Inammissibilità del Ricorso: La Cassazione e i Limiti dell’Appello Generico
L’inammissibilità del ricorso è una delle decisioni più nette che la Corte di Cassazione possa prendere. Significa che il ricorso non viene nemmeno esaminato nel merito, perché manca dei requisiti minimi previsti dalla legge. Una recente ordinanza ci offre un esempio chiaro di quando un appello viene considerato troppo vago per essere accolto, finendo per essere respinto con conseguente condanna alle spese.
Questo caso sottolinea un principio fondamentale: ricorrere in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono semplicemente ripresentare le stesse argomentazioni, ma un controllo di legittimità che richiede motivi specifici e puntuali.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva condannato un individuo per una serie di reati: danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e tentate lesioni. L’imputato, non accettando la condanna, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, cercando di smontare le accuse punto per punto.
I Motivi del Ricorso e la Pronuncia di Inammissibilità
Il ricorrente basava il suo appello su quattro principali contestazioni:
1. Danneggiamento aggravato: Sosteneva l’insussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 625, n. 7, del codice penale.
2. Resistenza a pubblico ufficiale: Negava la presenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero l’intenzione di opporsi all’atto del pubblico ufficiale.
3. Oltraggio: Contestava l’elemento oggettivo, cioè la presenza di più persone al momento del fatto.
4. Tentate lesioni: Affermava che le azioni commesse (minaccia con un bastone) non fossero idonee a causare lesioni, configurando al massimo una minaccia, reato procedibile a querela, che in questo caso mancava.
Nonostante l’apparente specificità, la Corte di Cassazione ha stroncato il ricorso, definendolo “generico in quanto meramente assertivo e riproduttivo di censure adeguatamente smentite dalla Corte di appello”. In altre parole, l’imputato si è limitato a ripetere le stesse difese già presentate e respinte nel giudizio d’appello, senza sollevare nuove questioni di diritto o vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Corte sulla Inammissibilità del Ricorso
La decisione della Corte si fonda su un principio consolidato della procedura penale. Il ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già valutate. Deve invece individuare con precisione gli errori di diritto commessi dal giudice precedente. Un ricorso che si limita a riaffermare la propria versione dei fatti o a criticare genericamente la valutazione delle prove fatta dalla Corte d’Appello è destinato all’inammissibilità del ricorso.
La Corte ha ritenuto che le argomentazioni della Corte d’Appello (citate alle pagine 8 e 11 della sentenza impugnata) avessero già fornito una risposta logica e coerente a tutte le obiezioni ora ripresentate. Non avendo il ricorrente evidenziato vizi specifici nel ragionamento della Corte territoriale, il suo appello è risultato privo della specificità richiesta dalla legge.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende impugnare una sentenza di condanna. La redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi tecnica e approfondita della sentenza di secondo grado, finalizzata a scovare errori di interpretazione della legge o vizi logici nella motivazione. Limitarsi a ripetere le proprie tesi è una strategia perdente che porta a tre conseguenze negative: la conferma della condanna, l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a tremila euro. La decisione finale, quindi, non solo rende definitiva la condanna, ma aggrava anche la posizione economica del ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. Si limitava a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza indicare specifici errori di diritto o vizi logici nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva.
Quali reati erano stati contestati all’imputato?
All’imputato erano stati contestati i reati di danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e tentate lesioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31479 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31479 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PALERMO il 06/10/1968
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di COGNOME Davide
OSSERVA
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso con cui si censura la sussistenza e la procedibilità (in quanto diversamente qualificati) dei reati contestati – ed in particolare: 1) la sussistenza delitto di danneggiamento quanto alla contestata aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.; 2) l’integrazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale quanto all’elem soggettivo; 3) la presenza delle più persone quanto a elemento oggettivo del delitto di oltraggio; 4) l’idoneità dell’azioni in ordine alle ipotizzate tentate lesioni per mezzo di un bastone, condo semmai integrante una minaccia punibile a querela, nel caso in esame insussistente – è generico in quanto meramente assertivo e riproduttivo di censure adeguatamente smentite dalla Corte di appello (pagg. da 8 e 11);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/07/2025.