Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31670 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31670 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/06/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1083/2025
Relatore –
UP – 23/06/2025
R.G.N. 10140/2025
Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME nato a CERIGNOLA il 21/04/1956
avverso la sentenza del 30/09/2024 della Corte d’appello di Brescia;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso; udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto lÕaccoglimento del ricorso e lÕannullamento della sentenza impugnata.
1.NOME NOME COGNOME ricorre per lÕannullamento della sentenza del 30 settembre 2024 della Corte di appello di Brescia che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la sentenza dellÕ11 ottobre 2023 del Tribunale di Brescia che aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato
di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006 perchŽ estinto per prescrizione.
1.1.Con unico motivo deduce la violazione dellÕart. 125 cod. proc. pen. lamentando che lÕunico elemento di prova a suo carico è costituito dalla assunzione della carica di legale rappresentante della societˆ nel periodo di riferimento, senza alcun ulteriore elemento di prova che giustificasse la prevalenza del proscioglimento per estinzione del reato rispetto alla assoluzione piena nel merito.
2.Il ricorso è inammissibile.
3.Osserva il Collegio:
3.1.resta insuperato lÕinsegnamento di Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275 – 01, secondo il quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimitˆ vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva;
3.2.si tratta di insegnamento ribadito anche dalla giurisprudenza successiva per la quale, in sede di legittimitˆ non è consentito il controllo della motivazione della sentenza impugnata allorchè sussista una causa estintiva del reato, e ci˜ sia quando detta causa sia sopraggiunta nelle more del giudizio in Cassazione, sia quando sia stata dichiarata con lo stesso provvedimento nei cui confronti è proposta lÕimpugnazione (Sez. 5, n. 588 del 04/10/2013, COGNOME, Rv. 258670 – 01);
3.3.peraltro, la contraddittorietˆ o lÕinsufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilitˆ (Sez. U, COGNOME);
3.4.nŽ va dimenticato che lÕimputato che vuole essere prosciolto nel merito dallÕaccusa di aver commesso un reato dichiarato estinto per prescrizione, ha lo strumento per ottenere il risultato sperato: rinunciare alla prescrizione, facoltˆ della quale il ricorrente non ha mai inteso avvalersi giˆ in sede di appello, ove aveva espressamente affermato di non voler rinunziare alla prescrizione;
3.5.nel caso di specie il ricorrente si duole esclusivamente della mancanza di prova della sua personale responsabilitˆ non potendosi ritenere tale, afferma, il sol fatto di aver ricoperto, anche se non per tutto il periodo, la carica di presidente del consiglio di amministrazione di una societˆ cui si addebitava la gestione per anni di rifiuti speciali pericolosi in mancanza delle prescritte autorizzazioni;
3.6.il ricorrente non contesta la oggettiva sussistenza del reato, sicchŽ – cos’ delimitato lo specifico perimetro della odierna devoluzione – appare chiaro che lÕaver ricoperto la carica apicale in questione è argomento che, trattandosi di contravvenzione a fini della cui sussistenza rileva anche la colpa, rende tuttÕaltro
che evidente la prova dellÕinnocenza dellÕimputato, persona che, allÕepoca, aveva la piena gestione e il dominio della societˆ attraverso la quale è stato commesso il reato a lui addebitato proprio per la qualitˆ rivestita.
4.Alla declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonchŽ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltˆ, introdotta dallÕart. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dallÕart. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilitˆ del ricorso considerate le ragioni della inammissibilitˆ stessa come sopra indicate.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Cos’ deciso il 23/06/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME