Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione non entra nel merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso in Cassazione, un esito processuale che impedisce alla Suprema Corte di esaminare il caso nel profondo. Questa decisione ribadisce principi fondamentali della procedura penale, in particolare riguardo ai limiti del giudizio di legittimità e all’applicazione di istituti come la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il Caso: un Ricorso Ripetitivo
Il procedimento nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. Il ricorrente contestava la propria condanna, ma le sue argomentazioni, come rilevato dalla Cassazione, non introducevano elementi di novità. Si trattava, infatti, di una mera riproposizione di censure e doglianze già ampiamente vagliate e respinte dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
L’Inammissibilità del Ricorso secondo la Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio a causa della sua natura ripetitiva. I giudici di legittimità hanno sottolineato che gli argomenti difensivi erano stati affrontati dai giudici di merito con motivazioni giuridicamente corrette, puntuali e prive di manifeste incongruenze logiche. Il ruolo della Cassazione non è quello di riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a contestare la valutazione dei fatti, senza evidenziare vizi di legittimità, è destinato all’inammissibilità.
L’Applicabilità dell’Art. 131-bis e i Limiti per la Resistenza
Un punto centrale della decisione riguarda la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. La Corte ha confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito nel negare tale beneficio, specificando due distinte ragioni:
1. Per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.): L’applicazione dell’art. 131-bis è esclusa ex lege, ovvero per diretta previsione di legge. Ciò significa che, per questa specifica fattispecie di reato, il legislatore ha deciso a priori di non ammettere la valutazione sulla tenuità del fatto.
2. Per il reato di minaccia: La Corte ha ritenuto adeguate e ben fondate le considerazioni espresse dalla Corte d’Appello, che avevano portato a escludere la particolare tenuità del fatto anche per questo illecito.
La Condanna alle Spese Processuali
Come conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Tale norma stabilisce che il ricorrente, in caso di rigetto o inammissibilità, debba essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Le motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda sul principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione deve basarsi su critiche specifiche alla sentenza impugnata, evidenziando errori di diritto o vizi logici manifesti, e non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già valutate dai giudici di merito. In questo caso, il ricorso è stato giudicato come una replica delle doglianze precedenti, prive di profili di censura idonei a un esame di legittimità. La Corte ha inoltre validato la decisione dei giudici di merito sulla non applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., sia per l’esclusione legale prevista per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, sia per la correttezza delle argomentazioni relative al reato di minaccia.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce che il giudizio di Cassazione non costituisce un terzo grado di merito. I ricorsi palesemente infondati o meramente ripetitivi vengono sanzionati con l’inammissibilità, che comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche un onere economico per il ricorrente. Questa pronuncia serve da monito contro la presentazione di appelli dilatori o pretestuosi, rafforzando l’efficienza del sistema giudiziario e il principio della ragionevole durata del processo.
Per quali motivi un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se, come nel caso di specie, si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza sollevare nuovi o validi vizi di legittimità della sentenza impugnata.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è sempre applicabile?
No. L’ordinanza chiarisce che la sua applicazione può essere preclusa ‘ex lege’ (cioè per espressa previsione di legge) per alcuni reati, come la resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). Per altri reati, la sua applicabilità è soggetta alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35562 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35562 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FAVIGNANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamen vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntua . 14 rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre c immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla ritenuta non applicabilità dela causa di non punibilità di cui all’alt 131 bis cod. pen. sia in relazione alla resistenza ex cp, preclusa ex lege, sia in riferimento alla minaccia, considerate le puntuali consieraziono sp alla pagina 5 ( dall’ultimo capoverso);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 4 luglio 2024.