Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30809 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30809 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che
NOME COGNOME, condannato per il reato di cui all’art. 10, comma 2, d.l.
n. 14 del 2017, alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, a fronte di ordinanza la quale dichiarato inammissibile l’appello per tardività dello stesso, articolando due motivi di rico
deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla colpevolezza del ritardo dell’impugnazione (primo motivo) e violazione di legge relativamente alla forma del
provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità, costituito nella specie da sentenza, e non d ordinanza come invece prevede la legge (secondo motivo);
Considerato che il primo motivo espone censure manifestamente infondate perché
palesemente smentite dagli atti processuali, in quanto il decreto di citazione a giudizio, second la prospettazione difensiva non noto all’imputato siccome notificato in indirizzo diverso da quel
dì residenza, è stato in realtà notificato alla cognata, della quale sono state attestate dall’uff giudiziario capacità e convivenza (in giurisprudenza è costante l’affermazione secondo cui, in
tema di notificazioni all’imputato non detenuto, l’attestazione, compiuta dall’ufficiale giudiz che la notifica è avvenuta a mani di persona convivente con il destinatario prevale sull
risultanze, eventualmente discordanti, RAGIONE_SOCIALE certificazioni anagrafiche, sempreché l’imputato non rappresenti la mancata cognizione dell’atto, indicando gli specifici elementi che consentano
l’esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice: cfr., tra le tante, Sez 12367 del 20/02/2025, Carrieri, Rv. 287765 – 01, e Sez. 3, n. 229 del 28/06/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272092 – 01);
Osservato che il secondo motivo espone censure contenenti enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la giurisprudenza di legittimità, in quanto la dichiarazione inammissibilità dell’appello può essere legittimamente pronunciata anche all’esito del giudizio d secondo grado con sentenza, atteso che l’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. prevede che l’inammissibilità possa essere dichiarata in ogni stato e grado del giudizio, quando non rileva con ordinanza (cfr., in questo senso, Sez. 1, n. 11027 del 13/07/1998, NOME, Rv. 211609 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilità;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente