Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Conferma la Decisione di Merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce i casi in cui un ricorso è palesemente privo di fondamento, portando a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La vicenda riguarda un imputato condannato per furto che ha tentato, senza successo, di ottenere il riconoscimento della “continuazione” con altri reati precedentemente giudicati. Analizziamo la decisione per comprendere i principi applicati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Condanna per Furto
Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per il reato di furto previsto dall’art. 624-bis del codice penale, ha presentato ricorso per cassazione. La condanna era stata confermata dalla Corte d’Appello di Firenze. L’imputato non contestava la sua colpevolezza, ma si concentrava su un aspetto specifico legato alla determinazione della pena.
L’Unico Motivo di Appello: La Richiesta di Continuazione tra Reati
L’unico argomento sollevato dal ricorrente era il mancato riconoscimento della cosiddetta “continuazione” tra il furto oggetto del presente procedimento e altri fatti per i quali era già stato giudicato con una sentenza del Tribunale di Pordenone. In parole semplici, l’imputato sosteneva che tutti i reati fossero parte di un unico “disegno criminoso” e che, pertanto, avrebbero dovuto essere trattati come un unico reato continuato, il che avrebbe comportato un trattamento sanzionatorio più favorevole.
L’Inammissibilità del Ricorso secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente la richiesta, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione principale risiede nel fatto che il motivo presentato era “manifestamente infondato”. La Suprema Corte ha evidenziato come il ricorrente stesse, in realtà, cercando di ottenere una nuova valutazione dei fatti, un’operazione che non è permessa in sede di legittimità.
La Valutazione della Corte di Merito
I giudici di Cassazione hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione congrua e logica per negare la continuazione. La decisione di merito si basava su elementi concreti, come la differente collocazione nel tempo e nello spazio dei reati, ma soprattutto sulla diversa natura dei crimini. I reati già giudicati a Pordenone erano stati qualificati come “reati-fine” di un’associazione per delinquere, mentre il furto in questione non presentava tale collegamento.
Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti in Sede di Legittimità
La Corte ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente, non di riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti. Tentare di proporre un “alternativo apprezzamento” dei fatti, come ha fatto il ricorrente, porta inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte si fonda sulla manifesta infondatezza del motivo di ricorso. La Corte d’Appello aveva già esaminato e respinto la richiesta di continuazione con argomenti logici e coerenti, basati su elementi fattuali precisi (contesto temporale, geografico e finalità dei reati). La Cassazione ha ritenuto che il ricorso non facesse altro che riproporre la stessa questione in modo irrituale, cercando di ottenere una rivalutazione del merito preclusa in questa sede. La decisione si allinea a un consolidato orientamento giurisprudenziale che sanziona con l’inammissibilità i ricorsi che, dietro un’apparente critica legale, celano una richiesta di riesame dei fatti.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
Le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità sono state significative per il ricorrente. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva è stata giustificata dalla Corte sulla base della “colpa” del ricorrente nell’aver presentato un’impugnazione la cui inammissibilità era “evidente”, un principio avallato anche dalla Corte Costituzionale. Questo caso serve da monito sull’importanza di presentare ricorsi solidamente fondati in diritto, per evitare conseguenze economiche negative oltre alla conferma della condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. Il ricorrente ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività non consentita alla Corte di Cassazione, la quale si limita a un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Cosa significa ‘continuazione tra reati’ e perché non è stata riconosciuta in questo caso?
La ‘continuazione’ è un istituto che unifica più reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ai fini della pena. In questo caso non è stata riconosciuta perché la Corte ha ritenuto, con motivazione logica, che mancasse tale disegno unitario, basandosi sulla diversità di tempo, luogo e natura dei reati rispetto a quelli precedentemente giudicati, che erano finalizzati a un’associazione per delinquere.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se l’inammissibilità è evidente e quindi dovuta a colpa del ricorrente, la Corte lo condanna anche al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2926 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2926 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FLERO DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che RAGIONE_SOCIALE Bosjak ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen.;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento dell continuazione tra i fatti ascritti in questo procedimento e quelli già giudicati con sentenza G.i.p. del il Tribunale di Pordenone, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito h indicato in maniera congrua e logica gli elementi di fatto su cui ha fondato la propria decisi (collocazione nel tempo e luogo di commissione dei reati nonché il fatto quelli già giudicati differenza di quello oggetto del presente procedimento – costituiscano reati-fine un’associazione criminosa) e il ricorso ha finto col perorare irritualmente in questa sede legittimità un alternativo apprezzamento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione ( Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Pr sidente