Inammissibilità del ricorso e carenza di interesse
L’inammissibilità del ricorso è una sanzione processuale che colpisce le impugnazioni prive di fondamento o di utilità pratica. Nel diritto penale, agire senza un reale interesse rende il ricorso nullo e può comportare pesanti sanzioni pecuniarie per il ricorrente.
L’analisi dei fatti
Un cittadino ha presentato ricorso per cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. Il motivo principale dell’impugnazione riguardava la presunta mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, previste dall’Art. 62 bis del codice penale. Tuttavia, un esame attento della sentenza impugnata ha rivelato una realtà processuale differente: i giudici di secondo grado avevano già effettivamente riconosciuto e concesso tali benefici all’imputato.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Oltre al rigetto dell’istanza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La mancanza di un reale interesse a impugnare, derivante dal fatto che il beneficio richiesto era già stato ottenuto, ha determinato la chiusura del caso senza un esame nel merito delle questioni sollevate.
Le motivazioni dell’inammissibilità del ricorso
La Corte ha evidenziato che il ricorso era platealmente generico e non sorretto da un interesse concreto. La deduzione di vizi motivazionali su un punto già deciso in senso favorevole al ricorrente rende l’impugnazione superflua e contraria ai principi di economia processuale. La giurisprudenza è costante nel ritenere che l’impugnazione debba mirare a rimuovere un pregiudizio effettivo; in assenza di tale presupposto, l’atto è privo di rilevanza giuridica. La mancanza di una critica specifica alla decisione esistente, unita all’invocazione di una statuizione già pronunciata, configura un’ipotesi di inammissibilità manifesta.
Le conclusioni
In conclusione, la presentazione di un ricorso basato su presupposti errati o su benefici già ottenuti espone il ricorrente a gravi conseguenze economiche e processuali. La decisione conferma l’importanza di una verifica rigorosa del contenuto dei provvedimenti giudiziari prima di procedere con un’impugnazione. Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, la legge prevede sanzioni pecuniarie dissuasive per evitare l’abuso dello strumento giudiziario, quantificate in questo caso nella misura massima di tremila euro.
Cosa succede se impugno una sentenza per un beneficio che ho già ottenuto?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché non vi è alcun vantaggio concreto da ottenere dalla decisione della Corte.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alle spese legali, il ricorrente viene condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a tremila euro.
Cosa si intende per ricorso generico in sede penale?
Si tratta di un’impugnazione che non specifica in modo dettagliato i motivi di critica alla sentenza o che si basa su fatti non corrispondenti al vero processuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41679 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41679 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che l’unico stringatissimo e platealmente generico motivo di ricorso, ch vizi motivazionali in relazione alla negata concessione delle circostanze attenuan (viceversa concesse, cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), non è sorretto da interesse, invocando una statuizione già pronunciata;
rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 settembre 2023.