Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10267 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10267 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MONCALIERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME;
il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che con l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e, in particolare, alla integrazione degli estremi della norma incriminatrice del delitto di (tentata) rapina: e, tuttavia, dalla lettura della sentenza impugnata risulta, per un verso, che la Corte territoriale ha fornito una risposta congrua ed esaustiva ai rilievi difensivi che erano stati articolati sul punto già con l’atto di appello e di ha dato puntualmente e congruamente conto (cfr., pagg. 4-5 della sentenza); la difesa finisce, invero, per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultat probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme RAGIONE_SOCIALE medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; ed è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 – , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148);
il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è manifestamente infondato e, ancor prima, generico o aspecifico non essendosi confrontato con la motivazione con cui la Corte territoriale, lungi dal trascurare la sollecitazione difensiva, l’ha presa in esame escludendo, tuttavia, con argomentazioni non illogiche o arbitrarie, di poter accedere alla sostituzione della pena detentiva breve; è d’altra parte pacifico che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l’adozione, ai sensi dell’art. 53, legge 24 novembre 1981 n. 689, di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall’art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l’esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma (cfr., tra le altre, Sez. 7 – , n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876 – 01);
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rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il Consigliere Estensore
Così deciso in Roma, il 09/01/2024