Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi Sono Generici o Reiterativi
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio delle ragioni che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, una decisione che impedisce l’esame nel merito delle questioni sollevate dalla difesa. Questo provvedimento sottolinea come la genericità, la ripetitività dei motivi e la richiesta di una nuova valutazione dei fatti siano ostacoli insormontabili nel giudizio di legittimità. Il caso riguarda un imputato condannato per reati legati agli stupefacenti, il cui ricorso è stato respinto senza un’analisi di fondo.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Un soggetto, precedentemente condannato in primo e secondo grado per reati in materia di stupefacenti, ha proposto ricorso per Cassazione. La condanna d’appello aveva già escluso la più grave ipotesi di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico di droga (ex art. 74 d.P.R. 309/1990), confermando però la responsabilità per altri illeciti. L’imputato ha basato il suo ricorso su tre motivi principali: l’avvenuta prescrizione del reato, la necessità di una rinnovazione dell’istruttoria e una critica alla valutazione delle prove fatta dalla Corte d’Appello.
L’Analisi della Suprema Corte e l’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile sulla base di argomentazioni procedurali nette e consolidate. Vediamo nel dettaglio come ogni motivo sia stato smontato dai giudici di legittimità.
Il Primo Motivo: Prescrizione e Sospensione dei Termini
La difesa sosteneva che il reato fosse ormai estinto per prescrizione. La Cassazione ha definito questo motivo manifestamente infondato, ricordando un principio cardine del diritto processuale: la prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado non può essere dichiarata se il ricorso per Cassazione è inammissibile. Nel caso specifico, i giudici hanno anche precisato che la Corte d’Appello aveva correttamente sospeso i termini di prescrizione per 60 giorni a seguito di un’istanza di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato. Tale rinvio era finalizzato unicamente a verificare una potenziale incompatibilità del giudice, e non a svolgere attività istruttoria.
Il Secondo e Terzo Motivo: Rinnovazione Istruttoria e Valutazioni di Fatto
Il secondo motivo, con cui si chiedeva una nuova valutazione delle prove (rinnovazione istruttoria), è stato giudicato reiterativo. La Corte ha osservato che la difesa non si era confrontata con le ragioni, logiche e complete, con cui la Corte d’Appello aveva già escluso tale necessità, basandosi sull’articolo 603 del codice di procedura penale e sulla giurisprudenza consolidata.
Il terzo motivo è stato considerato generico. L’imputato si limitava a chiedere alla Cassazione una valutazione dei fatti alternativa a quella dei giudici di merito. Questo, però, esula completamente dai poteri della Suprema Corte, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare le prove. La Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione congrua e completa, rendendo la richiesta della difesa un mero tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio di merito.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione si fonda sulla natura stessa del giudizio di Cassazione. Non è una terza istanza dove si può ridiscutere l’intera vicenda, ma un controllo di legittimità. I motivi di ricorso devono essere specifici, criticare puntualmente la violazione di legge o il vizio logico della sentenza impugnata, e non possono limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte o a sollecitare un diverso apprezzamento dei fatti. L’inammissibilità, in questo contesto, funge da filtro per garantire che solo le questioni giuridicamente rilevanti arrivino all’attenzione della Suprema Corte. La conseguenza, prevista dall’art. 616 c.p.p., è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un messaggio fondamentale per chi intende impugnare una sentenza di condanna in Cassazione: è essenziale formulare motivi di ricorso che attengano a vizi di legittimità e non di merito. Insistere su questioni fattuali o riproporre doglianze già esaminate senza nuovi profili giuridici porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Tale esito non solo preclude la possibilità di vedere accolte le proprie ragioni, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, rendendo la sentenza di condanna definitiva.
Quando può essere dichiarata la prescrizione del reato in Cassazione?
Secondo la Corte, la prescrizione non può essere dichiarata se il ricorso è inammissibile e se il termine di prescrizione è maturato dopo la data della sentenza di secondo grado.
Perché il ricorso è stato considerato generico e reiterativo?
È stato ritenuto reiterativo perché riproponeva la richiesta di rinnovazione delle prove senza contestare le specifiche motivazioni con cui la Corte d’Appello l’aveva già negata. È stato considerato generico perché chiedeva alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Suprema Corte, invece di evidenziare vizi di legittimità.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso?
L’inammissibilità del ricorso comporta che la sentenza di condanna diventi definitiva. Inoltre, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35483 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35483 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASSINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME;
170/ RG 15526
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME [anni impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per reati in materia di stupefacenti, previa esclusione della condotta partecipativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorso è inammissibile.
2.1. Il primo motivo è reiterativo e manifestamente infondato in quanto, a fronte di rico inammissibile, la prescrizione del reato non può essere dichiarata allorchè, come nella specie essa sia maturata successivamente alla sentenza di secondo grado emessa il 15/11/2024. Infatti, diversamente da quanto ritenuto nel ricorso la sentenza impugnata a pag. 14 ha dato atto come all’udienza del 20 maggio 2024, in accoglimento dell’istanza di rinvio per legitti impedimento dell’imputato, la Corte di merito avesse correttamente sospeso i termini prescrizionali pere 60 giorni avendo acquisito la sentenza menzionata dal ricorso non come attività istruttoria, ma all’unico fine di verificare la sussistenza di una causa di incompa del Giudice.
2.2. Il secondo motivo è anch’esso reiterativo in quanto non si misura in alcun modo con i logici e completi argomenti adottati dalla sentenza impugnata (pag. 17) in cui si è escl l’assoluta necessità della rinnovazione istruttoria alla luce del dettato normativo di cui a 603, comma 3, cod. proc. pen., per come interpretato dalla Corte di legittimità, proprio in ragi delle prove acquisite.
2.3. Il terzo motivo è generico e si limita a richiedere a questa Corte valutaz alternative di elementi di fatto dei quali la Corte di appello ha fornito congrua e com argomentazione esaminando con coretti argomenti giuridici le censure difensive in questa sede reiterate.
Dagli argomenti che precedono consegue l’inammissibilità del ricorsO con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibilf ilricorsDe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2025