Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10124 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10124 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in MAROCCO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/10/2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con ordinanza del 7 ottobre 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da NOME, avverso la pronuncia con la q il Tribunale di Reggio Calabria aveva condannato l’imputato per il reato di cui agli artt. 482 cod. pen.;
che, avverso detta ordinanza, NOME ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore;
che entrambi i motivi originari di ricorso (così come integrati con l’atto del 24 o 2025) sono inammissibili, atteso che la Corte di appello ha correttamente rilevato che l’att appello era stato depositato tardivamente il 1° ottobre 2020, dopo la scadenza del termine p la proposizione dell’appello, che scadeva il 25 giugno 2020; che l’eventuale mancata conos effettiva del processo da parte dell’imputato deve essere fatta valere con i rimedi previst appositamente dall’ordinamento (rescissione del giudicato o restituzione del termine p impugnare) e nel rispetto dei termini per essi previsti;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 1’11 febbraio 2026
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Il AVV_NOTAIO estens re
Il Presidente