Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2229 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2229 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CASTROVILLARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d’appello di Catanzaro
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l ‘ inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica dell’AVV_NOTAIO, che si è richiamata al ricorso introduttivo, chiedendone l’accoglimento;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis , e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugNOME provvedimento, la Corte d’appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Castrovillari con cui l’imputata era stata condannata per reati quali tentate estorsioni (due episodi, capi F ter ed F quater), furto aggravato (capo H), ricettazione di arma con matricola abrasa e relativo munizionamento, nonché detenzione della arma stessa (capo L), detenzione di monete contraffatte (capo T) nonché una serie di episodi di spendita di tali monete, nella commissione di truffe, contestate negli stessi capi di imputazione (U, V, W, X, Y bis).
In appello, la Corte procedeva a dichiarare estinti per intervenuta prescrizione la detenzione di arma clandestina contestata (assieme alla ricettazione) al capo L nonché
le truffe (contestate ai capi U, V, W, X, Y bis), riducendo conseguentemente la pena e confermando nel resto la condanna dell’imputata.
Presentando ricorso per Cassazione, la difesa dell’imputata ha dedotto quattro motivi, tutti capitolati nel quadro della violazione dell’art. 606, lett. b, d ed e, cod. proc. pen.. Specificamente, si lamenta:
2.1 violazione del diritto di difesa a causa della revoca dell’ordinanza ammissiva del testimone NOME COGNOME, persona offesa del reato imputato al capo F quater, con conseguente mancata assunzione di una prova decisiva e vulnus del diritto di difesa dell’imputata che non si è potuta confrontare con la vittima del reato asseritamente da lei commesso;
2.2 mancata identificazione della voce dell’imputata, in un procedimento basato principalmente sul dato intercettivo;
2.3 violazione dell’art. 649 cod. pen. con conseguente illegittima condanna dell’imputata pur in presenza di una causa di non punibilità, dato il rapporto di parentela tra l’imputata e la persona offesa derubata;
2.4 mancata applicazione della prescrizione in relazione al reato di cui al capo T (art. 455 cod. pen.) pur avendo la Corte dichiarato prescritte le analoghe condotte contestate all’ulteriore serie di reati ove la medesima fattispecie era contestata (U, V, W, X, Y bis).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati ed i primi tre sono anche ripetitivi e, quindi, inevitabilmente generici.
Iniziando dall’ultimo, solo per poter poi procedere alla trattazione unitaria dei restanti, se ne rileva immediatamente la manifesta infondatezza perché frutto di un errore di lettura della sentenza da parte del difensore che ha redatto l’impugnazione .
Nel motivo, infatti, si afferma che il reato di cui al capo T (art. 455 cod. pen.) avrebbe dovuto essere dichiarato estinto, in linea con quanto disposto per le identiche imputazioni dei reati di cui ai successivi capi U, V, W, X, Y bis, tutte dichiarate estinte.
Sennonché, ad essere state dichiarate estinte per prescrizione, nei capi indicati, furono le truffe (art. 640 cod. pen.) in essi previste (e non previste, invece, nel capo T), e non le contestazioni ex art. 455 cod. pen., rimaste in vita in quanto all’epoca non prescritte. Il motivo è, in definitiva, fondato su un erroneo assunto.
Gli ulteriori motivi, come detto, sono manifestamente infondati e comunque reiterativi, trattandosi della pedissequa riproposizione, senza accenti di novità, di corrispondenti motivi di appello, adeguatamente affrontati e decisi dalla Corte d’appello.
In tali casi, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito, in conformità alla sentenza di primo grado, una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01).
Nel presente caso, la censurata ripetitività è particolarmente evidente a fronte di una motivazione che, con fluida argomentazione e senza palesare alcuna incongruenza o illogicità, nonché in piena condivisione con le considerazioni già espresse dal Tribunale, dà adeguatamente conto a tutte le censure dell’atto di appello. In particolare:
sulla revoca del testimone COGNOME, la Corte, a pg. 6, avallando integralmente il percorso motivazionale della sentenza di primo grado (pg. 16 -18) ha evidenziato che la affermazione di responsabilità dell’imputata per la tentata estorsione ai danni del COGNOME, prescinde in radice dalla assunzione della persona offesa a testimone, essendo fondata sulla lettura del materiale intercettivo origiNOME dalla microspia collocata all’interno della vettura della stessa COGNOME. Quanto risultante da tale fonte , opportunamente illustrato nella sentenza di primo grado, con interpretazione dei passaggi salienti che non è stata nemmeno contestata nell’atto di appello e che non viene contestata nemmeno nel ricorso per cassazione, è stato ritenuto base probatoria sufficiente per la condanna. Avverso tale conclusione, che implica la superfluità della testimonianza del COGNOME, a prescindere dalla sua irreperibilità, nessuna doglianza è stata avanzata dalla difesa dell’imputata . La difesa, piuttosto, affida le proprie critiche alla mancata dichiarazione di superfluità di una prova già ammessa, la cui superfluità è, tuttavia, per tabulas ;
-quanto al riconoscimento vocale dell’imputata, esso è affidato ai criteri ritenuti sufficienti dal primo giudice e ribaditi dalla Corte d’appello . Si tratta di valutazione di merito sottratta al giudizio di legittimità se adeguatamente espressa in una
motivazione priva di contraddizioni e di manifesta illogicità; nel caso concreto, la Corte, a pg. 6 e 7, richiamando le valutazioni formulate dal primo giudice a pg. 8 della propria decisione, evidenzia come il motivo d’appello fosse basato su una apodittica ed aprioristica superiorità accordata all’accertamento peritale, senza considerare, tuttavia, che l’identificazione della voce della COGNOME era garantita dal fatto che la captazione fosse avvenuta nella autovettura della stessa e che in numerose con versazioni venisse ‘speso’ il nome o il soprannome della donna. A ciò si aggiungeva il riconoscimento personale della voce da parte di un operante che aveva avuto modo di conoscere, per ragione d’ufficio, la COGNOME.
Si tratta, all’evidenza, di argomentazioni complesse, prive di contraddittorietà e di manifeste illogicità, criticate con la prospettazione di una metodologia alternativa (la perizia), potenzialmente forse migliore, ma senza che da ciò derivi l’inutilizzabilità o la invalidità di metodiche differenti;
– infine, sul terzo motivo di ricorso, è sufficiente rilevare, per dedurne la infondatezza della doglianza difensiva, che l’imputata non è, né ha mai dedotto di essere, o di essere stata, convivente di NOME COGNOME, persona offesa, requisito (la convivenza) che integra il presupposto (il rapporto tra zia e nipote conviventi) di applicazione della causa di esclusione della punibilità in mancanza di querela. Anche in questo caso, fin dal primo grado il giudice aveva correttamente evidenziato la circostanza (pg. 19), senza che poi il motivo di appello vi si confrontasse. Il motivo, pertanto, era generico e manifestamente infondato, e quindi inammissibile, in parte qua , fin dal grado precedente, ciò che consente di dichiararlo tale in questa sede, a prescinder d’altro. È pacifico che l’inammissibilità dell’atto di appello per difetto di specificità dei motivi può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, PG in proc. P, Rv. 271193 – 01) e che, per altro verso, deve ritenersi inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez 6, n. 47722 del 6/10/2015, COGNOME, Rv. 265878 – 01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263157 -01).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 dicembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME