Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione non riesamina i fatti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La decisione chiarisce i confini entro cui un imputato può contestare una sentenza di condanna, sottolineando come l’inammissibilità del ricorso sia la conseguenza inevitabile quando si tenta di ottenere una nuova valutazione delle prove. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere la differenza tra un vizio di legge e una semplice diversa lettura dei fatti.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro la sentenza della Corte d’Appello di Palermo, che aveva confermato la sua responsabilità penale. L’imputato basava la sua difesa su tre motivi principali: l’inutilizzabilità della deposizione di un testimone, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso e la loro Analisi
L’imputato contestava la sentenza di secondo grado sotto diversi profili, che la Corte di Cassazione ha esaminato singolarmente prima di giungere a una decisione unitaria. I motivi presentati erano i seguenti:
1. Inutilizzabilità della testimonianza: Si sosteneva che le dichiarazioni di un testimone non fossero utilizzabili. Tuttavia, la Corte ha osservato che la condanna non si fondava su tale testimonianza, la quale si era limitata a confermare un contratto di locazione, già provato documentalmente.
2. Violazione di legge sulla valutazione della prova e sulla tenuità del fatto: Il ricorrente lamentava una scorretta valutazione delle prove e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del reato, data la presunta minima offensività della sua condotta.
3. Diniego delle attenuanti generiche: Si criticava la decisione della Corte d’Appello di non concedere le attenuanti generiche, nonostante fossero state richieste.
La decisione della Cassazione e l’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in toto, ritenendo che tutti i motivi proposti fossero infondati. La Corte ha spiegato che le censure del ricorrente, pur mascherate da violazioni di legge, miravano in realtà a una riconsiderazione del materiale probatorio e a una nuova valutazione dei fatti. Questo tipo di attività è preclusa nel giudizio di legittimità, che è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione.
La ricostruzione dei fatti non è compito della Cassazione
Per quanto riguarda i primi due motivi, i giudici supremi hanno chiarito che le critiche alla motivazione erano generiche e si basavano su estratti di prove dichiarative. Questo approccio, secondo la Corte, non evidenziava profili di manifesta illogicità, ma si limitava a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Inoltre, la Corte d’Appello aveva correttamente escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) con una motivazione logica, basata sulla “varietà e la pericolosità dei rifiuti trattati”, che rendeva l’offesa tutt’altro che tenue.
La discrezionalità nel diniego delle attenuanti
Anche il terzo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ribadito che la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche è una valutazione di merito, basata su un giudizio discrezionale del giudice. Tale giudizio può essere sindacato in Cassazione solo se la motivazione è palesemente illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva negato le attenuanti in modo coerente, facendo riferimento ai precedenti penali dell’imputato, uno dei quali era specifico per il tipo di reato contestato. Questa motivazione è stata ritenuta immune da censure.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. La Cassazione non è un “terzo grado” dove si può ridiscutere l’intera vicenda processuale. Il suo compito è assicurare l’uniforme interpretazione della legge e controllare la coerenza logica delle sentenze impugnate. I motivi di ricorso che si traducono in una richiesta di nuova valutazione delle prove, senza dimostrare una palese illogicità o una violazione di legge, sono destinati all’inammissibilità. La Corte ha quindi sanzionato l’abuso dello strumento processuale, condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese, ma anche a versare una somma alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p. in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Conclusioni
Questa pronuncia conferma un orientamento consolidato: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o su vizi logici evidenti e decisivi della motivazione. Non può essere utilizzato come un pretesto per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto nei gradi di merito. La decisione serve da monito, evidenziando che i ricorsi privi di questi requisiti non solo non avranno successo, ma comporteranno anche conseguenze economiche per il ricorrente. La corretta redazione dei motivi di ricorso, focalizzata sui soli aspetti di legittimità, è quindi cruciale per evitare una declaratoria di inammissibilità.
Per quali ragioni un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi proposti non denunciano una reale violazione di legge o un vizio logico della motivazione, ma si limitano a sollecitare una nuova e diversa valutazione dei fatti e delle prove, attività che non è consentita nel giudizio di legittimità.
Perché è stata negata l’applicazione della causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’?
L’applicazione è stata negata perché la Corte di merito ha ritenuto, con valutazione non manifestamente illogica, che l’offesa non potesse considerarsi di particolare tenuità a causa della ‘varietà e la pericolosità dei rifiuti trattati’.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione di negare le attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare tale decisione se essa è fondata su una valutazione di merito, come i precedenti penali dell’imputato, e se la motivazione fornita dal giudice non è manifestamente illogica. Si tratta di un giudizio ampiamente discrezionale del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25615 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25615 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i primi due motivi del ricorso di NOME COGNOME – che deducono, rispettivamente, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste COGNOME e la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e dell’art. 131-bis cod. pen. – sono inammissibili perché, per un verso, pur prescindendo dal fatto che l’affermazione della penale responsabilità non si fonda sulla deposizione del COGNOME (il quale ha semplicemente dichiarato di aver dato in locazione al COGNOME un’area circostanza peraltro desumibile dal contratto di locazione dell’1.12.2018), in ogni caso la Corte di merito ha correttamente escluso che il dichiarante dovesse essere assunto ex art. 210 cod. proc. pen. in quanto nemmeno indagato; per altro verso, le censure, come emerge dalla lettura del motivo, illustrato mediante l’utilizzazione di brani estrapolati da prove dichiarative (cfr. le pagine 7, 11, 12, 13, 15, 16 del ricorso), lungi dall’evidenziare profili di illogicità d motivazione, attaccano profili ricostruttivi del fatto, il che esula dai moti tassativamente indicati dall’art. 606 cod. proc. pen.; per altro verso ancora, con un apprezzamento di fatto non manifestamente illogico, la Corte di merito ha ribadito l’insussistenza dei presupposti ex art. 131-bis cod. pen., ostando, alla qualificazione dell’offesa in termini di “particolare tenuità”, la varietà pericolosità dei rifiuti trattati;
considerato che il terzo motivo, che deduce la violazione di legge in relazione all’art. 62-bis cod. pen., è inammissibile, in quanto, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica – e quindi non censurabile nel giudizio di legittimità – la Corte di merito ha ribadito il diniego delle circostanze attenuanti generiche a motivo dei precedenti penali – uno dei quali specifico – di cui è gravato l’imputato;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024.