Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 354 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 354 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 01/08/1967 COGNOME nato a NAPOLI il 17/08/1949 COGNOME nato a NAPOLI il 01/07/1965 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME -A COGNOME che ha concluso chiedendo letta la memoria del Sostituto Procuratore COGNOME l’inammissibilità dei ricorsi.
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’ad 23 comma 8 D.L. 137/2020 e s
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli pronunciata nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME Il primo era stato condannato per aver preso parte a due ricettazioni d autovetture rubate ed alle due estorsioni conseguentemente commesse ai danni dei proprietari delle vetture stesse che venivano loro offerte in restituzione verso il pagam di un corrispettivo indebito. Gli altri due imputai:i erano stati invece condannati partecipazione ad un episodio ciascuno di estorsione commessa con analoghe modalità.
Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputat con atti distinti, con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp. att. cod. proc. pen..
NOME COGNOME formula sei motivi, tutti incentrati su “violazione di legge ex art comma 1 lettera B ed E” per i seguenti profili:
-in relazione all’art.629 c.p. per i capi 12 e 18: difetta la motivazione rel raggiungimento della prova della partecipazione ai reati da parte dell’imputato, identif in maniera insufficiente attraverso il ricorso ai nomignoli NOME, NOME e NOME genericamente ma non conclusivamente a lui riferiti. Non vi è alcun atto di identificaz personale, al di là del tenore delle intercettazioni, tanto che in primo grado lo pubblico ministero chiese l’assoluzione; manca in ogni caso la possibilità di configura concorso, escluso dallo stesso correo (COGNOME) ed incentrato sulla mera richiesta, nel cor di una telefonata con costui, di ‘un regalo’ nel caso di buona riuscita dell’operazione;
in relazione all’art.648 c.p. per i capi 13 e 19: l’unica condotta riconducibile all’i è quella di aver rivenduto a terzi un’auto che aveva a sua volta acquistato (capo 13) ment per l’ulteriore ricettazione e per le estorsioni il ruollo del COGNOME è basato su interce di incerta attribuzione.
in relazione al combinato disposto degli artt. 99.4 e 161 c.p.: i termini di presc delle due fattispecie contestate (fatti commessi nei primi anni 2000) sono oramai decorsi calcolo effettuato dalla Corte d’appello è errato sia in astratto (avendo conteggiato due l’effetto estensivo della applicata recidiva) sia in concreto (poiché avrebbe do considerare l’effettiva sospensione del termine a seguito dei rinvii per legi impedimento);
in relazione all’art.157 c.p. ante riforma 1.5 dicembre 2005, n.251: in via subordinata prescrizione va calcolata secondo le regole vigenti all’epoca dei fatti (settembre 2001), ‘riforma Cirielli’;
in relazione all’art. 99.2 c.p.: la recidiva reiterata e specifica è stata applicata i acritica, senza motivazione e senza considerare che i precedenti rispetto alla condot contestata risalivano a quasi un decennio prima;
in relazione all’art.133 c.p.: lo scostamento dal minimo edittale risulta immotivat ingiustificato.
NOME COGNOME formula tre motivi, tutti incentrati su “violazione di legge ex a comma 1 lettera B ed E” per i seguenti profili:
in relazione all’art.629 c.p. per il capo 12: l’imputato, assolto fin dal primo gra partecipazione alla ricettazione della stessa vettura menzionata nel capo di imputazion ascrittogli (il 12), è ritenuto responsabile dell’estorsione in base alla dichiarazione (n di una telefonata) di un correo (il genero dello COGNOME, COGNOME) il quale ad un t riferendosi alla specifica vicenda menzionò anche suocero’, l’odierno imputato. Non vi alcun contributo causale alla condotta da parte dello COGNOME.
in relazione alla prescrizione del reato in conseguenza dell’applicazione all’imputato d recidiva ex art.99.4 c.p., vengono formulati due motivi nei medesimi termini già sop esposti per l’imputato COGNOME Ad essi si fa riferimento.
