Inammissibilità art. 131-bis: quando il ricorso è manifestamente infondato
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 19246 del 2024, offre un’importante lezione procedurale sulla inammissibilità dell’art. 131-bis c.p. quando i motivi del ricorso sono generici e non affrontano specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata. Questo caso, riguardante un reato di evasione, dimostra come la valutazione del giudice di merito sull’intensità del dolo e sulla personalità dell’imputato possa diventare un ostacolo insormontabile per l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma per il reato di evasione previsto dall’art. 385 c.p., ha presentato ricorso per Cassazione. La difesa ha lamentato principalmente due aspetti: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis c.p., e l’omessa esclusione della recidiva. L’imputato sperava di ottenere un proscioglimento per la scarsa offensività del comportamento tenuto.
La decisione della Corte e l’inammissibilità art. 131-bis
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del processo penale: un ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito senza un confronto critico e puntuale con la motivazione della sentenza che si intende impugnare.
La Critica al Motivo di Ricorso
Secondo gli Ermellini, il motivo di ricorso era ‘ripetitivo e comunque manifestamente infondato’. La difesa, infatti, non è riuscita a scalfire il ragionamento della Corte d’Appello. Quest’ultima, seppur in modo sintetico, aveva fornito una motivazione chiara e logica sui motivi che ostacolavano l’accoglimento delle richieste difensive, inclusa l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Le motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto corretto il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito. La decisione di non concedere il beneficio della particolare tenuità del fatto non era arbitraria, ma basata su elementi concreti che la difesa non ha saputo contestare efficacemente nel ricorso. La genericità e la ripetitività delle doglianze hanno quindi portato a una declaratoria di inammissibilità dell’art. 131-bis.
La Valorizzazione del Dolo e dell’Inclinazione al Crimine
Il punto cruciale della motivazione risiede nella valorizzazione di due elementi specifici: la ‘particolare intensità del dolo’ dell’imputato e la sua ‘inclinazione al crimine’. Questi fattori, evidenziati dalla Corte d’Appello, sono stati considerati ostativi all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La norma, infatti, richiede una valutazione complessiva della condotta e della personalità dell’autore del reato. Una spiccata volontà criminale e una tendenza a delinquere sono elementi che, secondo la giurisprudenza, precludono il giudizio di ‘particolare tenuità’. Il ricorso, non avendo affrontato questi punti, è risultato inefficace.
Conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi redige un ricorso in Cassazione: non è sufficiente dissentire dalla decisione, ma è necessario costruire un’argomentazione che demolisca, punto per punto, la motivazione della sentenza impugnata. In materia di art. 131-bis c.p., quando il giudice di merito fonda il diniego su elementi soggettivi come l’intensità del dolo o la personalità del reo, il ricorso deve attaccare specificamente la logicità e la coerenza di tale valutazione. In caso contrario, il rischio di una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, è molto elevato.
Quando un ricorso per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando è considerato ripetitivo, manifestamente infondato e, soprattutto, quando non si confronta in modo critico e specifico con le motivazioni della sentenza impugnata che hanno negato il beneficio.
Quali elementi possono impedire l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo questa ordinanza, elementi ostativi sono la particolare intensità del dolo (cioè una forte volontà criminale) e l’inclinazione al crimine del soggetto, che indicano una personalità non compatibile con il giudizio di scarsa offensività richiesto dalla norma.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19246 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19246 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è ripetitivo e comunque manifestamente infondato;
rilevato, in particolare, che l’unico motivo di ricorso lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e l’omessa esclusione della recidiva. La posizione difensiva non si confronta con degli elementi di fatto e di diritto ostativi all’accoglimento delle richieste difensive. Nello specifico, risulta corretto il ragionamento del giudice di merito nella parte in cui ha valorizzato la particolare intensità del dolD del ricorrente
‘ la motivazione della sentenza impugnata, la quale, pur sinteticamente, dà conto nonché la sua inclinazione al crimine;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere estens e
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Il Presidente