Inammissibilità del ricorso: analisi e guida
L’inammissibilità del ricorso rappresenta un tema centrale nella giustizia penale, specialmente quando le impugnazioni mancano di specificità o si limitano a riproporre argomenti già ampiamente trattati nei gradi precedenti. La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini della ammissibilità dei motivi di doglianza, sottolineando l’importanza di un confronto critico con la decisione di secondo grado.
I fatti e l’inammissibilità del ricorso
Il caso riguarda un soggetto condannato per reati inerenti agli stupefacenti, nello specifico per condotte di lieve entità. L’imputato aveva presentato ricorso contestando la qualificazione giuridica del fatto e la confisca del denaro sequestrato. Tuttavia, tali motivi sono stati giudicati meramente riproduttivi di quanto già esaminato e correttamente respinto dalla Corte d’Appello.
La questione dei precedenti penali
Un punto cruciale della vicenda riguarda il rigetto di benefici legati alla prognosi di futuro corretto comportamento. Il ricorrente aveva infatti commesso il reato di evasione in un momento successivo al fatto per cui si procedeva, dimostrando una scarsa attitudine al rispetto delle prescrizioni dell’autorità.
Inammissibilità del ricorso: la decisione
La Suprema Corte ha stabilito che il ricorso non può limitarsi a una critica generica. È necessario che il ricorrente individui con precisione i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata. Nel caso di specie, la mancanza di un confronto critico ha portato alla declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Il ruolo della Cassa delle ammende
La condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende è la conseguenza diretta di un ricorso presentato con colpa, ovvero senza i presupposti minimi di fondatezza giuridica.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura del ricorso per cassazione, che è un mezzo di impugnazione a critica vincolata. I giudici hanno rilevato che i primi due motivi erano una copia conforme delle difese già svolte in appello, senza aggiungere elementi di novità o contestare le risposte fornite dai giudici di secondo grado. Per quanto riguarda il terzo motivo, la Corte ha evidenziato come la condotta di evasione post-delittuosa sia un elemento oggettivo che preclude qualsiasi valutazione positiva sulla capacità del soggetto di conformarsi alle regole in futuro. La sentenza impugnata è stata dunque ritenuta immune da vizi logici e pienamente esaustiva.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che il diritto di difesa deve essere esercitato nel rispetto delle regole processuali che impongono la specificità dei motivi. L’inammissibilità del ricorso non solo preclude l’esame nel merito, ma comporta oneri economici significativi per il ricorrente. La decisione sottolinea inoltre come il comportamento post-reato sia determinante per la concessione di benefici, fungendo da indicatore della pericolosità sociale o della affidabilità del condannato. La chiarezza della Corte serve da monito per la redazione di atti di impugnazione che siano realmente mirati a scardinare l’impianto motivazionale delle sentenze di merito.
Cosa rende un ricorso inammissibile per genericità?
Un ricorso è generico quando non contesta in modo specifico i punti della sentenza impugnata o si limita a ripetere argomenti già respinti.
Quale impatto ha un reato di evasione sulla sospensione della pena?
La commissione di un reato come l’evasione impedisce al giudice di formulare una prognosi positiva sul futuro rispetto delle prescrizioni legali.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria proporzionata alla colpa, solitamente versata alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50605 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50605 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
letta la memoria difensiva;
ritenuto che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili perché meramente riprodutti di profili di censura relativi alla qualificazione della condotta ascritta ai sensi dell’art. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ed alla confisca del denaro, già adeguatamente vagliati e disattesi c corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 3);
ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e privo adeguato confronto critico con la sentenza impugnata che, con motivazione esaustiva ed immune da vizi logici (si veda pagina 4), ha escluso la possibilità di formulare una prognosi posit ordine all’adempimento delle prescrizioni ponendo l’accento sulla precedente condanna dell’imputato per il reato di evasione commesso dopo il reato oggetto del presente giudizio;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023.