Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione non Riesamina il Fatto
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso. Il caso analizzato riguarda un individuo che ha impugnato una sentenza della Corte d’Appello, ma ha visto il suo ricorso respinto senza nemmeno un esame nel merito. Vediamo perché.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Napoli per essersi allontanato dalla propria abitazione in violazione di una misura, ha presentato ricorso in Cassazione. Le sue difese si basavano su due punti principali:
1. Un’errata valutazione dell’elemento psicologico del reato (il dolo), sostenendo la tesi di un errore di fatto.
2. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di riconsiderare sia la sua intenzione di commettere il reato, sia la gravità complessiva della sua condotta.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La decisione si fonda sulla netta distinzione tra il giudizio di merito, che valuta i fatti, e quello di legittimità, che controlla la corretta applicazione del diritto.
L’Insindacabilità della Valutazione sul Dolo
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha stabilito che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e logica sull’esistenza del dolo, escludendo in modo convincente la tesi difensiva dell’errore di fatto. Proporre una diversa interpretazione in Cassazione equivale a chiedere una nuova valutazione delle prove, compito che non spetta alla Suprema Corte.
I Limiti alla Valutazione della Particolare Tenuità del Fatto
Il punto cruciale della decisione riguarda l’articolo 131-bis c.p. La Corte ha chiarito che la valutazione sulla tenuità del fatto è un giudizio di merito. La Corte d’Appello aveva escluso l’applicazione di tale norma non in modo arbitrario, ma basandosi su elementi concreti: le modalità specifiche del fatto e la pericolosità del soggetto, desunta anche da precedenti specifici. Poiché tale valutazione non presentava vizi logici evidenti, non poteva essere messa in discussione in sede di legittimità. L’inammissibilità del ricorso su questo punto è stata quindi una logica conseguenza.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano sul principio consolidato per cui il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto. La Corte ha ritenuto che i motivi proposti dal ricorrente non fossero altro che un tentativo di ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in questa sede. La decisione della Corte di merito era stata motivata in modo congruo e senza palesi illogicità. Di conseguenza, l’inammissibilità del gravame ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un importante monito: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legge o vizi logici manifesti della motivazione, non su una diversa interpretazione dei fatti. La valutazione sulla particolare tenuità del fatto rimane una prerogativa dei giudici di merito, sindacabile solo in casi eccezionali di illogicità palese. Infine, la presentazione di un ricorso inammissibile comporta conseguenze economiche significative, un fattore da considerare attentamente prima di intraprendere questa via processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, come l’esistenza del dolo e la tenuità del fatto, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale si limita a un controllo sulla corretta applicazione della legge.
La Corte di Cassazione può valutare la ‘particolare tenuità del fatto’ prevista dall’art. 131-bis del codice penale?
No, la valutazione sulla particolare tenuità del fatto è un giudizio di merito, riservato ai tribunali e alle corti d’appello. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione della decisione di merito è manifestamente illogica o contraddittoria, cosa che non è stata riscontrata in questo caso.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21312 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21312 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SANT’AGATA DE GOTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Napoli ha fornito adeguata motivazione in relazione all’accertamento del carattere doloso dell’allontanamento dall’abitazione, essendo stata adeguatamente esclusa la tesi difensiva dell’errore di fatto;
Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l’oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della pericolosità conseguente ai precedenti anche specifici, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 17 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente