Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione non entra nel merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come le regole procedurali governino l’accesso al giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso presentato dalla difesa di un imputato, condannato per furto aggravato nei due precedenti gradi di giudizio. Questa decisione, pur non entrando nel merito della colpevolezza, sottolinea l’importanza di una corretta impostazione dell’atto di impugnazione, specialmente in presenza di una “doppia conforme”.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un soggetto ritenuto responsabile del reato di furto aggravato, ai sensi dell’art. 625 c.p., e condannato sia in primo grado che dalla Corte d’Appello de L’Aquila. La difesa, non condividendo l’affermazione di responsabilità penale, decideva di proporre ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito.
Il Ricorso in Cassazione e le Sue Criticità
Con un unico motivo, la difesa lamentava una presunta omessa motivazione riguardo alle prove che avevano portato alla condanna. Tuttavia, come evidenziato dalla Suprema Corte, questo specifico motivo di doglianza presentava delle criticità procedurali insormontabili che ne hanno determinato il rigetto in rito.
L’Analisi della Corte: le ragioni dell’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su tre argomentazioni strettamente procedurali, che meritano un’analisi approfondita.
Il Principio di Devoluzione: Motivi Nuovi non Ammessi
Il primo ostacolo incontrato dal ricorso è stato il cosiddetto effetto devolutivo dell’appello. La Corte ha rilevato che la difesa non aveva mai sollevato la specifica questione della responsabilità dell’imputato davanti alla Corte d’Appello. Introdurre tale doglianza per la prima volta in Cassazione costituisce la proposizione di un motivo nuovo, vietato dalla legge. Il giudizio di legittimità non può esaminare questioni non sottoposte al giudice del gravame precedente.
La “Doppia Conforme” e l’Integrazione delle Motivazioni
Un secondo elemento cruciale è la presenza di una “doppia conforme”. Quando il giudice di primo grado e quello d’appello giungono alla stessa conclusione (in questo caso, la condanna), le motivazioni delle due sentenze si fondono e si integrano a vicenda. Di conseguenza, un ricorso in Cassazione non può limitarsi a criticare la sentenza d’appello, ma deve necessariamente confrontarsi anche con le argomentazioni della sentenza di primo grado. Nel caso di specie, il ricorso è stato giudicato generico proprio perché non ha affrontato le ragioni sviluppate nella prima pronuncia, che conteneva la valutazione degli elementi a carico dell’imputato.
Le Motivazioni della Decisione
Sulla base di queste premesse, la Corte ha concluso per la manifesta inammissibilità del ricorso. Le censure mosse dalla difesa sono state ritenute del tutto generiche e prive di un reale confronto con l’apparato argomentativo delle sentenze di merito. La Corte ha ribadito che il ricorso deve essere specifico e puntuale, non potendo limitarsi a una generica contestazione della decisione impugnata. La violazione delle regole procedurali ha impedito alla Corte di esaminare il caso nel merito, portando a una pronuncia che si è fermata alla soglia della valutazione di ammissibilità.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito sull’importanza del rigore tecnico nella redazione degli atti di impugnazione. L’inammissibilità del ricorso comporta non solo che la condanna diventi definitiva, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, fissata in questo caso in tremila euro. Per gli operatori del diritto, la lezione è chiara: ogni grado di giudizio ha le sue regole e i suoi limiti, e ignorarli può precludere la possibilità di far valere le proprie ragioni, con conseguenze definitive per l’assistito.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché la difesa ha sollevato in Cassazione un motivo (l’omessa motivazione sulla responsabilità) che non aveva presentato alla Corte d’Appello, violando il principio secondo cui non si possono introdurre nuove doglianze nel giudizio di legittimità.
Cosa significa “doppia conforme” in questo contesto e quale conseguenza ha avuto?
“Doppia conforme” significa che sia il tribunale di primo grado sia la Corte d’Appello hanno condannato l’imputato. La conseguenza è che le motivazioni delle due sentenze si integrano a vicenda, e il ricorrente avrebbe dovuto confrontarsi criticamente anche con le argomentazioni della prima sentenza, cosa che non ha fatto, rendendo il ricorso generico.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23796 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23796 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, c 1, n. 2 e 7 cod. pen. (capo A della rubrica).
Rilevato che la difesa, con motivo unico di ricorso, lamenta omessa motivazione con riferimento alle risultanze probatorie che hanno condotto all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato.
Rilevato che la difesa non aveva investito la Corte d’appello della doglian qui prodotta riguardante la responsabilità dell’imputato, per cui il moti inammissibile (cfr. Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini Rv.25663101).
Ritenuto, in ogni caso, che la sentenza impugnata e quella di primo grado s integrano reciprocamente ricorrendo, quanto al capo A della rubrica, un’ipotesi c.d. “doppia conforme” e che, pertanto, per giudicare della completezza del motivazione deve aversi riguardo anche al contenuto della sentenza di primo grado.
Considerato che le deduzioni contenute nel ricorso, riguardanti i profili responsabilità a carico dell’imputato, risultano essere del tutto generiche e di confronto con le argomentazioni sviluppate anche nella sentenza di primo grado, in cui sono vagliati gli elementi a carico del ricorrente.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
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