COGNOME ha formulato i seguenti quattro motivi:
omessa notifica della citazione a giudizio: in appello è stata eccepita la nullità sentenza per omessa citazione dell’imputato nel giudizio di primo grado. La risposta forni nella sentenza (l’imputato, presente alla prima udienza dibattimentale, non ha eccepi alcunché, sanando ogni nullità) è errata, attesa la natura della nullità, assoluta e ril in ogni stato e grado;
travisamento del fatto: il tribunale prima e la corte d’appello poi hanno basato le pr conclusioni sul contenuto delle intercettazioni (da cui peraltro non si desumono elemen indiziari gravi, precisi e concordanti) in aperto contrasto con quanto riferito dalla parte offesa, che ha escluso il pagamento di qualsivoglia somma di denaro per la restituzione della vettura sottrattagli;
mancata motivazione sulla richiesta riqualificazione del reato in termini di tentativo;
la recidiva contestata è stata applicata all’imputato con mero automatismo, senza alcuna effettiva verifica della sussistenza delle condizioni di applicazione.
Il Procuratore generale ha inviato una memoria con conclusioni con cui chiede l’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili per plurime ragioni.
Incominciando dal ricorso di NOME COGNOME non può sfuggire, come sopra indicato, che tutti i motivi pongono a base della critica della sentenza la violazione di leg relazione tanto alla lettera b) che alla lettera e) dell’art.606 c.p.p. Si tratta di un redazionale che rivela la carenza concettuale dei motivi e che condanna inevitabilmente i ricorso che su di essi si fondi all’inammissibilità. Infatti, nel motivo vengono (con)fusi legge con vizi della motivazione senza tuttavia curarsi di chiarire quali siano questi u (non si chiarisce se il vizio motivazionale sia la mancanza di motivazione, contraddittorietà della stessa o la manifesta illogicità dell’argomento utilizzato) facendo il motivo è inevitabilmente generico in quanto a-specifico per espressa previsione legge (art.581 comma 1 lett. b c.p.p. richiede l’enunciazione dei “motivi, con l’indicaz delle ragioni di diritto”); esso è inoltre inammissibile in quanto pretende di assegna giudice (in questo caso di legittimità) la funzione di selezionare le ragioni di criti sentenza, attribuendogli poteri che non gli spettano e che sono potenzialmente in violazion del principio devolutivo che tale funzione riserva alla parte. In definitiva, i motivi dim così la loro debolezza concettuale: essi costituiscono la riproposizione in questa sede doglianze già formulare nella fase del merito e che attengono al merito, nel tentativo ottenere un terzo grado di giudizio piuttosto che un giudizio di legittimità.
2.1 Il primo ed il secondo motivo si limitano a menzionare vizi motivazionali relativi categorie che non pertengono al giudizio di legittimità, ma a quello di merito (nel pr motivo si parla di motivazione ‘insufficiente’ e non ‘mancante’, ‘illogica’ ‘manifestamente illogica’), proponendo letture alternative dei fatti del processo invece criticare, secondo i canoni della legittimità il prodotto giudiziale. In definitiva il
ripropone la propria versione, dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici merito in entrambi i gradi di giudizio. Ma siamo in presenza di un duplice confor apprezzamento di merito, sorretto sia in primo che in secondo grado da motivazioni sufficientemente approfondite. Come ripetutamente avvertito, non è compito della Corte d legittimità scegliere la ricostruzione dei fatti più plausibile: le censure di m apprezzamenti singoli e complessivi sul materiale probatorio costituiscono motivi diversi quelli consentiti (art. 606.3 c.p.p.). E debbono essere considerate censure di merito, c tali inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a ‘vizi’ di mancanza di motivazione, dalla sua ‘manifesta illogicità’, dalla sua contraddittor (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Quando il giudice d merito ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le censure possibili nel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi viz dall’art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. peri., ciascuno dotato di peculiare ogge struttura.
Nel caso concreto, in relazione tanto alle ipotesi di ricettazione che di estorsione la d’appello ha fornito succinta ma sufficiente motivazione in ordine ai rilievi sollevati d’appello dalla difesa dell’imputato, menzionando gli intrecci telefonici tra COGNOME (capi 12 e 13) con quest’ultimo che assicurava il possesso della vettura ricettat concordava modalità e corrispettivo per il ‘ritorno’ del ‘cavallo’ (nel caso, la BMW sottr tal COGNOME). Quanto al nomignolo Tasolino’, di alto valore identificativo, era stato lo imputato a confermare alle autorità procedenti di essere così chiamato (cfr. sentenza primo grado, pg.13) mentre ‘NOME‘ o ‘NOME‘ corrispondono al nome di battesimo dell’imputato.
Quanto agli ulteriori capi di imputazione (18 e 19, relativi alla sottrazione della ve tal COGNOME con conseguente estorsione) nella sentenza viene compiutamente delineata la responsabilità dell’imputato alla luce delle emergenze intercettive da cui risulta che a c si rivolgevano gli intermediari (COGNOME, su richiesta di COGNOME per conto di COGNOME) il recupero della vettura e che questi non solo forniva l’indicazione del posto in cui la potesse essere recuperata (a conferma della partecipazione alla attività di ricettazione) anche chiedeva per sé ‘un regalo’ (a conferma della partecipazione alla attività di estorsi ai danni del derubato).
2.2 Quanto al terzo e quarto motivo di ricorso, incentrati sulla prescrizione asseritame verificatasi prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, l’inammissibil discende, per il COGNOME, dal fatto che il tema non era stato da costui devoluto in grad appello. In relazione alle modalità di calcolo (terzo motivo), esso è anche manifestamen infondato giacché l’applicazione ed il calcolo dei termini di prescrizione è stato op correttamente dalla Corte d’appello.
La disciplina emergente dal combinato disposto degli art. 157 e 161 c.p. è stata inf tradizionalmente interpretata nel senso che la recidiva contestata all’imputato (art comma 4 c.p.) incida due volte sulla determinazione del termine di prescrizione, dapprima per il computo del termine-base in riferimento alla pena edittale massima, ed una seconda volta per l’entità della proroga del predetto termine in presenza di eventi interrutti tutte, Sez. V, n. 35852 del 7 giugno 2010, Rv n. 240502). È noto che alla metà dell precedente decade alcune sentenze (in sostanza, quelle indicate nel ricorso) hanno tentato una strada interpretativa differente. Secondo tale orientamento è possibile tener conto del recidiva reiterata al fine dell’individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi de 157, comma secondo, cod. pen., o del termine massimo, ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen., ma non contemporaneamente per tali fini, altrimenti ponendosi a carico del reo lo stesso elemento, in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale.
Tale orientamento è rimasto se non isolato, quanto meno circoscritto ad un limitat numero di decisioni ed ad una specifica epoca temporale, venendo consapevolmente superato in seguito dall’orientamento contrario, rilevandosi sostanzialmente che l’opzion ermeneutica scartata rimetteva all’interprete – in difetto di espliciti riferimenti norma determinazione della rilevanza da attribuire alla predetta forma di recidiva caso per cas con prevalenza alternativa della disciplina dell’uno o dell’altro degli articoli menz Rimettere, in tema di prescrizione, all’assoluto arbitrio dell’interprete la rilevanz recidiva reiterata quanto alla sola determinazione del solo termine-base (ex art. 15 comma 2, c.p.), oppure alla sola determinazione dell’entità della proroga del predett termine-base in presenza di eventi interruttivi (ex art. 161, comma 2, c.p.), esporrebbe complessiva disciplina della prescrizione che ne risulterebbe ad intuibili, e fondate, cens di costituzionalità per difetto di tassatività (ex mulbs, Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016 Imp. COGNOME Rv. 266532 – 01).
