Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47879 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47879 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME
COGNOME NOME
nato a PALERMO il DATA_NASCITA
nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/06/2022 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO
visti gli atti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 8 giugno 2022 la Corte di appello di Palermo confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato alle pene ritenute di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME per avere commesso, in concorso tra loro e con altri soggetti, il delitto di indebito utilizzo di
cRAGIONE_SOCIALE di credito clonate di cui al capo 37) della imputazione, previsto all’epoca dei fatti dall’art. 55, comma 9, del decreto 21 novembre 2007, n. 231 e ora dall’art. 493-ter cod. pen., nonché – solo il secondo – per il reato di pRAGIONE_SOCIALEcipazione ad un’associazione per delinquere (finalizzata alla commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e indebito utilizzo di cRAGIONE_SOCIALE di credito) e diversi reati-fine, riconducibili alle fattispecie previste dagli artt. 493-ter co pen. (capi 9, 11 e 28) e 615-quater cod. pen. (detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici – capi 8, 10 e 27), aggravati tutti dalla circostanza della transnazionalità.
Hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l’annullamento della sentenza.
Nel ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, con un unico motivo, si denunciano violazione di legge e vizio motivazionale, in relazione agli artt. 192 e 533, comma 1, cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 55, comma 9, del decreto legislativo n. 231 del 2007.
Nonostante difettassero del tutto elementi comprovanti il suo asserito coinvolgimento, anche solo morale, nel delitto contestatogli, la Corte territoriale ha affermato la penale responsabilità dell’imputato, con una motivazione basata su intercettazioni di conversazioni intercorse tra alcuni dei computati, totalmente inconferenti, non essendo in esse rinvenibile alcun riferimento, neppure implicito, all’odierno ricorrente.
In particolare, la Corte di appello ha fatto riferimento alle trascrizioni delle conversazioni effettuate dalla polizia giudiziaria, che però erano inutilizzabili, non essendo stato prestato alcun consenso in tal senso; in particolare, i giudici di merito hanno valorizzato alcune frasi non presenti nell’elaborato del perito, in quanto ritenute incomprensibili.
Inoltre, quello delineato nella sentenza impugnata risulta un ragionamento deduttivo non fondato su dati di fatto bensì su considerazioni di carattere speculativo, soprattutto per quanto attiene alla presunta riferibilità ad NOME COGNOME della frase: “quello che comandava ad NOME“, solamente perché questi, durante il controllo di polizia avvenuto il 10 ottobre 2014, veniva trovato in compagnia di NOME COGNOME, titolare dei P.O.S. nella disponibilità della ditta “RAGIONE_SOCIALE“, mediante cui erano state effettuate transazioni fraudolente.
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME è articolato in quattro motivi.
4.1. Violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio motivazionale con riferimento agli artt. 111 Cost. e 192 cod. proc. pen. in relazione alla condanna per il reato ex art. 416, secondo comrna, cod. pen.
L’esito del giudizio di entrambi i giudici di merito è stato inficiato dall omessa valutazione della fondamentale prova a discarico per l’imputato, costituita dall’esame di NOME COGNOME, irragionevolmente e immotivatamente ritenuto credibile con riferimento alle didiarazioni favorevoli all’accusa e inattendibile per quelle rese in senso favorevole all’imputato.
La Corte di appello, con una motivazione carente e reiterando l’errore del primo giudice, ha condannato COGNOME senza che fosse stato dimostrato che lo stesso, oltre a presenziare ad alcuni incontri del gruppo criminale, avesse anche preso pRAGIONE_SOCIALE alle discussioni e rivestito un ruolo nelle attività volte all commissione dei reati o avesse compiuto una delle operazioni contestate o percepito il conseguente profitto.
La stessa Corte, omettendo di confrontarsi con le specifiche doglianze prospettate dalla difesa, non ha neppure considerato che solamente una transazione era avvenuta attraverso la connessione internet riconducibile al ricorrente.
Inoltre, il reato associativo, in base alla prospettazione accusatoria, sarebbe stato commesso dal 10 settembre 2012 al 23 dicembre 2015, ma NOME COGNOME fu notato e intercettato in compagnia di NOME COGNOME, ritenuto uno dei promotori dell’associazione, per un brevissimo arco temporale, dal giugno all’agosto dell’anno 2014.
4.2. Violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli art. 111 Cost., 192 cod. proc. pen. e 615-quater, cod. pen.
La Corte territoriale, con una motivazione sommaria e illogica che non si è confrontata con i motivi di appello, ha confermato la penale responsabilità del ricorrente per i reati-fine ascrittigli ai capi 8, 10 e 27, ritenendo accertat l’esistenza di fatti smentiti dalle risultanze probatorie.
Nella sentenza impugnata non si chiarisce dove e con quali modalità l’imputato sarebbe entrato in possesso degli apparati telematici o delle cRAGIONE_SOCIALE di credito necessarie a commettere i reati contestati.
Nel corso del giudizio di primo grado, invece, è chiaramente emerso come l’attività di ricerca e reperimento di tutti gli strumenti per la realizzazione dell condotte criminose fosse da attribuirsi esclusivamente a NOME COGNOME, come da sua stessa ammissione. Di conseguenza, si è in presenza di un incolmabile iato tra la ricostruzione dei fatti e la lettura dei dati probatori d pRAGIONE_SOCIALE della Corte di appello, incorsa in un travisamento della prova.
4.3. Violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli art. 111 Cost., 192, cod. proc. pen. e 55 decreto legislativo n. 231 del 2007.
La Corte di appello ha confermato la responsabilità del ricorrente per il delitto di indebito utilizzo di cRAGIONE_SOCIALE di credito, contestato ai capi 9, 11, 28 e 3 limitandosi a recepire l’assunto accusatorio: non risulta in alcun modo dimostrato l’utilizzo illegittimo di cRAGIONE_SOCIALE di credito da pRAGIONE_SOCIALE dell’imputato, mancando dunque un presupposto del reato, anche alla luce di quanto affermato sul punto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza n. 22902 del 2001.
Non è mai stata attribuita, con assoluta certezza, a NOME COGNOME anche una sola transazione bancaria o postale a mezzo delle cRAGIONE_SOCIALE di credito clonate.
4.4. Violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli art. 111 Cost., 192 cod. proc. pen. e 133 cod. pen.
La sentenza impugnata merita censura anche per quanto attiene al profilo della dosimetria della pena: non essendo presente alcuna motivazione sul punto, non è possibile cogliere quale sia stato il percorso logico-giuridico seguìto dalla Corte territoriale e se siano stati applicati correttamente i criteri, anche costituzionali, previsti per stabilire la congruità della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME COGNOME è manifestamente i n fo n dato.
La Corte di appello, per identificare nel ricorrente il concorrente nel delitto di indebito utilizzo di cRAGIONE_SOCIALE di credito clonate di cui al capo 37) della imputazione, ha ritenuto decisivi i riferimenti ad “NOME COGNOME“, presenti in alcune conversazioni intercettate, che tuttavia non risultano nella perizia con la quale il Tribunale ne ha disposto la trascrizione.
Anche se il dato probatorio è costituito non dalla trascrizione della registrazione bensì dalla registrazione stessa, la sentenza impugnata avrebbe dovuto argomentare circa la preferenza accordata alla trascrizione effettuata dalla polizia giudiziaria, eventualmente sulla base di un ascolto diretto o dei contenuti di un nuovo accertamento, senza eludere, però, la problematica, omettendo di dar conto dei risultati della perizia.
La censura difensiva, anche solo sotto questo profilo, non è manifestamente infondata, cosicché va esclusa la inammissibilità del ricorso, la quale soltanto non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare ora l’estinzione del reato per prescrizione a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., sopravvenuta alla sentenza
impugnata, come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in numerose pronunce (a partire dalla risalente sentenza n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).
Premesso che nel caso di specie non rilevano le mcdifiche in tema di prescrizione e improcedibilità, apportate rispettivamente dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, e dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, riguardanti solo i reati commessi dal 10 gennaio 2020, il tempo cui fare riferimento, ai sensi dell’art. 157, primo comma, cod. pen., è quello di sei anni (essendo stata esclusa, per COGNOME, l’aggravante a effetto speciale prevista dall’art. 51-bis cod. pen.), aumentato a sette anni e sei mesi ex art. 161, secondo cornma, cod. pen. per effetto dell’atto interruttivo, aumentato di 221 giorni in considerazione di varie cause di sospensione del corso della prescrizione.
Ne consegue che la prescrizione è maturata il 27 gennaio 2023, causa di estinzione del reato cui consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti di NOME COGNOME.
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti o manifestamente infondati.
Tutti i motivi di ricorso sono connotati da genericità, avendo la difesa in larga pRAGIONE_SOCIALE riproposto, anche testualmente, le censure già avanzate con l’atto di appello, disattese dalla Corte territoriale con analitica motivazione, con la quale, nella sostanza, il ricorrente non si è confrontato.
Va ribadito che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l’aggiunta di espress oni che contestino, in termini meramente assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 256133).
Il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l’onere di dedurre le censure che la pRAGIONE_SOCIALE intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112).
Inoltre, il vizio motivazionale è stato dedotto anch’esso in modo generico, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte,
secondo il quale «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione» (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto).
3.1. A fronte di un’ampia motivazione sul reato associativo, il ricorso si è limitato a richiamare l’atto di appello e a sostenere che la frequentazione fra COGNOME e COGNOME e la commissione dei reati sarebbero riferibili al breve arco temporale dell’estate 2014.
Premesso che il reato ex art. 493-ter cod. pen. fu consumato il 20 ottobre 2014, la deduzione difensiva circa la pRAGIONE_SOCIALEcipazione dell’imputato al sodalizio criminoso per un periodo limitato non è rilevante ai fini della esclusione del reato ex art. 416, secondo comma, cod. pen., in quanto il vincolo associativo non deve presentare carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che esso non sia programmaticamente circoscritto alla consumazione di uno o più delitti predeterminati, sicché il rapporto di interazione criminosa uò essere limitato anche a un breve periodo di tempo (Sez. 2, n. 52005 del 24/11/2016, COGNOME, Rv. 268767; Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268540; Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263698; Sez. 6, n. 10886 del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259493).
3.2. I motivi (secondo e terzo) inerenti alla responsab lità per i reati-fine sono stati formulati con asserzioni apodittiche e risultano generici, essendosi obliterate le argomentazioni dei giudici di merito là dove solo state richiamate per esteso o in sintesi numerosissime conversazioni intercel:tate, indicative del coinvolgimento del ricorrente nelle azioni delittuose contestate.
In proposito va ribadito che l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, COGNOME, Rv. 267650; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164).
La difesa, sostenendo (genericamente) che le senten2:e di merito hanno accertato “l’esistenza di fatti assolutamente smentiti dalle emergenze probatorie”, ha nel contempo sollecitato una nuova valutazione delle risultanze probatorie acquisite, preclusa in sede di legittimità (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 27321.7; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702).
3.3. Anche il motivo relativo alla dosimetria della pena è stato proposto in modo del tutto generico (così come nell’atto di appello, ove si era invocata l’applicazione del minimo edittale sulla base della incensuratezza e della giovane età dell’imputato).
Il Tribunale ha determinato la pena base per il più grave reato sub 28, quanto alla pena detentiva, in due anni di reclusione (misura intermedia fra il minimo e il medio edittale), aumentandola nel minimo di un terzo per l’aggravante della transnazionalità.
La Corte di appello, confermando la pena inflitta dal primo giudice, ha rimarcato l’intensità del dolo e la notevole entità dei profitti.
Va ribadito sul punto che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia fruti:o di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019, dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788, non mass. sul punto; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME,: Rv. 259142).
Inoltre, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod pen. con espressioni del tipo: “pena congrua” o “pena equa” (Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; .Sez. 3 n. 3825]. del 16/06/2016, COGNOME, Rv. 267949; Sez. 4, n. 464:12 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. :256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 255153), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/027:2020, S., Rv. 278869, non mass. sul punto).
Risulta tuttora condiviso Insuperato l’insegnamento di Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, secondo cui è da ritenere adempiuto l’obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l’elemento, tra quelli di cui all’art 133 cod. pen., ritenui:o prevalente e d dominante rilievo, non essendo il giudice tenuto a una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che egli dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi.
Non è stato proposto uno specifico motivo sugli aumenti cii pena ascritti negli altri capi d’imputazione.
Può essere comunque ricordato che da ultimo le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il giudice di merito ha l’onere di esprimere una specifica motivazione sull’aumento di pena per ciascuno dei reati satellite, precisando che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i l previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia surrettiziamente operato un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 41.127 del 24/06/2021, COGNOME ne, Rv. 282269).
Nel caso di specie l’assai modesta entità degli aumenti disposti, considerato il minimo edittale previsto per i reati avvinti dal vincolo cella continuazione, consente di verificare che sono stati rispettati i criteri e limiti sopraindicati.
4. Il Tribunale, però, con statuizione non emendata dalla Corte di appello, ha erroneamente applicato la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, dopo avere determinato la pena detentiva per il più grave contestato al capo 28) in due anni e otto mesi di reclusione, vale a dire in misura inferiore a quella prevista dall’art. 29 cod. pen. per l’applicazione di detta pena.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, per la determinazione delle pene accessorie, in caso di reato continuato, occorre far riferimento all’entità della pena principale inflitta per il reato più grave e non già a quella individuata dopo l’aumento per la continuazione (cfr. Sez. 1, n. 8216 del 06/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272408; Sez. 5, n. 28584 del 14/03/201.7, COGNOME, Rv. 270240; Sez. 7, n. 48787 del 29/10/2014, COGNOME, Rv. 264478; Sez. 1, n. 14375 del 05/03/2013, COGNOME, Rv. 255407).
Si tratta, dunque, di un caso di illegalità della pena ac:cessoria, rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione anche in caso di inammissibilità del ricorso
(Sez. 2, n. 7188 del 11/10/2018, dep. 2019, Elgendy, Rv. 276320; Sez. 3, n. 6997 del 22/11/2017, dep. 2018, C., Rv. 272090).
Più in generale, da ultimo, le Sezioni Unite di questa Corte, in una fattispecie relativa a irrogazione della pena detentiva per il reato di cui all’art. 582 cod. pen., in luogo delle sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace dall’art. 52, decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, hanno statuito che spetta al giudice di legittimità, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., il poter esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l’illegalità della pena determinata dall’applicazione di sanzione ab origine contraria all’assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283689).
Pertanto, pur a fronte della inammissibilità del ricorso, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di COGNOME quanto all’applicazione della pena accessoria, che deve essere eliminata.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, perché il reato è estinto per prescrizione.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in data 8 novembre 2023.