Inammissibilità del ricorso: Quando l’Appello è Solo Apparente
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione rappresenta un ostacolo procedurale che impedisce alla Suprema Corte di entrare nel merito di una questione. Una recente ordinanza ci offre lo spunto per analizzare uno dei motivi più comuni di questa sanzione: la genericità e la mancanza di una critica specifica alla sentenza impugnata. Il caso riguarda un imputato condannato per rapina che ha visto il suo ricorso respinto non perché infondato, ma perché mal formulato.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di rapina, previsto dall’art. 628 del codice penale. L’imputato, dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello, ha proposto ricorso per Cassazione. Il suo unico motivo di doglianza si concentrava sull’assenza di un elemento fondamentale del reato: la minaccia. Secondo la difesa, le frasi pronunciate durante l’evento non erano sufficienti a integrare una vera e propria intimidazione capace di coartare la volontà della persona offesa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non ha nemmeno valutato se le frasi costituissero o meno una minaccia, fermandosi a un livello precedente, puramente procedurale. Ha stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti minimi richiesti dall’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Necessaria Specificità del Ricorso e il Divieto di Reiterazione
Il cuore della decisione risiede nella spiegazione di cosa la legge si aspetta da un ricorso per Cassazione. I giudici hanno sottolineato che l’atto di impugnazione non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio. Al contrario, deve instaurare un confronto critico e argomentato con la motivazione della sentenza che si intende contestare.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva già analizzato le frasi pronunciate dall’imputato, ritenendole, con argomentazioni logiche e congrue, idonee a integrare l’elemento della minaccia. Il ricorrente, invece di contestare specificamente quel ragionamento, evidenziandone eventuali vizi logici o giuridici, si è limitato a ripetere la propria tesi. Questo comportamento rende il motivo di ricorso non specifico, ma solo apparente. Manca, in altre parole, quella “concreta critica argomentata” che è la funzione tipica dell’impugnazione. L’inammissibilità del ricorso è, dunque, la diretta conseguenza di questa carenza strutturale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non basta essere convinti delle proprie ragioni; è essenziale saperle articolare in modo tecnicamente corretto. Un ricorso deve “dialogare” con la sentenza impugnata, smontandone pezzo per pezzo il ragionamento, non ignorandolo. Proporre un ricorso generico, che si limita a reiterare le medesime difese, è una strategia non solo inefficace, ma anche controproducente. Comporta infatti una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di un’ulteriore sanzione pecuniaria, senza che il merito della questione venga neppure esaminato.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando non contiene una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata, ma si limita a riproporre le stesse tesi già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi effettivamente con le motivazioni della sentenza.
È sufficiente ripetere in Cassazione gli stessi motivi del precedente appello?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso deve assolvere a una funzione di critica concreta della sentenza impugnata. La mera reiterazione di argomenti già disattesi dal giudice d’appello rende i motivi di ricorso solo apparenti e, quindi, inammissibili.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (nel caso di specie, 3.000 euro) da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34886 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34886 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VENEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e letta la memoria ex art. 611, depositata nell’interesse dell’imputato in data 17 giugno 2025, con la quale vengono ribadite le argomentazioni dedotte con il ricorso;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 628 cod. pen., lamentando, in particolare, l’assenza dell’elemento della minaccia, non è consentito, poiché non risulta connotato dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’ art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione e, dunque, non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pagg. 6 della sentenza impugnata ove, con congrui e non illogici argomenti, il giudice di appello ha ritenuto le frasi proferite dall’odierno ricorrente idonee a coartare la volontà della persona offesa e, pertanto, sufficienti ad integrare l’elemento della minaccia);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 luglio 2025
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