Inammissibilità del ricorso: Analisi di una sentenza della Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli esiti più netti e definitivi nel processo penale, impedendo un’ulteriore valutazione nel merito della vicenda. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 14845/2025, offre un chiaro esempio delle conseguenze che derivano dalla presentazione di un’impugnazione non conforme ai requisiti di legge, confermando una condanna per resistenza e lesioni aggravate.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine con una sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 25 marzo 2019, con la quale un individuo veniva riconosciuto colpevole dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, aggravate dalla futilità dei motivi.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 6 marzo 2024. Non rassegnato, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio possibile nel nostro ordinamento.
La Decisione sull’inammissibilità del ricorso
Giunto dinanzi alla Suprema Corte, il caso è stato esaminato l’11 marzo 2025. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha fin da subito avanzato una richiesta netta: la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti e ascoltato la relazione del consigliere, ha accolto tale richiesta. Con la sua sentenza, ha dichiarato inammissibile il ricorso, ponendo fine al percorso giudiziario dell’imputato e rendendo definitiva la condanna inflitta nei gradi precedenti.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene la sentenza sia sintetica, le ragioni sottostanti una declaratoria di inammissibilità sono di natura prettamente procedurale. Un ricorso per Cassazione può essere presentato solo per specifici motivi di legittimità previsti dalla legge (es. violazione di legge, vizi di motivazione). Quando i motivi addotti non rientrano in questo perimetro o l’atto presenta vizi formali, il ricorso viene bloccato in partenza, senza che i giudici entrino nel merito delle argomentazioni difensive.
Nel testo si fa riferimento alla “colpa sottesa alla causa dell’inammissibilità”, un’espressione che indica come l’impugnazione fosse viziata sin dall’origine, probabilmente per carenze argomentative o per la proposizione di censure non consentite in sede di legittimità.
Un aspetto giuridico interessante toccato dalla Corte riguarda la procedibilità del reato di lesioni. Viene chiarito che, trattandosi di un’ipotesi aggravata (in questo caso, dai futili motivi), il reato diventa procedibile d’ufficio ai sensi dell’art. 582, secondo comma, del codice penale. Ciò significa che l’azione penale doveva essere esercitata obbligatoriamente dallo Stato, a prescindere dalla volontà della persona offesa. Questo punto, probabilmente sollevato dalla difesa, viene risolto dalla Corte confermando la correttezza dell’azione penale.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La sentenza è emblematica delle conseguenze severe legate all’inammissibilità del ricorso. L’imputato non solo vede svanire la possibilità di una revisione della sua condanna, ma subisce anche conseguenze economiche dirette. La Corte, infatti, lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: l’accesso ai mezzi di impugnazione è un diritto, ma deve essere esercitato nel rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un ricorso mal formulato o basato su motivi infondati non solo è inutile, ma espone il ricorrente a sanzioni ulteriori, aggravando la sua posizione anziché migliorarla.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna dei precedenti gradi di giudizio.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché il reato di lesioni contestato era procedibile d’ufficio?
Il reato era procedibile d’ufficio perché si trattava di un’ipotesi aggravata, e l’articolo 582, secondo comma, del codice penale prevede che in tali casi si proceda d’ufficio, salvo specifiche eccezioni non applicabili al caso di specie.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 14845 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 14845 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato il 01/11/1997 a Lamezia Terme avverso la sentenza in data 06/03/2024 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 marzo 2024 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato quella del Tribunale di Lamezia Terme in data 25 marzo 2019, con cui NOME COGNOME è stato riconosciuto colpevole dei delitti di resistenza e di lesioni aggravate dalla futilità dei motivi.
Ha proposto ricorso COGNOME tramite il suo difensore.
Con l’unico motivo deduce violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria dell’improcedibilità per difetto di querela del delitto di lesion
aggravato solo in relazione alla futilità dei motivi.
3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
4. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.
Va infatti rilevato che l’aggravante dei futili motivi è prevista dall’art. 6
comma primo, n. 1 cod. pen., che è richiamato dall’art. 577, comma primo, n. 4
cod. pen.
Posto che l’art 577 cod. pen. è a sua volta richiamato dall’art 585 cod. pen., deve ritenersi che, ricorrendo un’ipotesi aggravata ai sensi di tale disposizione, il reato avrebbe dovuto ritenersi procedibile d’ufficio ai sensi dell’art. 582, comma secondo, cod. pen., che fa a tal fine eccezione solo per le ipotesi di cui all’art. 577, comma primo, n. 1, e comma secondo, cod. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ammende. di euro tremila in favore della Cassa delle