2.3 Anche i due motivi inerenti al trattamento sanzionatoric sono manifestamente infondati e non consentiti poiché le valutazioni sul punto (condizioni per la recidiva; m della pena base) sono state oggetto di adeguato scrutinio (tanto in primo che) in secondo grado laddove si è evidenziato, in relazione al calcolo della pena da parte del giudice primo grado, un errore in favore dell’imputato che ha portato ad una pena (per i reati continuazione) addirittura inferiore a quella prevista dall’art.81 ultimo comma c.p..
Non v’è quindi spazio per ulteriori rettifiche/riduzioni ed i motivi che li invocan manifestamente infondati.
Il primo motivo di ricorso proposto da NOMECOGNOME soffre delle medesime carenze concettuali sopra esposte. Con esso, in sostanza, si chiede la rivalutazione del fatto sen nemmeno indicare il profilo motivazionale rilevante, tra quelli elencati alla lett dell’art.606 c.p.p.. Infatti, non è sufficiente invocare carenze, denunciare illo lamentare inverosimiglianze se non si incanala la propria insoddisfazione per il risultato d valutazione probatoria effettuata dal giudice (di appello) in una delle categorie che elev
lo standard di scrutinio al livello richiesto per i giudizio di legittimità. Compito Corte è quello di giudicare, nei ristretti termini consentiti, la legittimità ‘est decisione, non il merito, come sopra già detto.
Nel caso di COGNOME, tre sono gli indizi della sua partecipazione: le parole del COGNOME (genero di COGNOME) al telefono con COGNOME e con la propria moglie in due disti telefonate che coinvolgono il proprio suocero nonché l’invito rivolto dal genero al suocer contattare NOME COGNOME, l’intermediario che si era interessato del recupero della vet per conto della persona offesa. Si tratta di tre indizi incontestabili, di per se st contestati, del coinvolgimento dell’imputato nella vicenda estorsiva, mentre è del t irrilevante che l’imputato non sia riuscito a contattare il mediatore COGNOME (e non c abbia rinunciato, come sostenuto nel ricorso) giacché già dimostra consapevolezza e partecipazione (a livello quanto meno di sostegno adesivo) alla attività estorsiva condo da COGNOME e COGNOME. Né risulta contraddittoria la assoluzione per l’ipotesi di ricetta poiché si apprende (pg.15 sent. primo grado) che fu lo stesso COGNOME, nel corso di un telefonata intercorsa con il COGNOME, ad escludere di poter ricevere presso la propria off meccanica la vettura ricettata per ‘cannibalizzarla’ nell’eventualità in cui ‘il cavallo’ n ritornato al proprietario a seguito del pagamento di una somma di denaro.
3.1 Il motivo inerente alla intervenuta prescrizione è mera riproposizione di questioni g risolte in precedenza in relazione al ricorso COGNOME che vanno analogamente dichiarat manifestamente infondate.
3.2 L’ultimo motivo di ricorso non era stato formulato in appello. Trova applicazione all la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. – secondo cui non possono essere dedotl:e in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre grado d’appello. Essa trova la “ratio” nella necessità di evitare c:he possa sempre ess rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punt del ricorso non investito dal controllo della Cori:e di appello, perché non segnalato motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2CI12 , COGNOME, Rv. 256631).
Non trattandosi di questione rilevabile d’ufficio, la formulazione del motivo in questa per la prima volta non è ammissibile.
Inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi è anche il ricorso COGNOME.
In linea generale, si tratta di motivi erroneamente dedotti (il primo), di due motivi r (il secondo ed il terzo) mentre il quarto non è consentito poiché esula dal perimetr quanto devoluto in appello.
4.1 Quanto al primo motivo, occorre rilevare che la questione della nullità della citaz introduttiva è stata dedotta solamente con il ricorso in Cassazione. Nulla in primo gra dove l’imputato, indicato nell’intestazione della sentenza come detenuto rinunciante comparire era invece presente alla prima udienza (essendosi successivamente
disinteressato del processo); nulla nell’atto di appello; nulla nelle conclusioni appello. Nel corso del giudizio d’appello la questione è stata sollevata all’udien 2022 assieme alla questione della mancata citazione per l’appello mentre al successiva, rinnovata la citazione d’appello, COGNOME compariva e rendeva sp dichiarazioni.
In base a questo quadro fattuale, che vede l’imputato pienamente consapev processo in corso (tanto da comparivi alla prima udienza e da rinunciare alle com successive, per quanto facilitate da ordini di traduzione attesa la condizion all’epoca sofferta), si può procedere all’analisi dell’eccezione.
La Corte di legittimità ha statuito che la nullità della notificazione del decreto giudizio dell’imputato, qualora incida direttamente sulla vocali() in iudicium, e quindi sulla regolare instaurazione del contraddittorio, è equivalente all’omessa citazione de medesimo, qualora sia impedito a quest’ultimo di conoscerne il contenuto e di appr propria difesa, ed è, pertanto, assoluta e insanabile (Sez. U, n. 17179 del 27/02 2002, Conti, Rv. 221402). Perché tale condizione si avveri è necessario che la cit stata omessa o che il vizio della notificazione sia tale da non consentire la effettiva dell’atto (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 22 aggiunto poi che, in tempi recenti, sia la dottrina che la giurisprudenza hanno el linea di tendenza volta ad utilizzare, nella decisione delle questioni di invali procedimentali, quello che è stato definito un «criterio di pregiudizio effettivo». se un error in procedendo si sia effettivamente materializzato, si ricorre all’applicaz principio di offensività processuale, secondo il quale perché sussista la n sufficiente che sia stato posto in essere un atto non conforme al tipo, ma è valutare se la violazione abbia effettivamente compromesso le garanzie che l’i invalidità era destinata a presidiare. Tale strada è stata seguita della giur legittimità che nel tempo ha elaborato orientamenti interpretativi i quali – pur principio di tassatività laddove la sanzione di nullità è direttamente collegata anche in funzione «dissuasiva», alla inosservanza di determinate forme – rapportan prospettiva meno formalistica, l’invalidità alla presenza di un effettivo danno processuale quando la sanzione è collegata al risultato o scopo della prescrizione tale solco si inseriscono: – la sentenza Sez. U, n. 119 del 2005, COGNOME, cit. quale in tema di notificazione della citazione all’imputato, la nullità assoluta prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. non ricorre nei casi in cui vi sia stata es violazione delle regole sulle modalità di esecuzione della notificazione, non inc effettiva conoscenza, e non equiparabile perciò, quanto ad effetti, alla omessa conseguendo in tal caso l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. sentenza Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235697, seco quale «se è pur vero che, in base al vigente sistema di rito, rimane privo di rili ad un atto nullo, il ricorrere di un concreto pregiudizio all’interesse protetto, c Corte di Cassazione – copia non ufficiale
tale pregiudizio deve considerarsi, come sostenuto da autorevole dottrina, immanente nella circostanza pura e semplice che lo schema legale non si sia realizzato, è anche vero che l stesso sistema legittima una lettura non rigorosamente formalistica degli effetti connessi un atto processuale nullo, che in concreto non ha dato luogo ad un “danno” misurabile e non ha aggredito il nucleo della garanzia oggetto di tutela, ove si considerino la pre categoria concettuale della sanatoria per “conseguimento dello scopo”, il richiesto intere – concreto ed attuale – a fare valere la nullità e gli effetti diffusivi o no di questa. che si è tradotta nell’affermazione di principio secondo cui se le forme processuali sono valore, lo sono in quanto funzionali alla celebrazione di un giusto processo, i cui princip vengono certamente compromessi da una nullità in sé irrilevante o inidonea a riverberarsi sulla validità degli atti processuali successivi.
