Inammissibilità del ricorso: quando la genericità blocca la Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli nel giudizio di legittimità, specialmente quando le difese si limitano a contestazioni vaghe sul trattamento sanzionatorio. La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti entro cui è possibile impugnare una sentenza di condanna.
I fatti di causa
Il caso trae origine dalla condanna di un cittadino per i reati previsti dagli articoli 336 e 341-bis del codice penale, ovvero violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. Dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte di Appello di Perugia, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione. L’unica doglianza riguardava la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis c.p.
La decisione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, sottolineando come l’atto di impugnazione mancasse dei requisiti minimi di specificità richiesti dal codice di procedura penale. I giudici hanno evidenziato che il ricorrente non ha saputo contrastare efficacemente il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello, limitandosi a una critica superficiale e ripetitiva.
Inammissibilità del ricorso e obbligo di specificità
Per evitare l’inammissibilità del ricorso, non è sufficiente lamentare genericamente un’ingiustizia nel calcolo della pena. È necessario che il ricorrente indichi con precisione quali punti della sentenza impugnata siano viziati e perché. Nel caso di specie, la sentenza d’appello era stata giudicata lineare e coerente. Il ricorso, non confrontandosi con tale coerenza, è stato ritenuto aspecifico.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sulla natura del vizio dedotto. Il ricorrente ha lamentato la mancata applicazione delle attenuanti generiche senza tuttavia fornire elementi concreti che potessero giustificare una diversa valutazione rispetto a quella già operata dai giudici di merito. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta immune da vizi logici, rendendo di fatto il ricorso un mero tentativo di ottenere un terzo grado di merito, precluso in sede di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità del ricorso ha prodotto effetti severi per il ricorrente. Oltre al passaggio in giudicato della condanna, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Questa decisione ribadisce che il ricorso in Cassazione deve essere un atto tecnico e mirato, capace di scardinare la logica della sentenza impugnata attraverso argomentazioni puntuali e non stereotipate.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile se i motivi sono generici, aspecifici o se non contestano direttamente le ragioni logiche espresse nella sentenza impugnata.
Cosa succede se non vengono concesse le attenuanti generiche?
Se il giudice di merito motiva correttamente il diniego basandosi su elementi logici, la Cassazione non può intervenire a meno che non vi sia una palese contraddittorietà.
Quali sono i costi di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, di una sanzione pecuniaria tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 325 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 325 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 28755/22 NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 336 e 341-bis cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo dedotto nel ricorso, attinente a violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti ex art. 62bis cod. pen., oltre che generico, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità (v. pag. 4) con cui il ricorrente non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022