Inammissibilità del ricorso: la Cassazione conferma la condanna per falsa testimonianza
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale che il ricorso sia formulato correttamente. Un errore comune può portare alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, una decisione che preclude l’esame nel merito della questione e comporta conseguenze economiche significative per chi lo ha proposto. Analizziamo una recente ordinanza della Corte di Cassazione che offre un chiaro esempio di questa dinamica processuale in un caso di falsa testimonianza e calunnia.
I Fatti del Processo
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per i reati di falsa testimonianza e calunnia. Non accettando la decisione, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della sentenza di condanna. Il suo ricorso si basava su una serie di critiche, definite tecnicamente “doglianze”, relative alla valutazione delle sue dichiarazioni, considerate false dai giudici di merito.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questo significa che i giudici non sono entrati nel vivo delle argomentazioni difensive, ma si sono fermati a una valutazione preliminare, concludendo che il ricorso non possedeva i requisiti necessari per essere giudicato. La Corte ha stabilito che le questioni sollevate dal ricorrente non erano nuove, ma rappresentavano una mera riproposizione di argomenti già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. In sostanza, il ricorso non si confrontava criticamente con le ragioni della sentenza impugnata, limitandosi a esprimere un generico dissenso.
Le conseguenze economiche dell’inammissibilità del ricorso
A seguito della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti:
1. Il pagamento delle spese processuali relative al giudizio di Cassazione.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa seconda sanzione pecuniaria è una conseguenza quasi automatica dell’inammissibilità, basata sul principio, sancito anche dalla Corte Costituzionale, secondo cui chi propone un ricorso inammissibile è ritenuto in colpa per aver attivato inutilmente la macchina della giustizia.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione è stata netta e concisa. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le doglianze erano “propositive di doglianze già adeguatamente valutate dai Giudici di merito sulla base di motivazione congrua e per nulla illogica”. La Corte ha sottolineato come la sentenza d’appello avesse già analizzato in modo approfondito e logico la falsità delle dichiarazioni rese dall’imputato. Il ricorrente, invece di contestare specifici vizi logici o giuridici di quella motivazione, si è limitato a ripresentare le sue tesi senza un reale confronto con la decisione impugnata. Questo tipo di ricorso, che si traduce in una richiesta di terza valutazione del merito dei fatti, è precluso in sede di legittimità, dove il compito della Cassazione è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non riesaminare le prove.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Per avere successo, l’impugnazione deve individuare e argomentare specifici vizi di legittimità della sentenza, come errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione. Un ricorso che si limita a ripetere argomenti già respinti o a sollecitare una nuova valutazione delle prove è destinato all’inammissibilità del ricorso. Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio di spese per il ricorrente, che si trova a dover pagare sia i costi del procedimento sia una sanzione pecuniaria per aver presentato un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte erano state già adeguatamente valutate e respinte dai giudici dei gradi precedenti con una motivazione congrua e logica, e il ricorrente non si è confrontato efficacemente con tali motivazioni.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Per quali reati era stato condannato l’imputato nei gradi di merito?
L’imputato era stato condannato per i delitti di falsa testimonianza e di calunnia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41300 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41300 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AVOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
14/RG NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe c cui è stato condanNOME per il delitto di falsa testimonianza e di calunnia;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché propositivo di doglianze già adeguatament valutate dai Giudici di merito sulla base di motivazione congrua e per nulla illogica ( cfr sent pagg. 2 e 3, là dove la Corte di appello si sofferma sulla falsità delle dichiarazioni rese dal con la quale il ricorrente non confronta;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2025.