Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14553 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 14553 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 29/04/1983
avverso la sentenza del 26/11/2024 della Corte di appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano in data 29 maggio 2024, nei confronti, per quanto qui rileva, di NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 81-110 628 e 110-624-bis cod. pen., ha rideterminato la pena, in accoglimento del concordato intercorso tra le parti, confermando nel resto.
Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo di ricorso con cui lamenta l’omessa valutazione da parte della Corte di appello delle
condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod.
proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti.
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca
motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto
difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e in particolare alla mancata valutazione delle condizioni
di proscioglimento ex
art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018,
Gueli, Rv. 272969-01). Invero, in conseguenza dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello,
la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n.
46850 del 11/11/2022, COGNOME, Rv. 283878-01).
4. Il procedimento deve, pertanto, essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma
5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorrente deve essere condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 marzo 2025.