Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1611 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1611 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 11/05/1995
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittim in quanto:
il primo ed il secondo motivo si risolvono in una richiesta di rivalutazione delle evide probatorie sulla base delle quale i giudici del merito sono pervenuti al giudizio di responsabi operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, COGNOME, Rv. 270519), in cui il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttu motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle della logica nell’interpretazione dei risultati probatori;
il terzo motivo sul diniego delle attenuanti generiche è in contrasto con la consolida giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui “in ordine alle attenuanti generich giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, quelli pur sempre indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899), come ha fatto la Corte di appello nel caso in esame, in cui ha evidenziato la negativà personalità dell’imputato e la condotta particolarmente allarmante oggetto di reato;
il quarto motivo sulla mancata esclusione della recidiva è affetto dal vizio di specificità motivi di impugnazione (Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, con il riferimento alla tipologia delle condotte oggetto di processo e di quelle dei precedenti penali cui è gravato l’imputato ed alla non occasionalità dell’inserimento dello stesso in ambien criminali, ha espresso quel giudizio di maggior capacità criminale richiesto nel motivo di ricor
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2024
Il consigliere estensore
COGNOMEIl presidente