Nel caso concreto, come visto, non si può ragionevolmente porre in dubbio che l’imputato fosse fin dall’inizio a conoscenza del processo, partecipandovi fin dall’esordio e rinuncian a comparire, pur essendo in condizione di farlo (a seguito dei successivi ordini di traduz alla cui esecuzione egli aveva tuttavia rinunciato); né si può ragionevolmente dubitare c avesse avuto modo di comprendere l’accusa nei suoi confronti o di esercitare una qualche facoltà processuale, alla luce del fatto che tra la prima comparizione e la conclusione processo di primo grado era trascorso oltre un lustro, con ripetute rinnovazioni dibattimento e notifica di nuove contestazioni (la recidiva, comunicata all’imputato co notifica del verbale d’udienza 9 ottobre 2010).
Su tale premessa, la difesa che ha eccepito la omessa citazione avrebbe dovuto chiarire quanto meno nel formulare l’eccezione, in quale maniera effettiva l’omissione si foss manifestata e quale pregiudizio effettivo avesse comportato alla possibilità dell’imputat comparire, alla sua conoscenza del processo ed all’esercizio delle facoltà processuali.
L’eccezione risulta quindi generica.
4.2 Il secondo motivo non fa altro che riproporre in maniera del tutto generica te inerenti il merito, denunciando “il travisamento delle prove” e chiedendo una nuov valutazione da parte del giudice di legittimità. Nell’intero paragrafo non viene indicato i cosa consisterebbe la ‘manifesta contraddittorietà’ ed illogicità della decisione impugnata ci si limita ad offrire una lettura alternativa del complesso probatorio, contestan ricostruzione effettuata dal Tribunale prima e dalla Corte d’appello successivamente. verità, le valutazioni espresse nelle due sentenze sono pienamente giustificate alla luce chiaro contenuto delle intercettazioni sulle quali le motivazioni prevalentemente si fonda da cui traspare il ruolo centrale del COGNOME nella vicenda estorsiva e le ragioni per valu reticente la persona offesa che, pur promettendo al telefono all’imputato il pagamento quanto richiesto, assicurandolo al contempo c:he non sarebbe stata sporta denuncia, dichiarava alla polizia giudiziaria di non aver pagato alcun ‘riscatto’ per vedersi resti vettura sottrattagli in precedenza.
4.3 II terzo motivo lamenta la mancanza di motivazione sulla richiesta di riqualificazio del fatto in tentativo (di estorsione). Va premesso che il motivo di appello si sostanzia poche righe dal contenuto del tutto generico n cui si sosteneva che l’estorsione fos rimasta a livello di tentativo, in assenza di prova del pagamento. La Corte ha affronta tema in maniera molto chiara e specifica laddove ha spiegato per quale ragione non fosse credibile la persona offesa quando negava di aver pagato. La Colte ha poi descritto le fa finali dell’episodio, in particolare il momento in cui l’intermediario (tal COGNOME ex di cui il derubato si era rivolto per cercare di recuperare il mezzo) comunicava con una fra criptica (‘sono andato in banca’) la finalizzazione dell’accordo con il pagamento di qua richiesto e la successiva restituzione del mezzo. Ciò dimostra la finalizzazione dell’accord la riconsegna del mezzo a fronte del pagamento di denaro con conseguente ‘completamento’ della ipotesi delittuosa che non si è arrestata a livello di tentativo.
4.4 Come nel caso di COGNOME, anche l’ultimo motivo del ricorso COGNOME, inerente alla recidiva non è stato oggetto dell’atto di appello. Per tale ragione esso non è consentito.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pe condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in fa della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 13 settembre 2023 Il qonsigliere relatore La Preside / 019