Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40049 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40049 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 7 dicembre 2022 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, con provvedimento de plano, ha dichiarato inammissibile il reclamo introdotto da NOME COGNOME ai sensi dell’art. ai sensi dell’art ter L. n. 354 del 1975 (Ord. pen.).
A ragione della decisione evidenzia che il reclamo risulta mancante di motivi come, invece, previsto dalla legge.
Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e deduce vizio di motivazione.
Il ricorrente evidenzia che – contrariamente a quanto sostenuto nel decreto – il reclamo recava l’indicazione di motivi e, segnatamente, lamentava che l decisione del Magistrato di sorveglianza aveva valutato la posizione del detenuto sulla mera scorta delle informazioni provenienti dalle varie Direzioni dell numerose carceri interessate, senza adeguatamente considerare le sue condizioni di salute, aggravatesi a causa del trattamento inumano cui è stat sottoposto. Del resto – osserva ancora – nel reclamo si faceva espres riferimento alle certificazioni mediche contenute nel fascicolo del detenuto.
Il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, con requisitoria scritta depositata in data 31 marzo 2023, ha chiesto la declarator d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il decreto dev’essere annullato senza rinvio per le ragioni che si indica di seguito.
Osserva il Collegio che il Presidente del Tribunale di sorveglianza non poteva, nella materia e in relazione alle questioni esposte, pronunziare decre ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Tale forma di statuizione dell’inammissibilità dell’istanza de plano ad opera del Presidente del Collegio è, difatti, espressamente prevista dall’art. comma 2, cod. proc. pen. esclusivamente per le ipotesi in cui la richiesta appar manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge o costituisce mer riproposizione di altra già rigettata.
Al di fuori di tali indicate ipotesi specifiche, che legittimano l’emissione decreto e la deroga alla regola del contraddittorio, assicurato dal procediment
camerale, in quanto non implicano alcun giudizio di merito e alcuna valutazione discrezionale, il procedimento esecutivo – alle cui regole rinvia la normativa tema di sorveglianza – deve, pertanto, sempre svolgersi, previo avviso alle par e ai difensori, con la partecipazione del Pubblico Ministero e con l’obbligator assistenza e partecipazione del difensore, sia esso di fiducia o d’ufficio, ai della regolare instaurazione di un contraddittorio effetti Non solo. La norma in parola neppure può ritenersi esportabile nel giudizio d’impugnazione, al cui genus è pacificamente riconducibile il gravame costituito dal reclamo al Tribunale di sorveglianza, per il quale vige invece principio che l’inammissibilità, per le tassative ragioni di cui all’art. 591, c 1, cod. proc. pen., è dichiarata con ordinanza dal «giudice dell’impugnazione»: dunque, nel caso in cui questo sia un organo collegiale, dal collegio.
Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi la Tribunale di sorveglianza perché decida sul reclamo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso il 24 maggio 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente