Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e al contempo più severi del giudizio di legittimità. Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a una valutazione preliminare che ne sancisce l’inidoneità a essere esaminato. Un’ordinanza recente ci offre l’opportunità di analizzare tre classiche cause di inammissibilità e le relative conseguenze per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di una Corte d’Appello. L’imputato, condannato nei gradi di merito, sollevava tre distinte censure dinanzi alla Corte di Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della decisione. I motivi del ricorso vertevano sulla presunta insussistenza dell’elemento oggettivo del reato, sulla violazione di una norma procedurale relativa ai termini di durata del processo e, infine, sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Analisi dei Tre Motivi di Ricorso
La difesa dell’imputato ha articolato il proprio ricorso su tre pilastri, ciascuno dei quali è stato demolito dalla Corte Suprema.
1. Primo Motivo: La Sussistenza del Reato. L’imputato contestava la materialità del fatto, sostenendo che non vi fosse prova dell’istituzione delle scritture contabili. La Cassazione ha ritenuto questo motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con una motivazione logica e giuridicamente corretta. La prova dell’esistenza delle scritture, infatti, era stata desunta dal ritrovamento di fatture e quietanze presso i clienti della società.
2. Secondo Motivo: L’Improcedibilità dell’Azione Penale. La difesa invocava l’applicazione dell’art. 344-bis c.p.p., che prevede l’improcedibilità per il superamento dei termini massimi del giudizio. Anche questo motivo è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha chiarito che tale norma si applica solo ai reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020, mentre il fatto in esame risaliva al 2017, un periodo ancora disciplinato dal tradizionale istituto della prescrizione.
3. Terzo Motivo: Le Attenuanti Generiche. L’ultimo motivo lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Cassazione lo ha giudicato inammissibile perché la richiesta era generica e non specificava alcun elemento concreto e positivo che il giudice avrebbe dovuto valutare. In assenza di tali allegazioni, la Corte di merito aveva correttamente motivato il diniego semplicemente constatando l’assenza di elementi meritevoli di valutazione positiva.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su principi consolidati del diritto processuale penale. L’inammissibilità non è una decisione sul torto o la ragione nel merito, ma un giudizio sulla validità stessa dell’impugnazione. Nel caso di specie, la Corte ha sottolineato che il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già respinte, ma deve individuare vizi specifici (di legge o di logica) nella sentenza impugnata. Allo stesso modo, una norma non può essere invocata al di fuori del suo ambito di applicazione temporale, come nel caso dell’art. 344-bis c.p.p. Infine, la richiesta di benefici come le attenuanti generiche deve essere supportata da elementi fattuali concreti; in caso contrario, il giudice non ha l’obbligo di cercarli d’ufficio e può legittimamente respingere la richiesta con una motivazione sintetica. La Corte, richiamando l’art. 616 c.p.p., ha inoltre evidenziato come l’inammissibilità del ricorso, in assenza di una prova della mancanza di colpa del ricorrente, comporti automaticamente la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono chiare e severe. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende definitiva la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria non ha natura di pena, ma di sanzione processuale volta a disincentivare ricorsi dilatori o palesemente infondati. La decisione ribadisce quindi l’importanza di redigere ricorsi per Cassazione che siano tecnicamente rigorosi, specifici e fondati su vizi reali della sentenza impugnata, per non incorrere in un epilogo processuale sfavorevole e costoso.
Perché il primo motivo del ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché considerato meramente riproduttivo di argomenti già valutati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove e specifiche critiche alla motivazione della sentenza impugnata.
Per quale ragione la Corte di Cassazione ha escluso l’applicazione della norma sull’improcedibilità (art. 344-bis c.p.p.)?
La Corte ha escluso l’applicazione di tale norma perché essa si applica solo ai reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020, mentre il reato oggetto del giudizio era stato commesso nel 2017 e, pertanto, era soggetto alla disciplina della prescrizione.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11542 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11542 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SALA CONSILINA il 06/09/1952
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME ch contesta la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato – motivo ripreso con la memoria del difensore, avv. NOME COGNOME datata 11 febbraio 2025 -, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corret argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con motivazione immune da profili illogicità manifesta – e quindi non censurabile in sede di legittimità – ha ribadito che l’imp aveva istituito le scritture contabili, ciò desumendosi dal rinvenimento presso gli operat commerciali nonché clienti della RAGIONE_SOCIALE di copia delle fatture e delle quietanze rilas per i pagamenti ricevuti;
rilevato che il secondo motivo, che denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 344cod. proc. pen., è inammissibile per manifesta infondatezza, posto che, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, il regime dell’improcedibilità trova applicazione con riferimen fatti commessi a partire dal 1 gennaio 2020, mentre il reato oggetto di giudizio si riferisc 2017, e, quindi, è disciplinato dell’istituto della prescrizione;
rilevato che il terzo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione al manc riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, avendo la Corte di merito evidenziato l’assenza di elementi valutabili a tal fine, peraltro nemmeno allegati ricorrente, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui, quando la richies avente ad oggetto l’applicazione della attenuanti in esame non specifica gli elementi che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimi dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il solo rich alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del bene (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266460);
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della tassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.