Inammissibilità del ricorso: quando un’impugnazione è troppo generica?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di impugnazione. In questo caso, è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso di un imputato, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione. Analizziamo insieme la decisione per capire le ragioni giuridiche e le implicazioni pratiche.
I fatti del caso
Un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Palermo proponeva ricorso per Cassazione. Il fulcro della sua difesa verteva sul presunto errore dei giudici di merito nel non aver applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. Secondo il ricorrente, l’offesa arrecata era minima e, pertanto, non meritevole di sanzione penale.
La decisione della Corte di Cassazione e l’inammissibilità del ricorso
Gli Ermellini, esaminati gli atti, hanno rigettato l’istanza, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. La Corte ha sottolineato come l’impugnazione non presentasse argomenti nuovi o critiche puntuali alla sentenza di secondo grado, ma si limitasse a riproporre questioni già ampiamente e correttamente valutate dalla Corte d’Appello.
La genericità del motivo di ricorso
Il primo punto critico evidenziato è la genericità e la natura meramente riproduttiva del motivo di ricorso. Invece di contestare specifici vizi logici o giuridici della sentenza impugnata, il ricorrente si è limitato a ripresentare le stesse argomentazioni già disattese in appello. Questo comportamento processuale non è consentito, poiché il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge.
La valutazione sulla particolare tenuità del fatto
La Corte ha inoltre confermato la correttezza della valutazione operata dai giudici di merito riguardo all’art. 131-bis c.p. La sentenza d’appello aveva chiaramente indicato gli elementi ostativi al riconoscimento della tenuità dell’offesa. In particolare, non era stata considerata solo la natura della sostanza stupefacente ceduta, ma, in modo preponderante, la “particolare intensità del dolo”, ovvero la specifica volontà e consapevolezza con cui il reato era stato commesso. Questa valutazione, secondo la Cassazione, è immune da vizi logici o giuridici e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione di inammissibilità del ricorso sono essenzialmente due. La prima è di carattere procedurale: un ricorso per Cassazione deve essere specifico e criticare puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata, non può essere una semplice riproposizione di difese già respinte. La seconda è di carattere sostanziale: la valutazione circa la tenuità del fatto è un giudizio di merito che, se adeguatamente motivato e privo di vizi logici, non può essere riconsiderato dalla Corte di Cassazione. I giudici di appello avevano fornito una motivazione solida, basata sull’intensità dell’elemento soggettivo del reato (il dolo), rendendo la loro decisione incensurabile.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: la proposizione di un ricorso in Cassazione richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza di secondo grado. Un’impugnazione generica o meramente ripetitiva non solo è destinata al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica che sappia individuare reali vizi di legittimità, unico terreno su cui si gioca la partita davanti alla Suprema Corte.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza sollevare specifiche critiche logiche o giuridiche alla sentenza impugnata.
Quali elementi hanno impedito l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
I giudici di merito hanno escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. non solo per la natura della sostanza stupefacente ceduta, ma soprattutto a causa della ‘particolare intensità del dolo’, ovvero della forte intenzionalità criminale dimostrata dall’imputato.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44592 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44592 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PARTINICO il 30/01/1964
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui 131-bis cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 3 in cui sono stati considerati quali element ostativi alla valutazione di tenuità dell’offesa, non solo la natura della sostanza stupeface ceduta, ma, soprattutto, la particolare intensità del dolo);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 ottobre 2024
DEP0′ .7′
Il Consigliere estensore
Il Presldente
NOME COGNOME
NOME COGNOME