Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5865 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5865 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a AFRAGOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 8 aprile 2024 la Corte di appello di Napoli riformava, in adesione alla richiesta di concordato sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. pen., la sentenza con cui Tribunale di Napoli, il 20 aprile 2023 aveva condannato COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME alla pena allora ritenuta di giustizia rideterminandola rispettivamente in anni 2 e mesi 10 di reclusione con revoca delle pene accessorie per la prima, in anni 3 e mesi 8 di reclusione per il secondo, in anni 1 e mesi 4 di reclusione per la terza, ed in anni 5 e giorni 20 di reclusione per il quarto, confermando, invece, la sentenza nel resto e nei confronti di COGNOME NOME;
che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i prevenuti articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati;
che NOME COGNOME eccepiva il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge circa la ritenuta partecipazione al sodalizio criminoso;
che con il secondo motivo il COGNOME eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della contestata recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.;
che con il terzo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
che con l’ultimo motivo il COGNOME deduceva il vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena inflitta;
che i ricorrenti COGNOME e COGNOME NOME deducevano il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
che la ricorrente COGNOME deduceva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata disamina di eventuali motivi di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. pen.;
Considerato che i ricorsi presentati da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME sono inammissibili in quanto le censure con essi dedotti erano stati espressamente rinunciati in sede di accordo sull’applicazione della pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. di tal che nulla doveva motivare la Corte napoletana in ordine ad essi;
che il primo motivo di impugnazione di COGNOME NOME risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato circa la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale con ruolo apicale, dando rilievo alle risultanze istruttorie derivanti dalle conversazioni intercettate tra i correi;
che anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha correttamente ritenuto sussistente la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. rilevando la presenza di plurime condanne del delitti in capo a COGNOME NOME;
che il terzo motivo risulta manifestamente infondato in quanto con esso il ricorrente si è limitato a censurare la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche omettendo di indicare le ragioni favorevoli alla loro concessione che i giudici del merito avrebbero omesso di valutare o valutato erroneamente;
che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, sia pure per le diverse ragioni esposte, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024
Il Consigliere tensore
il Presidente