Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30809 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30809 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il 17/09/1969
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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Rilevato che
NOME COGNOME condannato per il reato di cui all’art. 10, comma 2, d.l.
n. 14 del 2017, alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, a fronte di ordinanza la quale dichiarato inammissibile l’appello per tardività dello stesso, articolando due motivi di rico
deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla colpevolezza del ritardo dell’impugnazione (primo motivo) e violazione di legge relativamente alla forma del
provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità, costituito nella specie da sentenza, e non d ordinanza come invece prevede la legge (secondo motivo);
Considerato che il primo motivo espone censure manifestamente infondate perché
palesemente smentite dagli atti processuali, in quanto il decreto di citazione a giudizio, second la prospettazione difensiva non noto all’imputato siccome notificato in indirizzo diverso da quel
dì residenza, è stato in realtà notificato alla cognata, della quale sono state attestate dall’uff giudiziario capacità e convivenza (in giurisprudenza è costante l’affermazione secondo cui, in
tema di notificazioni all’imputato non detenuto, l’attestazione, compiuta dall’ufficiale giudiz che la notifica è avvenuta a mani di persona convivente con il destinatario prevale sull
risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche, sempreché l’imputato non rappresenti la mancata cognizione dell’atto, indicando gli specifici elementi che consentano
l’esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice: cfr., tra le tante, Sez 12367 del 20/02/2025, COGNOME, Rv. 287765 – 01, e Sez. 3, n. 229 del 28/06/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272092 – 01);
Osservato che il secondo motivo espone censure contenenti enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la giurisprudenza di legittimità, in quanto la dichiarazione inammissibilità dell’appello può essere legittimamente pronunciata anche all’esito del giudizio d secondo grado con sentenza, atteso che l’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. prevede che l’inammissibilità possa essere dichiarata in ogni stato e grado del giudizio, quando non rileva con ordinanza (cfr., in questo senso, Sez. 1, n. 11027 del 13/07/1998, COGNOME, Rv. 211609 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente