanto non si confrontano con la parte della decisione che, a prescindere dalle ragioni processuali, ha messo in rilievo come né il COGNOME, in quant gravato da plurimi precedenti, né lo COGNOME, che aveva dimostrato particolare scaltrezza e “professionalità” nel portare a compimento il reato, fossero meritevoli di accedere a ta istituto, rendendo sul punto motivazione in fatto logica e completa (pagg. 3 e 4) no sindacabile in sede di legittimità;
rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo del ricorso di COGNOME che deduce la omessa riqualificazione dei fatti nell’ipotesi di cui all’art. 378 cod. pen. che risulta ripr di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello con corretti riferimenti fatto e diritto (pag. 6);
rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascu ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024