Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11542 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11542 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SALA CONSILINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, ch contesta la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato – motivo ripreso con la memoria del difensore, AVV_NOTAIO, datata 11 febbraio 2025 -, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corret argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con motivazione immune da profili illogicità manifesta – e quindi non censurabile in sede di legittimità – ha ribadito che l’imp aveva istituito le scritture contabili, ciò desumendosi dal rinvenimento presso gli operat commerciali nonché clienti della RAGIONE_SOCIALE di copia delle fatture e delle quietanze rilas per i pagamenti ricevuti;
rilevato che il secondo motivo, che denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 344cod. proc. pen., è inammissibile per manifesta infondatezza, posto che, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, il regime dell’improcedibilità trova applicazione con riferimen fatti commessi a partire dal 1 gennaio 2020, mentre il reato oggetto di giudizio si riferisc 2017, e, quindi, è disciplinato dell’istituto della prescrizione;
rilevato che il terzo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione al manc riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, avendo la Corte di merito evidenziato l’assenza di elementi valutabili a tal fine, peraltro nemmeno allegati ricorrente, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui, quando la richies avente ad oggetto l’applicazione della attenuanti in esame non specifica gli elementi che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimi dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il solo rich alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del bene (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460);
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della tassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.